Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 16-11-2011, n. 844 Pensioni, stipendi e salari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. L’Università degli studi di Catania ha proposto appello per l’annullamento della sentenza n. 275 del 4 febbraio 2009, con la quale il T.A.R. Sicilia, Sezione staccata di Catania, ha accolto in parte il ricorso del prof. Gi.Va., medico universitario con la qualifica di professore ordinario in servizio presso l’Azienda Policlinico Universitario di Catania, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto all’equiparazione del proprio trattamento economico stipendiale a quello del personale medico del Servizio sanitario nazionale di pari funzioni, mansioni e anzianità.

2. Si è costituito in giudizio l’appellato.

3. Con ordinanza n. 996 del 20 luglio 2010 questo Consiglio ha disposto una verificazione, affidandone l’incarico alla dott.ssa Giuseppa La Tona, dirigente dell’area finanziaria dell’Università degli studi di Palermo.

L’incombente istruttorio è stato adempiuto.

4. Con nota del 17 febbraio 2011, depositata il successivo 23 febbraio, l’appellato ha dichiarato di rinunciare agli effetti della sentenza appellata e ha chiesto che l’appello sia dichiarato improcedibile per carenza d’interesse.

5. Il Consiglio prende atto di tale rinuncia e dichiara improcedibile l’appello con annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

Si ravvisano giustificati motivi per compensare tra le parti le spese e gli altri oneri del doppio grado di giudizio.

Come disposto nella summenzionata ordinanza n. 996/2010, il compenso alla dott.ssa La Tona sarà liquidato a seguito di presentazione della relativa nota.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dichiara improcedibile l’appello.

Compensa tra le parti le spese, le competenze e gli onorari dei due gradi di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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