T.A.R. Campania Salerno Sez. II, Sent., 16-11-2011, n. 1842

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il ricorso in epigrafe, notificato il 4 – 7 gennaio 2010 e depositato il 26 gennaio 2010, G.G. impugnava l’ordinanza di demolizione sopra specificata, assumendo che in detto provvedimento (relativo alla copertura ed alla chiusura abusiva di parte di un terrazzo, relativo ad un immobile di sua proprietà, sito alla via XX Settembre, 20, di Serre, con la creazione di una superficie di mq. 45,90 e di una volumetria di mc. 117,50) non vi era tuttavia alcun riferimento alla circostanza che il citato abuso "era stato oggetto di richiesta di sanatoria in data 24.03.1995, protocollata al numero 1832", la quale era "esplicitamente e in modo non equivoco finalizzata a sanare la copertura di parte del terrazzo", laddove il Comune l’aveva erroneamente riferita "alla variazione della destinazione d’uso dei locali del piano terra e del primo piano".

Il Comune intimato non si costituiva in giudizio.

Con ordinanza n. 80/2010, la Sezione ordinava incombenti istruttori a carico dell’ente (trasmissione di documentata relazione di chiarimenti, circa i fatti dedotti dal ricorrente), poi reiterati con successiva ordinanza, n. 151/2010, ma sempre senza alcun esito.

In data 10.06.2010 era prodotta documentazione, e in data 18.10.2010 memoria difensiva, in cui il ricorrente precisava le censure avverso l’epigrafata ordinanza di demolizione, nel senso che la stessa doveva ritenersi viziata da eccesso di potere, per assoluta carenza di motivazione.

Con ordinanza, n. 1016/2010, la Sezione, valutato negativamente il comportamento dell’ente, di mancata ottemperanza a ben due richieste istruttorie provenienti dal Tribunale, ai sensi dell’art. 64, 4° comma, c. p. a., accoglieva la domanda cautelare spiegata in ricorso.

All’udienza pubblica del 27.10.11, lo stesso era trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Il ricorrente, col supporto della documentazione, allegata all’atto introduttivo del giudizio, ha dedotto che il provvedimento impugnato è affetto da carenza assoluta di motivazione, non avendo esplicitato adeguatamente le ragioni, a fondamento della sua emanazione, in particolare non avendo tenuto conto che per le opere, relativamente alle quali è stata ingiunta la demolizione, è stata presentata, in data 24.03.1995, prot. 1832, domanda di sanatoria, accolta dall’ente, che ha rilasciato la relativa c. e. in sanatoria, n. 84 del 10.02.2004.

Il Comune di Serre, pur compulsato, per ben due volte, dal Collegio, perché fornisse per iscritto chiarimenti, non s’è costituito in giudizio, né comunque ha trasmesso la documentata relazione richiesta.

L’inottemperanza dell’ente al prefato ordine istruttorio viene valutato negativamente da parte del Tribunale, ex art. 64 comma 4 c. p. a.

Tanto, in conformità all’orientamento giurisprudenziale, espresso nella seguente massima: "L’amministrazione nella cui disponibilità si trova il materiale probatorio, ha l’onere di cooperare fattivamente e con lealtà nella ricerca della verità dei fatti, con la conseguenza che la sua mancata ed ingiustificata ottemperanza all’ordine istruttorio può essere adeguatamente apprezzata dal giudice in senso alla stessa sfavorevole, considerando sufficientemente provati i fatti e le circostanze in relazione ai quali la parte privata ricorrente ha fornito, invece, solo un principio di prova" (T. A. R. Lazio Latina, 28 gennaio 1998, n. 34).

Sussiste, pertanto, il denunziato vizio di eccesso di potere, per mancata esplicitazione, nell’atto, delle ragioni, per le quali non sono stati tenuti presenti gli effetti del citato provvedimento di sanatoria edilizia, ed è stata, ciò nonostante, ingiunta la demolizione.

Ne deriva che il ricorso va accolto, con conseguente annullamento dell’ordinanza impugnata.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, l’accoglie, e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Condanna il Comune di Serre al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese, delle competenze e degli onorari del presente giudizio, che complessivamente si liquidano in Euro 2.000,00 (duemila/00), oltre I. V. A. e C. N. A. P. come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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