Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 21-09-2011) 17-10-2011, n. 37503 Violenza sessuale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore Generale della Repubblica per il parziale annullamento della sentenza 15 dicembre 2010 con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pordenone ha applicato a K.G. la pena concordata (anni uno, mesi undici e giorni quattro) di reclusione) per il reato previsto dagli artt. 609 bis e ter c.p.; deduce violazione di legge per la mancata applicazione delle pene accessorie di cui all’art. 609 nonies c.p..

La censura è meritevole di accoglimento in quanto è riscontrabile la lacuna decisoria segnalata dal Ricorrente.

Le pene accessorie conseguono di diritto in caso di condanna o di applicazione di pena a richiesta delle parti (e , di conseguenza, non possono essere oggetto dell’accordo tra le stesse) e non sono di durata discrezionale.

Pertanto questa Corte, senza necessità di un rinvio, può provvedere direttamente, a sensi dell’art. 620 c.p.p., lett. i ad applicare le pene previste dall’art. 609 nonies c.p., comma 1, n. 2 (interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela ed alla curatela) e, dal momento che il reato è stato commesso nei confronti di persona che non aveva compiuto gli anni diciotto, anche del comma 2 delle ricordata norma (interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado nonchè da ogni ufficio o servizio in istituzioni o altre strutture pubbliche o provate frequentate prevalentemente da minori).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione delle pene accessorie previste dall’art. 609 nonies c.p., comma 1, n. 2 e comma 2, che applica.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *