T.A.R. Campania Salerno Sez. II, Sent., 16-11-2011, n. 1836

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La ricorrente impugnava la sua esclusione dalla graduatoria definitiva, indicata in epigrafe nonché il rigetto del suo ricorso in opposizione, proposto avverso la graduatoria provvisoria, che già l’aveva esclusa per l’identica ragione, facendo presente di essere in possesso di tutti i requisiti, previsti dal bando, per l’utile collocazione nella stessa graduatoria, precisamente alla posizione n. 22, su 58 alloggi disponibili (come, del resto, confermato anche dal Comune di Salerno in sede di istruttoria preliminare sulla domanda); contestava, in particolare, la legittimità dell’unico motivo, addotto dalla Prima Commissione Assegnazione Alloggi Edilizia Residenziale Pubblica della Provincia di Salerno per giustificare la sua estromissione dalla medesima, consistente nell’avere la stessa allegato alla domanda di partecipazione una carta d’identità, scaduta da qualche mese, in tal modo integrando un vizio formale della medesima, valutato dalla stessa Commissione come insuscettibile di successiva regolarizzazione, e tanto sulla base delle seguenti censure in diritto:

Violazione degli artt. 38 e 71 del d. P. R. 445/2000, del giusto procedimento e dei principi in tema d’integrazione e regolarizzazione della documentazione, allegata ad un procedura concorsuale pubblica; Eccesso di potere per difetto assoluto di presupposto e d’istruttoria; Illogicità ed ingiustizia manifeste: l’esclusione dalla graduatoria definitiva era stata disposta, nonostante che la ricorrente avesse poi allegato, in sede di ricorso in opposizione avverso quella provvisoria, copia di un documento d’identità, in corso di validità; sosteneva la natura non invalidante del vizio, suscettibile – diversamente da quanto ritenuto dalla Commissione – di regolarizzazione, e ciò tanto più se si teneva conto della finalità sociale insita nell’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Si costituiva in giudizio il Comune di Salerno, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva nonché chiedendo d’essere estromesso, per tale ragione, dal giudizio ovvero comunque, in subordine, il rigetto del gravame.

Si costituiva la Prima Commissione Assegnazione Alloggi Edilizia Residenziale Pubblica della Provincia di Salerno, sostenendo viceversa la piena legittimità dell’esclusione della ricorrente dalla graduatoria de qua, in base al disposto dell’art. 8 punto 3 della l. r. Campania n. 18/97 ed alle disposizioni del bando di concorso, che richiedevano la necessaria allegazione alla domanda della fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità (carta d’identità o patente auto) del sottoscrittore.

All’esito dell’udienza camerale del 24 giugno 2010 la Sezione, rilevato che, ai fini della decisione circa la domanda cautelare, occorreva ordinare l’integrazione del contraddittorio (instaurato solo rispetto ad alcuni dei controinteressati), nei confronti di tutti coloro che – compresi nella graduatoria impugnata – sarebbero stati superati dalla ricorrente, secondo la prospettazione del ricorso e nell’ipotesi di accoglimento del medesimo; e che detta integrazione del contraddittorio doveva essere effettuata – dato l’alto numero delle notifiche da compiersi – con il sistema dei pubblici proclami, nel termine perentorio di giorni trenta, decorrente dalla comunicazione, in via amministrativa, dell’ordinanza, ovvero dalla sua notifica a cura di parte se anteriore, con il deposito della prova dell’esecuzione dell’incombente, presso la Segreteria della Sezione, nei sette giorni successivi; disponeva in conformità, restando impregiudicata ogni altra questione, e rinviando, per il prosieguo, all’udienza in camera di consiglio del 28.10.2010.

La ricorrente provvedeva all’integrazione del contraddittorio, con le modalità ordinate dal Tribunale.

All’esito della camera di consiglio del 28.10.2010, la Sezione accoglieva la domanda cautelare, formulata dalla ricorrente, con la seguente motivazione: "Rilevato che il ricorso è, "prima facie", meritevole di favorevole considerazione in sede cautelare, apparendo maggiormente conforme ai principi generali, in tema di attestazione di qualità personali, oltre che ai principi di equità e giustizia sostanziale (attesa anche la finalità sociale dell’emarginato bando, per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica), consentire la regolarizzazione – di fatto operata, grazie alla produzione di un valido documento di riconoscimento, in sede di ricorso in opposizione – della carta d’identità scaduta, ma non sospetta di falsità, allegata, dalla ricorrente, alla propria domanda di partecipazione al concorso speciale "de quo"; tanto, conformemente all’orientamento giurisprudenziale in materia, che il Tribunale ritiene preferibile (cfr. C. di S., 11.11.04, sez. V, n. 7339; T.A.R. Veneto Venezia, sez. III, 20 giugno 2007, n. 2007)".

Seguiva la produzione di memoria difensiva riepilogativa da parte della ricorrente, nella quale la stessa dava atto che la Prima Commissione Assegnazione Alloggi Edilizia Residenziale Pubblica della Provincia di Salerno, nella seduta del 15.11.2010, con verbale n. 5432, in ottemperanza alla statuizione cautelare del Tribunale, aveva inserito la stessa ricorrente nella graduatoria in oggetto, attribuendole punti 20, e che il Comune di Salerno aveva quindi disposto – con provvedimento del 19.01.2011 – l’assegnazione dell’alloggio in suo favore, con sottoscrizione anche del relativo contratto presso l’I. A. C. P. di Salerno; insisteva quindi per l’accoglimento del ricorso, con vittoria di spese, ivi comprese quelle necessarie per la notifica per pubblici proclami, e per la restituzione del contributo unificato versato.

All’udienza pubblica del 27 ottobre 2011, il ricorso era trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

Le censure della ricorrente sono fondate.

Il bando speciale di concorso per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, indetto dal Comune di Salerno – Settore Affari Generali – Ufficio Casa, in data 4.04.2001, precisava infatti che le domande di partecipazione dovevano essere compilate utilizzando unicamente il modulo di istanza – dichiarazione predisposto dal Comune, e dovevano essere debitamente sottoscritte dai concorrenti.

Il modulo di istanza – dichiarazione in oggetto, poi, recava in calce – prima dello spazio destinato alla sottoscrizione del concorrente – la seguente frase: "Allega alla presente fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità (carta di identità o patente auto)".

È incontestato – oltre che documentalmente provato – che la ricorrente ha allegato alla propria domanda di partecipazione alla selezione in argomento la fotocopia di un documento (carta d’identità n. AA9754581, rilasciata il 16.01.96 dal Comune di Salerno), la cui validità era cessata – dopo cinque anni – in data 15.01.2001, e pertanto alcuni mesi prima della scadenza del termine, per la presentazione della domanda stessa.

È altrettanto incontestato che la carta d’identità in questione non fosse sospetta di falsità, com’è fatto palese, a tacer d’altro, dall’allegazione da parte della ricorrente, al ricorso in opposizione presentato avverso l’esclusione disposta in sede di graduatoria provvisoria, di un nuovo, valido, documento personale (carta d’identità n. AJ7405522, rilasciata il 22.03.2004 dal Comune di Salerno, con scadenza al 21.03.2014).

Secondo la Commissione Provinciale per l’Assegnazione degli Alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, l’esclusione della ricorrente si giustificherebbe, perché la circostanza che sia stato allegato un documento d’identità scaduto impedirebbe il realizzarsi dello "imprescindibile nesso di imputabilità soggettiva della dichiarazione a una determinata persona fisica", essendo stabilito, dall’art. 45 comma 3 d. P. R. 445/2000, uno specifico protocollo, per superare l’ostacolo rappresentato dal possesso di un documento, scaduto di validità (dichiarazione da parte dell’interessato che i dati contenuti nel documento non hanno subito variazioni dalla data del rilascio), protocollo, nella specie, non seguito dalla ricorrente.

L’estromissione dalla graduatoria de qua sarebbe inoltre conforme all’art. 8 comma 3 ultima parte della l. r. 18/97 (Nuova disciplina per l’assegnazione degli alloggi di Edilizia residenziale pubblica), prevedente quanto segue: "Entro 30 giorni dalla pubblicazione e, per i lavoratori emigrati all’estero, entro 45 giorni dall’invio a mezzo raccomandata A. R. della comunicazione dell’avvenuta pubblicazione, gli interessati possono produrre, a mezzo raccomandata A. R., opposizioni alla commissione provinciale, che le esamina entro 45 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle stesse. Non vengono valutati, in tale sede, documenti richiesti obbligatoriamente per la verifica della sussistenza dei requisiti di partecipazione al bando, che dovevano essere allegati alla domanda di partecipazione".

La tesi dell’Amministrazione non ha pregio.

Vale la pena di sgombrare subito il campo dall’argomento, secondo il quale la ricorrente avrebbe dovuto necessariamente rendere, a supporto del documento d’identità scaduto, la dichiarazione ex art. 45 comma 3 d. P. R. 445/2000.

Nella parte motiva della recente sentenza del C. di S., Sez. VI, 18 aprile 2011, n. 2366, s’afferma infatti: (…) "La tesi dell’appellante, addotta a confutazione di quanto ritenuto dai giudici di primo grado, è che la produzione di un documento di identità scaduto a corredo di una dichiarazione imposta dalla lex specialis di gara non è di per sé inidonea ad assolvere la funzione propria di siffatta documentale aggiuntiva, che è quella di creare un collegamento identitatario tra l’autore della dichiarazione ed il titolare del documento di identità personale prodotto in copia, onde fornire un principio di prova sull’effettivo autore della dichiarazione. Non si verterebbe, in sostanza, nell’ipotesi dell’art. 45 del d. P. R. n. 445/2000 in cui, per comprovare i dati relativi a cognome, nome, luogo e data di nascita, la cittadinanza, lo stato civile e la residenza, è necessario necessariamente produrre un documento di identità valido, pena la necessità di una dichiarazione aggiuntiva dell’interessato circa la persistenza dei dati risultanti dal documento di identità scaduto.

5.2 La censura è fondata.

Rileva il Collegio che la funzione della produzione della copia fotostatica del documento di identità a corredo delle dichiarazioni da rendere dai concorrenti in sede di gara è indubbiamente quella di fornire un collegamento tra l’autore della dichiarazione ed il titolare del documento di identità, di tal guisa non ricorre la ipotesi del citato art. 45 del d. P. R. n. 445/2000, il quale ammette senza equipollenti, a sanatoria della scadenza di validità del documento di identità prodotto in copia, soltanto la dichiarazione aggiuntiva dell’interessato sulla persistenza della validità dei dati risultanti dal documento scaduto.

5.3 Per conseguenza, non vi è ragione di non applicare nella fattispecie in esame le regole generali in materia di dichiarazioni sostitutive (art. 71 d. P. R. cit.), secondo cui "qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d’ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all’interessato di tale irregolarità" e che "questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione" (C. di S., Sez. VI, 18 aprile 2011, n. 2366)

Per l’enunciazione di analogo principio, si tenga presente anche la decisione del T. A. R. Calabria Catanzaro, sez. II, 28 luglio 2009, n. 837.

Pur trattandosi di decisioni relative a fattispecie di gare ad evidenza pubblica, il Collegio ritiene pacificamente estensibile, anche alla selezione concorsuale in oggetto, il principio generale, in esse espresso, secondo cui l’art. 45 comma 3 d. P. R. 445/2000 si applica unicamente al caso, in cui si debbano comprovare "le qualità personali e i fatti" contenuti nel documento d’identità scaduto.

Del resto, l’affermazione, secondo la quale l’allegazione di un documento d’identità non più in corso di validità possa essere oggetto di regolarizzazione, è costante in giurisprudenza: "Ai sensi dell’art. 38 d. P. R. n. 445 del 2000, la domanda o la dichiarazione presentata alla p. a. (nella specie nell’ambito di una procedura di aggiudicazione di opere pubbliche di servizi) può essere – anziché sottoscritta innanzi al dipendente addetto a riceverla – sottoscritta ed accompagnata da "copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore". La circostanza che sia stata allegata copia fotostatica di un documento scaduto non importa l’inesistenza della dichiarazione, ma semplicemente la sua irregolarità, che, in forza del successivo art. 71, impone al funzionario competente a ricevere la documentazione di darne notizia all’interessato, al fine della regolarizzazione o del completamento della dichiarazione" (Consiglio Stato, sez. V, 11 novembre 2004, n. 7339); "In sede di gara sono sanabili le irregolarità diverse dalla falsità, come nel caso delle dichiarazioni rese dal legale rappresentante accompagnate da una carta di identità scaduta" (T. A. R. Liguria Genova, sez. II, 13 ottobre 2010, n. 9201; in senso analogo cfr. anche T. A. R. Veneto Venezia, sez. III, 20 giugno 2007, n. 2007).

Le decisioni citate da ultimo pongono in risalto l’ulteriore aspetto, che il Tribunale ritiene decisivo, onde ritenere che nella specie ci si trovi di fronte ad una irregolarità "sanabile", vale a dire la decisiva circostanza che non si è trattato, da parte della ricorrente, della presentazione di una dichiarazione falsa: non v’è dubbio, nella specie, che la firmataria della domanda in questione fosse proprio la ricorrente C.E.; orbene, il non consentirle di produrre altro documento, valido, d’identità – in luogo di quello scaduto, tra l’altro solo da alcuni mesi – ha determinato un’illegittima compromissione delle sue possibilità di aggiudicarsi un alloggio di edilizia residenziale pubblica, cui la stessa aveva diritto (com’è comprovato dalla successiva assegnazione dell’alloggio in questione alla medesima, sia pur in ottemperanza alla decisione cautelare della Sezione).

Milita inoltre, nella direzione prescelta dal Collegio, la considerazione della finalità (garantire un alloggio decoroso a chi risiede in alloggi precari), sottesa all’indizione della procedura concorsuale in argomento, comportante la necessità d’applicare, nella misura più ampia possibile, il principio generale, della leale collaborazione tra la P. A,. e il privato, ispirato ad esigenze di trasparenza e di solidarietà sociale.

A fronte di tali considerazioni, si scolora l’importanza, attribuita dalla Commissione all’art. 8 comma 3 l. r. 18/97 ("Non vengono valutati, in tale sede, documenti richiesti obbligatoriamente per la verifica della sussistenza dei requisiti di partecipazione al bando, che dovevano essere allegati alla domanda di partecipazione"), norma tra l’altro, a parere del Tribunale, che non s’attaglia appieno alla fattispecie in esame (l’allegazione della carta d’identità serve unicamente a garantire circa la provenienza della domanda, piuttosto che a verificare la "sussistenza di requisiti di partecipazione al bando").

L’osservazione testé riportata corrobora, quindi, la conclusione, secondo cui un documento, non più in corso di validità, ben può essere oggetto di regolarizzazione postuma, ove non sia sospetto di falsità, per cui illegittimamente, nella specie, la Commissione resistente ha escluso la ricorrente dalla graduatoria provvisoria – dovendo piuttosto richiederle di sanare l’irregolarità riscontrata, mercé l’esibizione di un documento valido – ed altrettanto illegittimamente ha respinto l’opposizione, presentata dall’interessata, avverso la graduatoria provvisoria, non accettando l’esibizione della nuova carta d’identità, prodotta dalla medesima a conferma della paternità della sua sottoscrizione, ed anzi sancendo definitivamente la sua estromissione dalla selezione in argomento.

Le spese seguono la soccombenza della Prima Commissione Assegnazione Alloggi Edilizia Residenziale Pubblica della Provincia di Salerno, e sono liquidate come in dispositivo, laddove sussistono giustificati motivi per compensare le stesse, rispetto alle altre Amministrazioni evocate in giudizio ed ai controinteressati, destinatari della notifica individuale del ricorso.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, l’accoglie e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati, nei sensi di cui in parte motiva.

Condanna la Prima Commissione Assegnazione Alloggi Edilizia Residenziale Pubblica della Provincia di Salerno al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese, delle competenze e degli onorari del presente giudizio, forfetariamente liquidati in Euro 2.000,00 (duemila/00), ivi comprese le spese di notifica per pubblici proclami, oltre che alla restituzione del contributo unificato versato dalla ricorrente, nella misura di Euro 500,00 (cinquecento/00), e così complessivamente al pagamento, in favore della medesima, della somma di Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori come per legge.

Spese compensate, quanto alle altre parti evocate in giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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