Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 21-09-2011) 17-10-2011, n. 37500 Costruzioni abusive Reati edilizi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

L’imputata G.V. ha proposto ricorso per Cassazione per l’annullamento della sentenza 7 aprile 2010 con la quale il Giudice monocratico del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto le ha applicato la pena concordata (mesi diciotto di reclusione ed euro diecimila di multa) per i reati previsti dall’art. 81 cpv. c.p., art. 349 c.p., D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, comma 1, lett. b, artt. 93, 94 e 95 con la sospensione condizionale della pena subordinata alla demolizione dell’opera abusiva.

La ricorrente rileva che la difesa aveva avanzato istanza di patteggiamento alla condizione che venisse applicata la sospensione condizionale della pena, mentre il Pubblico Ministero aveva prestato il consenso subordinando il beneficio ex art. 163 c.p. alla demolizione dell’opera abusiva; fa presente che, in tale contesto, non si è perfezionato l’accordo tra le parti.

Tanto premesso, la Corte osserva come dal verbale della udienza del 10 aprile 2010 (che è facoltizzata a compulsare essendo stato dedotto un vizio processuale) risulti che la censura della ricorrente sia puntuale in fatto; ciò in quanto nella richiesta di applicazione di pena è stata cancellata la espressione "subordinata alla demolizione" che figurava dopo le parole "pena sospesa".

Nel consenso prestato dal Pubblico Ministero, invece, si precisava che l’applicazione dell’art. 163 c.p. era condizionata allo abbattimento dell’opera abusiva.

Poichè la richiesta dell’imputato non era in sintonia con quella dell’organo della accusa, il patto tra le parti non si era perfezionato ed, in tale contesto, il Giudice non avrebbe dovuto ratificarlo.

Di conseguenza, la sentenza in esame deve essere annullata senza rinvio e gli atti trasmessi al competente Tribunale per l’ulteriore corso di giustizia.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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