Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 21-09-2011) 17-10-2011, n. 37489

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza 19 marzo 2009, il Tribunale di Catania ha ritenuto F.S. responsabile del reato di tentata violenza sessuale (e- riconosciuta la diminuente dell’art. 89 c.p. – l’ha condannato alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione), mentre ha dichiarato non doversi procedere in ordine ai reati di molestia ed atti osceni perchè estinti per prescrizione.

Per giungere a tale conclusione, i Giudici si sono basati sul racconto accusatorio, ritenuto attendibile, di M.M. la quale ha dichiarato che, il giorno (OMISSIS), mentre si trovava all’interno dell’abitacolo della sua auto ferma sulla pubblica via, l’imputato, che si era denudato e si masturbava, aveva tentato di aprire lo sportello della macchina.

La decisione del Tribunale è stata confermata dalla Corte di Appello di Catania, con sentenza 29 settembre 2009. I Giudici, disattendendo le censure dell’appellante hanno rilevato che l’identificazione dell’attuale imputato che era fuggito dopo il fatto, come l’autore del reato era sicura (anche perchè la parte lesa ha avuto la possibilità di vederlo per diversi minuti). La Corte ha ritenuto che la condotta materiale, anche se l’imputato non era riuscito a toccare la donna, manifestava l’inequivoco intento di raggiungere un appagamento sessuale e, pertanto, dovesse essere sussunta nel contestato delitto. Infine i Giudici hanno rilevato fallita la prova dell’alibi e non necessario il supplemento istruttorio richiesta dalla difesa.

Per l’annullamento della sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione deducendo difetto di motivazione e violazione di legge, in particolare, rilevando:

– che, stante le modalità dell’episodio, non è certa la sua identificazione quale autore del reato;

– che la fattispecie andava inquadrata nel reato di atti osceni e, comunque, non essendo provata la volontà dell’agente di commettere violenza sessuale, era concedibile la speciale attenuante dell’art. 609 bus c.p., u.c.;

– che era necessaria la rinnovazione del dibattimento (sulla cui richiesta i Giudici non hanno motivato) ed il mancato supplemento istruttorio gli ha impedito di difendersi;

– che il reato era prescritto all’epoca della impugnata decisione.

Tanto premesso, la Corte rileva come la conclusione della sentenza inerente alla individuazione nell’attuale imputato dell’autore dell’episodio per cui si procede è sostenuta da argomentazioni congrue, logiche ed esaustive ancorata a sicuri dati fattuali;

pertanto, non può essere messa in discussione in questa sede.

Un deficit motivazionale è, invece, riscontrabile nella parte della decisione che collega la condotta esibizionistica dell’imputato al tentativo di raggiungere un contatto fisico con la ragazza; su questo tema, le censure dell’atto di appello avrebbero meritato una più esaustiva confutazione.

Questo rilievo porta alla conclusione che il ricorso non è manifestamente infondato con la conseguenza che la Corte può applicare l’art. 129 c.p.p., e rilevare che, dall’epoca del commesso reato ((OMISSIS)), pur considerando il periodo di rinvio del processo (dal 31 marzo 2004 al 9 giugno 2004 per astensione del Difensore dalle udienze), si è maturato il termine richiesto dagli artt. 157 e 160 c.p..

Pertanto, la Corte annulla senza rinvio la impugnata sentenza per essere il reato estinto per prescrizione dando atto che manca la evidente prova favorevole all’imputato che possa giustificare la priorità del proscioglimento nel merito.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la impugnata sentenza perchè il reato è estinto per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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