T.A.R. Campania Salerno Sez. II, Sent., 16-11-2011, n. 1840 Consiglio comunale e provinciale Enti locali

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il ricorrente, nell’epigrafata qualità, si doleva del mancato rilascio, da parte del Comune di Buccino, delle copie delle determine dirigenziali, pure in epigrafe specificate, nonostante il decorso del termine di legge di giorni trenta dalla richiesta, ed avverso il rifiuto in questione articolava censure di violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e ss. della l. 241/90; dell’art. 43 comma 2 e 3 del d. l.vo 267/2000; dell’art. 97 Cost.; dell’art. 15, commi 2 e 3, dello Statuto del Comune di Buccino; degli artt. 4, 5, 7, 9 e 11 del Regolamento Comunale.

L’Amministrazione Comunale non si costituiva in giudizio.

All’udienza in camera di consiglio del 27.10.2011 il ricorso era trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Osserva il Collegio che il ricorrente è senz’altro titolare di una situazione giuridica soggettiva, che lo legittima a domandare l’accesso alle determine dirigenziali in questione, posto che detti atti appaiono funzionali all’esercizio delle prerogative connesse al suo mandato di consigliere comunale di Buccino; né, in contrario, alcunché è stato eccepito dal Comune intimato, restato estraneo al giudizio.

Il primo comma dell’art. 22 della l. 241/90 prevede, infatti: "Al fine di assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dalla presente legge".

Al riguardo, s’è osservato in giurisprudenza che: "L’accesso va riconosciuto a tutti coloro che vantano un interesse differenziato e qualificato all’ostensione, finalizzato alla tutela di situazioni giuridiche soggettive anche soltanto future" (T. A. R. Campania Napoli, sez. VI, 14 luglio 2010, n. 16722).

Con specifico riferimento alla posizione del consigliere comunale, si legga inoltre, ex multis, la seguente massima, espressione di principi consolidati: "In base all’art. 43, d. lg. 18 agosto 2000 n. 267 i consiglieri comunali, ivi inclusi ovviamente quelli di minoranza, hanno un diritto di accesso incondizionato – purché non invada l’ambito riservato all’apparato amministrativo e non integri un abuso del diritto – a tutti gli atti che possano essere "utili" all’espletamento del loro mandato, anche al fine di permettere di valutare con piena cognizione la correttezza e l’efficacia dell’operato dell’amministrazione, nonché per esprimere un voto consapevole sulle questioni di competenza del Consiglio e per promuovere, anche nell’ambito del Consiglio stesso, le iniziative che spettano ai singoli rappresentanti del corpo elettorale locale; sul consigliere comunale, inoltre, non può gravare alcun onere di motivare le proprie richieste di accesso atteso che, diversamente opinando, sarebbe introdotta una sorta di controllo dell’ente, attraverso i propri uffici, sull’esercizio del mandato del consigliere comunale" (T. A. R. Lazio Latina, sez. I, 29 aprile 2011, n. 389).

S’osserva, altresì, che nella specie il Comune di Buccino non ha fornito alcun riscontro all’istanza del ricorrente, ponendo in essere, pertanto, un’ulteriore condotta, per ciò solo, illegittima.

Si tenga presente, a tale proposito, la seguente ulteriore massima: "L’Amministrazione può negare il diritto di accesso soltanto con provvedimento motivato in relazione alla salvaguardia degli interessi di cui all’art. 24, l. 7 agosto 1990 n. 241, e con riferimento all’art. 8, d. P. R. 27 giugno 1992 n. 352. Sono pertanto da considerarsi illegittimi sia il diniego immotivato, e comunque opposto alla richiesta di accesso nei casi non consentiti, sia l’omissione di ogni provvedimento sulla richiesta, ovvero l’elusione della richiesta di accesso con risposte non esaurienti" (T. A. R. Puglia Lecce, sez. II, 4 giugno 2009, n. 1351).

Il Tribunale, ai sensi dell’art. 116 c. p. a., nell’accogliere il ricorso, per le considerazioni svolte in precedenza, ordina pertanto all’Amministrazione Comunale di Buccino d’esibire i documenti richiesti dal ricorrente, come sopra specificati, e tanto nel termine di giorni trenta, decorrente dalla notificazione a cura di parte, ovvero dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, adottando le modalità più idonee a garantire una piena conoscenza degli stessi, tale da consentire al ricorrente l’esercizio delle prerogative, connesse al proprio "status" di consigliere comunale.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, l’accoglie e per l’effetto ordina al Comune di Buccino l’esibizione degli atti e documenti richiesti dal ricorrente, nel termine e con le modalità indicate in parte motiva.

Condanna il Comune di Buccino al pagamento in favore del ricorrente delle spese, delle competenze ed egli onorari del presente giudizio, che liquida complessivamente in Euro 1.000,00 (mille/00), oltre I. V. A. e C. N. A. P. come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso, in Salerno, nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2011, con l’intervento dei magistrati:

Luigi Antonio Esposito, Presidente

Ferdinando Minichini, Consigliere

Paolo Severini, Primo Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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