Cass. civ. Sez. III, Sent., 29-03-2012, n. 5074

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La S.p.A. Marnavi conveniva in giudizio il Ministero delle Finanze, del quale chiedeva la condanna al pagamento in suo favore della somma di L. 792.305.810, a titolo d’indennità per la custodia di natanti sequestrati per fatti di contrabbando, a lei affidati dalla Circoscrizione Doganale di Napoli. Tale somma, precisava, le era dovuta quantomeno a titolo d’indebito arricchimento. Si costituiva il citato Ministero, che contestava la propria legittimazione passiva, essendo competente l’Autorità Giudiziaria che aveva emesso i relativi provvedimenti di sequestro. A conferma di ciò, argomentava, non aveva stipulato alcuna convenzione con la società attrice. Questa chiedeva ed otteneva di chiamare in causa il Ministero della Giustizia, che, costituitosi, negava la propria legittimazione passiva; in ogni caso eccepiva l’intervenuta prescrizione. Esperita consulenza per la determinazione del compenso, il Tribunale di Napoli accoglieva la domanda subordinata proposta nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, mentre rigettava la domanda nei confronti del Ministero della Giustizia.

Proponeva appello il Ministero dell’Economia e chiedeva, in riforma dell’impugnata sentenza, dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva, essendo legittimato quello della Giustizia;

chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda proposta nei suoi confronti anche per l’intervenuta prescrizione.

2. Con la sentenza oggetto del presente gravame, depositata il 26 marzo 2010 e notificata il successivo 12 maggio, la Corte d’Appello di Napoli respingeva il gravame del Ministero dell’Economia, perchè come aveva già compiutamente osservato il giudice di prime cure, è detto Ministero tenuto al pagamento degli oneri di conservazione e custodia dei natanti in sequestro per fatti di contrabbando. Dei natanti sequestrati per contrabbando, infatti; la Dogana è il custode ex lege ( D.P.R. n. 43 del 1973, art. 333). Tale ultimo Ufficio li aveva poi affidati alla custodia della S.p.A. Marnavi, avvalendosi e beneficiando del relativo servizio; con la conseguenza che legittimato passivamente in merito alla domanda del custode che agisca per il riconoscimento delle spese sopportate per la custodia è il Ministero dal quale la Dogana dipende; dunque, il Ministero dell’Economia e delle Finanze. Dal rigetto del primo motivo di gravame, restava assorbito li secondo motivo, condizionato all’accoglimento dell’eccezione di carenza di legittimazione passiva.

3. I predetti Ministeri e l’Agenzia delle Dogane propongono ricorso per cassazione, sulla base di un unico motivo; la società resiste con controricorso e chiede rigettarsi il ricorso.

3.1. I ricorrenti deducono "Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 43 del 1973, art. 333. Difetto di legittimazione passiva.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze sostiene che detta eccezione è stata disattesa dalla Corte d’Appello con scarna ed inappagante motivazione, perchè avulsa dal quadro normativo di riferimento, per come ricostruito anche in sede di gravame. La Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto legittimato al pagamento del compenso il Ministero dell’Economia e delle Finanze per essere l’Ufficio Doganale D.P.R. n. 43 del 1973, ex art. 333, custode ex lege dei beni sequestrati per contrabbando, piuttosto che il Ministero della Giustizia in quanto, si ripete, rientrante nelle spese di giustizia. Costituirebbero circostanze pacifiche ed incontroverse: a. che i natanti fossero stati sequestrati in via preventiva e/o probatoria per reati di contrabbando con provvedimenti legittimi e comunque non impugnati del giudice penale; b. che i procedimenti penali in relazione ai quali era stato disposto il sequestro si erano conclusi con provvedimenti di archiviazione per essere ignoti gli autori del reato e, quindi, in assenza di provvedimenti di confisca. Orbene, la Corte d’Appello inferisce la legittimazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze dal D.P.R. n. 43 del 1973, art. 333, che configura come custode l’Ufficio Doganale più vicino al luogo del sequestro. La statuizione, pur partendo da una premessa esatta (in quanto l’Ufficio Doganale è costituito custode ex lege dei beni in sequestro), ometterebbe di considerare che, nel caso di specie vi sarebbe una scissione tra il custode, avente la materiale disponibilità del veicolo quale depositario, e l’Autorità Giudiziaria, titolare dei poteri dispositivi. Secondo la ricorrente, fino a quando l’A.G. non dispone la confisca del bene, l’Autorità Amministrativa non avrebbe alcun autonomo potere. In definitiva, il provvedimento di sequestro sarebbe atto proprio della giurisdizione penale posto in essere nell’interesse dell’Amministrazione della Giustizia, circostanze queste idonee ad attrarre tutti i provvedimenti che da esso derivano, compreso il compenso e/o l’indennità al custode dei beni sequestrati. La conferma della tesi della ricorrente e cioè che si tratterebbe di spese attinenti al processo penale, si desumerebbe dal vigente testo unico sulle spese di giustizia che ha previsto l’esclusiva competenza dell’Autorità Giudiziaria a liquidare e pagare l’indennità di custodia. Al riguardo, evidenzia come si fosse in presenza di una "mera anticipazione" da parte della Dogana a cui seguiva, attraverso una partita di giro, una reintegrazione da parte del Ministero della Giustizia. La sentenza impugnata avrebbe confuso la competenza alla custodia ex lege devoluta alla Dogana, con la competenza all’adozione di provvedimenti che dispongono sul reperto e la conseguente competenza alla liquidazione delle spese di custodia che, in quanto riferite ad un procedimento penale, sono "spese relative al sequestro penale". 4. Il ricorso del Ministero della Giustizia si rivela inammissibile, per carenza d’interesse ad impugnare, non essendovi stata soccombenza dell’indicata amministrazione.

5. Quello del Ministero dell’Economia e della Finanze e dell’Agenzia delle Dogane è, invece, infondato, in quanto la sentenza impugnata ha esattamente affermato la legittimazione passiva dell’amministrazione doganale, applicando correttamente al caso di specie l’art. 333 della legge doganale.

5.1. In particolare, la disposizione in questione prevede che le cose sequestrate per i reati contemplati dalla legge stessa "sono prese in custodia dalla dogana più vicina al luogo del sequestro".

L’amministrazione doganale è, quindi, custode necessaria precostituita ex lege dei beni sequestrati per i detti reati, svolgendo la funzione assolta dal cancelliere a norma dell’art. 344 c.p.p. del 1930 (Cass., 1^ civ., 25 maggio 1989, n. 2515). La controversia in esame è sorta, appunto, poichè la Dogana di Napoli si è avvalsa della facoltà di sostituire al custode precostituito ex lege altro custode e di custodire le cose sequestrate "in luogo diverso" dalla cancelleria del giudice, non essendo ivi possibile nè conveniente depositarle.

5.2. Del resto, come emerge dalla parte in fatto dell’impugnata sentenza, la pretesa della Marnavi trae origine proprio dalla circostanza che i natanti le venivano "affidati" dalla Circoscrizione doganale di Napoli al di fuori di ogni assetto convenzionale, tanto che la pretesa è stata inquadrata in base all’art. 2041 c.c.), senza, quindi, che potessero assumere rilievo, ai fini della situazione soggettiva da questa azionata, nè che le cose sequestrate fossero a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, nè quale dovesse essere l’imputazione ai fini della contabilità pubblica, dell’onere, relativo al deposito dei natanti sequestrati.

6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso del Ministero della Giustizia e rigetta quello del Ministero delle Finanze, Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 6.400,00, di cui Euro 6.200,00 per onorario, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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