Cass. civ. Sez. III, Sent., 29-03-2012, n. 5079

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Secondo quanto esposto nella sentenza gravata, resa dalla corte di appello di Firenze il 3.9.09 col n. 1091:

1.1. la F.lli Meoni Trasporti Internazionali spa interpose, con atto notificato il 7.12.04, appello avverso la sentenza del tribunale di Prato del dì 11.6.04, con cui era stato dichiarato risolto il contratto di trasporto da quella stipulato con la Ingroscarpa Valentina srl per parziale inadempimento di essa vettrice, condannata pure al risarcimento dei danni, quantificati in via equitativa in Euro 2.000, nonchè al pagamento della metà delle spese di lite;

1.2. in particolare e per quel che qui ancora rileva, si dolse l’appellante avere il giudice di primo grado ritenuto applicabile la disciplina del codice civile, nonostante il rapporto fosse assoggettato, come risultava dalla lettera di vettura, alla Convenzione di Ginevra del 19.5.56 (meglio nota come CMR, resa esecutiva in Italia con L. 6 dicembre 1960, n. 1621), nonchè avere ritenuto sussistente un inadempimento parziale di essa vettrice, a dispetto dell’estraneità di questa alle contestazioni tra mittente e destinatario e dinanzi alla rituale messa a disposizione della merce presso la dogana russa indicata nella lettera di vettura (Zelenograd).

2. Avverso tale sentenza, la quale ha accolto l’appello e rigettato la domanda di risoluzione avanzata da Ingroscarpa Valentina srl, quest’ultima propone ora ricorso per cassazione, affidandosi a due motivi; e resiste la Meoni con controricorso.

Motivi della decisione

3. La ricorrente formula due motivi:

3.1. con un primo – rubricato "violazione e falsa applicazione dell’art. 6, par. L, lett. K), della Convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956 (detta anche "convenzione CMR") e degli artt. 2697, 2727, 2728 e 2729 c.c., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza su un punto decisivo della controversia" – essa nega di avere mai espressamente pattuito applicarsi al contratto la convenzione ritenuta dal giudice di appello (deducendo la relativa circostanza nella "memoria di replica del 2.10.2003 al Tribunale di Prato"), pure contestando che nella fattispecie si rinvenisse nella lettera di vettura, contestato quanto alla riconducibilità ad essa ricorrente, il suo consenso o l’indicazione dell’assoggettamento del contratto alla richiamata convenzione: con la conseguenza dell’applicazione, in luogo di quest’ultima, dell’art. 1690 cod. civ.;

3.2. con un secondo – rubricato "violazione e falsa applicazione delle norme di cui all’art. 15, comma 1 della Convenzione di Ginevra relativa al trasporto internazionale di merci su strada (approvata con protocollo firmato il 19 maggio 1956 e resa esecutiva in Italia con L. 6 dicembre 1960, n. 1621) e di cui agli artt. 2697, 2727, 2728 e 2729 c.c., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza su un punto decisivo della controversia" – essa si duole dell’omesso rilievo del mancato avviso, da parte del vettore, al mittente del rifiuto di accettare la merce da parte del destinatario, secondo un’interpretazione teleologica dell’art. 15 della convenzione, conforme al disposto dell’art. 1690 cod. civ.:

mancato avviso che bene potrebbe integrare un grave inadempimento rilevante ai fini della pure invocata risoluzione del contratto.

4. La controricorrente F.lli Meoni Trasporti Internazionali spa contesta l’ammissibilità delle censure, a suo dire involgenti valutazioni di fatto o di merito, ma anche la loro fondatezza: quanto alla soggezione del contratto alla convenzione di Ginevra, per la sicurezza del riferimento della lettera di vettura al trasporto della merce per cui è causa; quanto al rifiuto del destinatario, essendo comunque escluso l’inadempimento per essere stata regolarmente consegnata la merce al destinatario presso la dogana indicata nella lettera di vettura.

5. Il primo motivo di doglianza è infondato:

5.1. in primo luogo, stando al contenuto stesso del ricorso e comunque non evincendosi altro dal tenore letterale quest’ultimo (solo a rilevare, per il principio di necessaria autosufficienza del ricorso per cassazione), solamente con "memoria di replica del 2.10.03" (v. pag. 7 del ricorso), nonostante il giudizio abbia avuto inizio con l’opposizione al monitorio conseguito da controparte circa dieci anni prima (e quindi con atto di citazione notificato il 26.4.93: v. pag. 2 del ricorso) la Ingroscarpa deduce di avere contestato la riferibilità a sè della lettera di vettura, con evidente tardività perfino per il rito applicabile ratione temporis:

non essendo consentito nella memoria di replica, a contraddittorio ormai definitivamente cristallizzato perfino nel rito anteriore alla riforma di cui alla L. n. 353 del 1990, allegare nuovi fatti impeditivi o contestazioni mai operati in precedenza;

5.2. in secondo luogo, comunque ed in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, non è osservato il canone dell’integrale riproduzione del tenore testuale del documento la cui valutazione si contesta;

5.3. in terzo luogo, non si fa carico la ricorrente della consolidata giurisprudenza di questa corte sulla sufficienza dell’indicazione della soggezione del contratto di trasporto alla Convenzione in parola mediante suo richiamo nella lettera di vettura (per limitarsi alle più recenti: Cass. 2 luglio 2010, n. 15695; Cass. 7 febbraio 2006, n. 2529), comunque adeguatamente tenuta in considerazione dalla corte territoriale;

5.4. in quarto luogo, la conclusione della corte territoriale sulla soggezione del rapporto alla Convenzione risulta raggiunta all’esito della valutazione del materiale probatorio e quindi sfugge, in assenza – come nella specie – di evidenti vizi od incongruità logici o giuridici, a qualsiasi censura in questa sede: avendo ritenuto che fosse stata manifestata la volontà – attraverso l’inserimento, nella lettera di vettura, della relativa indicazione – che il trasporto fosse assoggettato al regime della detta Convenzione e, precisamente, del suo art. 6, par. L, lett. K); così correttamente applicando alla specie il principio (sul quale, espressamente: Cass. 2 ottobre 2003, n. 14680; Cass. 27 maggio 2005, n. 11282) per il quale "in tema di trasporto internazionale di merci su strada, l’applicabilità della particolare normativa dettata dalla convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956 – resa esecutiva con la L. 6 dicembre 1960, n. 1621 – postula che le parti contraenti abbiano in tal senso manifestata la loro volontà, sia attraverso l’inserimento nella lettera di vettura dell’indicazione che il trasporto è assoggettato al regime di cui alla predetta convenzione – art. 6, par. L, lett. K -, sia – in mancanza della lettera di vettura – attraverso pattuizioni tra le parti, anche orali, dimostrabili con qualunque mezzo di prova.

6. Il secondo motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato:

6.1. inammissibile, perchè – anche in questo caso in violazione del principio di necessaria autosufficienza del ricorso per cassazione – non indica la ricorrente in quale momento del pure non breve andamento del processo di primo grado sia stato chiaramente prospettato, quale grave inadempimento, il mancato avviso al mittente, anzichè, come risulta dalla narrativa del ricorso nella parte in cui descrive (pag. 2) il contenuto dell’atto di opposizione a decreto ingiuntivo, il rifiuto di consegna, da parte della Meoni, al destinatario dei documenti rappresentativi necessari per lo sdoganamento;

6.2. infondato, comunque, perchè – una volta esclusa la fondatezza della doglianza sulla soggezione del rapporto alla richiamata convenzione di Ginevra del 1956 – impinge in una valutazione di fatto insindacabile in questa sede la ricostruzione degli eventi come operata dalla gravata sentenza a pag. 5, in base alla quale, da un lato, si è escluso un rifiuto della merce da parte del destinatario – e con esso il solo fatto apparentemente posto a base dell’originaria domanda di risoluzione avanzata dalla Ingroscarpa Valentina srl – e, dall’altro, si è affermata la correttezza della condotta della vettrice, con la messa a disposizione della mercè nella dogana indicata nella lettera di vettura in conformità alla correttamente applicata Convenzione.

7. Conclusivamente, il ricorso è respinto: e la ricorrente va condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controparte.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la Ingroscarpa Valentina srl in liq.ne, in pers. del leg. rappr.nte p.t., al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della F.lli Meoni Trasporti Internazionali spa, in pers. del leg. rappr.nte p.t., liquidate in Euro 1.600,00, di cui Euro 200,00 per esborsi.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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