Cass. civ. Sez. III, Sent., 29-03-2012, n. 5073

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.
Svolgimento del processo

P.C., M. ed C.A. convenivano davanti al tribunale di Foggia F.B. e l’Ente Poste Italiane, per sentirli condannare, quali responsabili in solido della morte del loro congiunto C.N., al risarcimento dei danni conseguenti al decesso di quest’ultimo, caduto nel mentre poneva in opera, quale operaio alle dipendenze dell’appaltatore F., alcune lastre di marmo sul cornicione dell’Ufficio Postale centrale di Foggia.

Il Tribunale di Foggia, con sentenza n. 686/2004, rigettava la domanda nei confronti di Poste Italiane e condannava al risarcimento il solo F..

La Corte di appello di Bari, con sentenza depositata l’11.3.2010 e notificata il 3.5.2010, condannava in solido entrambi i convenuti al risarcimento dei danni in favore degli attori.

Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione Poste Italiane s.p.a..

Resistono con controricorso gli attori.

Motivi della decisione

1. Ritiene questa Corte che preliminarmente all’esame dei motivi vada dichiarata l’improcedibilità del ricorso.

La ricorrente da infatti atto nel ricorso che la sentenza impugnata le è stata notificata il 3.5.2010, ma essa ha depositato in questo giudizio di cassazione solo una copia autentica di detta sentenza (rilasciata in copia conforme il 13.7.2010), ma non la copia notificata.

2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte la previsione – di cui all’art. 369 cod. proc. civ., comma 2, n. 2 – dell’onere di deposito a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al comma 1 della stessa norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte della Corte di cassazione – a tutela dell’esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale – della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l’osservanza del cosiddetto termine breve. Nell’ipotesi in cui il ricorrente, espressamente od implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione dev’essere dichiarato improcedibile, restando possibile evitare la declaratoria di improcedibilità soltanto attraverso la produzione separata di una copia con la relata avvenuta nel rispetto dell’art. 372 cod. proc. civ., comma 2, applicabile estensivamente, purchè entro il termine di cui all’art. 369 cod. proc. civ., comma 1, e dovendosi, invece, escludere ogni rilievo dell’eventuale non contestazione dell’osservanza del termine breve da parte del controricorrente ovvero del deposito da parte sua di una copia con la relata o della presenza di tale copia nel fascicolo d’ufficio, da cui emerga in ipotesi la tempestività dell’impugnazione (Cass. n. 25070 del 10/12/2010; Cass. Sezioni Unite: 16.4.2009, n. 9005).

3.Non vi sono ostacoli alla dichiarazione dell’improcedibilità.

A parte l’orientamento secondo cui tale rilievo di improcedibilità può avvenire de plano da parte di questa Corte (Cass. N. 15964/2011, con riguardo all’inammissibilità, ma la ratio è identica), che pure è condivisibile, in ogni caso nella fattispecie l’eccezione di improcedibilità è stata sollevata dal P.G..

L’eccezione di improcedibilità del ricorso, che sia sollevata dal P.G. all’udienza di discussione, la sottrae alla sfera di operatività dell’art. 384 cod. proc. civ., comma 3, come sostituito dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 12, considerato che i difensori delle parti possono presentare alla Corte osservazioni in merito alle conclusioni del P.G., a norma dell’art. 379 c.p.c., u.c. (Cass. S.U. 21/06/2007, n. 14385; Cass. S.U. n. 16275/2007; Cass. n. 15901/2009).

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Dichiara improcedibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione sostenute dai resistenti, liquidate in complessivi Euro 7200,00, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

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