T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 16-11-2011, n. 918

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Visto, il ricorso notificato il 21 gennaio 2011 e depositato il successivo 18 febbraio, con il quale il sig. P.A. ha impugnato il decreto del Prefetto della Provincia di Latina emesso in data 5.11.2010, recante divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti e il decreto del 16.12.2010 del Questore della Provincia di Latina, recante revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia n. 5108751;

Vista, l’ordinanza n. 159 del 24.3.2011, con cui la Sezione ha accolto la domanda di tutela cautelare;

Rilevato, in via preliminare, che il ricorso è stato notificato alla Prefettura di Latina e alla Questura di Latina presso le rispettive sedi e non, come avrebbe dovuto essere, presso l’Avvocatura dello Stato;

Considerato, che è inammissibile il ricorso giurisdizionale notificato direttamente all’Amministrazione e non presso l’Avvocatura Generale dello Stato, la quale è chiamata ex lege a rappresentare e difendere le Amministrazioni dello Stato, posto che detto adempimento è previsto a pena di nullità della notificazione dall’art. 11 comma 3, r.d. 30 ottobre 1933 n. 1611, come novellato dalla l. 25 marzo 1958 n. 260 e ribadito dall’art. 10 comma 3, l. 3 aprile 1979 n. 103 (cfr. ex multis T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 4 febbraio 2008, n. 926);

Nulla per le spese;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. 198/11, lo dichiara inammissibile.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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