Cass. civ. Sez. III, Sent., 29-03-2012, n. 5077 Costituzione e comparizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1 S.S., unitamente ad C.A. e P. L., impugna per cassazione, sulla base di un unico motivo, illustrato con memoria la sentenza della Corte di Appello di Perugia, depositata il 22 gennaio 2010, che, per quanto qui rileva, ha affermato che la sentenza di primo grado doveva ritenersi utilmente emessa anche nei suoi confronti, dato che, alla prima udienza del 21 novembre 1994, il Tribunale aveva disposto la rinnovazione dell’atto di citazione nei confronti del S. e che la Cassa di Risparmio di Firenze aveva provveduto all’incombente il 20.12.1994 per la successiva udienza del 4.4.1995; mentre l’ulteriore eccezione – costituita dall’asserita mancata notifica, a seguito della rinnovazione disposta dal giudice, dell’atto di citazione, per essere stato notificato esclusivamente il verbale contenete l’ordine di rinnovazione – risultava formulata unicamente e per la prima volta in sede di comparse conclusionali, rivelandosi, conseguentemente, e tenuto conto dell’autonomia della stessa rispetto all’eccezione concernente la mera violazione dei termini di cui all’art. 163 c.p.c., motivo di appello tardivo e, quindi, inammissibile.

Aggiungeva la Corte territoriale che dalla documentazione depositata in primo grado dalla Cassa di Risparmio, i documenti notificati a seguito dell’ordine del giudice risultavano completi dell’atto di citazione.

2. Nel ricorso si lamenta "nullità della sentenza e dell’intero procedimento per assegnazione a S.S. di un termine a comparire inferiore a quello prescritto dalla legge dalla citazione introduttiva del giudizio di primo grado". Osservano le parti ricorrenti che, in violazione dell’art. 163 bis c.p.c., la Cassa di Risparmio di Firenze, nel citare in giudizio S.S., ha assegnato a costui un termine a comparire inferiore a quello prescritto dalla legge, volto a consentire la predisposizione al convenuto delle proprie e dovute difese. La notifica della citazione, con data 30.9.1994, di S. a comparire davanti al Tribunale di Perugia il 21.11.1994, era tardiva. Il G.I., alla prima udienza del 21.11.1994, rilevava che al convenuto S. fosse stato assegnato termine a comparire inferiore a quello di legge (gg. 60), disponeva rinnovarsi la notifica allo stesso nel termine di cui all’art. 163 bis c.p.c., rinviando all’udienza del 4.4.1995; per quell’udienza il convenuto S. non veniva citato a comparire, ricevendo la mera notificazione del verbale dell’udienza del giorno 21.11.1994, che già presente in atti è stato allegato al ricorso in originale. La Corte territoriale sostiene anzitutto che l’ulteriore eccezione – costituita dall’asserita mancata notifica, a seguito dell’ordine di rinnovazione, dell’atto di citazione per essere stato notificato esclusivamente il verbale contenente l’ordine di rinnovazione suddetto – sia stata formulata unicamente e per la prima volta in sede di comparsa conclusionale, risultando conseguentemente tardiva e quindi inammissibile, possedendo autonomia rispetto all’eccezione concernente la mera violazione dei termini di cui all’art. 163 bis c.p.c.. Il rilievo non avrebbe pregio alcuno: la nullità rilevata concernerebbe l’irregolare vocatio in ius del convenuto, per inosservanza dei termini a comparire; a fronte dell’eccezione degli appellati, i quali sostenevano che la nullità sarebbe stata successivamente sanata con la rinnovazione della notificazione, l’appellante ha rimarcato come detta rinnovazione non fosse stata mai effettuata, ponendo l’accento sulla mera notifica del verbale d’udienza. La questione successiva d’inesistenza della citazione in rinnovazione non avrebbe pertanto alcuna autonomia: la vocatio in ius dovrebbe consistere nel primo atto di citazione, irrispettoso del termine a comparire in giudizio, e nel secondo, notificato a seguito dell’ordine del Giudice; l’assoluta mancanza di quest’ultimo avrebbe reso ragione del vizio lamentato, rivelandosi inesistente quella rinnovazione che, sola, avrebbe sanato l’originaria nullità. Aggiunge che la circostanza riferita dalla Corte territoriale – che dalla documentazione depositata ed allegata al fascicolo di primo grado dalla Cassa di Risparmio di Firenze i documenti notificati a seguito dell’ordine del Giudice risulterebbero completi dell’atto di citazione – non risponderebbe al vero: ad un attento esame degli atti di causa, l’atto notificato in data 14.12.1994 a mezzo del servizio postale a S.S. consisterebbe unicamente nel verbale di causa civile R.G. 94/05920 dell’udienza del 21.11.1994, come allegato in originale al ricorso per cassazione; nella relazione di notifica l’Ufficiale Giudiziario avrebbe attestato aver notificato a S.S. l’atto che precede, senza far menzione di atti ulteriori; ed in effetti il S. ricevette con piego raccomandato solo quel verbale d’udienza, come attestato dall’Ufficiale giudiziario. E’ possibile che ciò sia conseguito a disguidi dell’ufficio, contenendo il fascicolo di parte della Cassa di Risparmio di Firenze anche un atto di citazione successivo; quell’atto però non sarebbe mai stato notificato al S. congiuntamente al verbale d’udienza nè in modo autonomo, di guisa che il predetto S. non avrebbe mai conseguito rituale notificazione dell’atto di citazione in rinnovazione come disposto dal Giudice, con la conseguenza che, in caso di mancata costituzione del convenuto il Giudice istruttore, il quale rilevi un vizio che comporti la nullità della notificazione della citazione assegna all’attore un termine perentorio per rinnovarla, come ritualmente avvenuto, se l’ordine di rinnovazione della notifica della citazione non è eseguito, il Giudice deve ordinare la cancellazione della causa dal ruolo con conseguente estinzione del processo a norma dell’art. 307 c.p.c., comma 3.

La Minerva S.r.l. resiste con controricorso, illustrato con memoria, e chiede respingersi il ricorso, in quanto inammissibile e, comunque, infondato.

3 La tesi dell’autonomia dell’eccezione della nullità della rinnovazione della citazione, per mancata notifica dell’atto contenente la domanda introduttiva, rispetto all’originaria deduzione della nullità dell’atto introduttivo per mancanza di adeguato termine a comparire, urta contro il principio espresso nell’art. 159 c.p.c., comma 1, secondo cui la nullità di un atto non importa quella degli atti successivi che ne sono indipendenti, sicchè, di conseguenza, determina quella degli atti successivi dipendenti da esso. Nella specie, infatti, non si può negare la stretta interdipendenza corrente tra le due indicate irregolarità, nel senso che, in mancanza di perfezionamento della notifica rinnovata, non può dirsi sanato il vizio iniziale e, in mancanza di tale sanatoria, ogni successivo atto processuale dipendente è inficiato da nullità, inclusa la sentenza di primo grado, pronunciata all’esito del giudizio nel corso del quale si assume essersi verificata la nullità della rinnovazione della citazione.

4 Tuttavia, l’indicata ricostruzione in diritto della fattispecie non è idonea a sovvertire quanto deciso nel l’impugnata sentenza.

Infatti, il dispositivo si rivela conforme a diritto, dovendosi emendare, come di seguito precisato, la relativa motivazione.

4.1. Nel caso in esame, il vizio dell’originaria citazione e la sua sanatoria, attraverso rinnovazione che si assume invalida, avrebbero dovuto formare oggetto di specifico motivo d’impugnazione, in virtù del consolidato principio, secondo cui i vizi della sentenza si convertono in motivi di impugnazione e questi devono essere specificamente indicati nell’atto di appello a norma dell’art. 342 c.p.c..

4.2. Orbene, dall’esame dell’atto d’appello – effettuabile da questa Corte essendo stato, in sostanza, lamentato un errar in procedendo – non risulta che il S. avesse specificamente censurato la nullità dell’ulteriore citazione. Ciò è in armonia, peraltro, con il rilievo in fatto, effettuato dalla Corte territoriale, secondo cui detta circostanza è stata dedotta solo in sede di comparse conclusionali.

4.3. Del resto, il mancato rispetto dell’onere di specificità è evidente, ove si consideri che, dalla sentenza di primo grado emerge espressamente che il S. era stato considerato contumace "in quanto l’atto di citazione in rinnovazione con la pedissequa ordinanza del G.I. gli era stato ritualmente notificato a mezzo posta in data 14.12.1994". L’odierno ricorrente, invece. nell’atto di appello continua a lamentare l’originario vizio, relativo all’insufficienza del termine a comparire, senza censurare l’esplicita affermazione del giudice di prime cure in ordine alla ritualità della rinnovazione.

4.4. Senza contare che la rinnovazione risulta avere comunque raggiunto il proprio scopo. Infatti, dal fascicolo delle stesse parti ricorrenti risulta che in data 13/2/1998, il procuratore del P. e della C. depositò memoria istruttoria autorizzata con la quale deposita "lettera 11/12/1997 del convenuto S., attestante l’impossibilità a comparire all’udienza fissata per l’interrogatorio formale". 4.5. Con la conseguenza che, sia pure per queste diverse ragioni, il gravame non avrebbe, comunque, potuto essere accolto.

5. Ne deriva che, a norma dell’art. 384 c.p.c., l’impugnata sentenza, pur essendo erroneamente motivata in diritto, rivelandosene conforme a diritto il dispositivo, non è soggetta a cassazione, previa correzione della motivazione nel senso di cui ai precedenti punti 4.1. e 4.2..

6. Le spese seguono la soccombenza nel rapporto con la parte costituita. Nulla per le spese del presente giudizio rispetto agli altri intimati che non hanno svolto attività difensiva.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della Minerva S.r.l. delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 2.000,00, di cui Euro 1.800.00, per onorario, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *