Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 21-09-2011) 17-10-2011, n. 37395

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

A.S. fu condannato con sentenza numero sei del 1998 della corte di assise di appello di Reggio Calabria, divenuta irrevocabile in data 27 novembre 1998, per l’omicidio dell’onorevole L. L..

Con richiesta ai sensi dell’art. 629 c.p., depositata il 18 ottobre 2010, A.S. ha chiesto la revisione della predetta sentenza allegando tutta una serie di fatti nuovi – tra cui altra sentenza irrevocabile incompatibile con quello oggetto di richiesta di revisione – idonei, a suo dire, determinare un capovolgimento dell’esito del giudizio. Con ordinanza motivata del 10 gennaio 2011, la Corte d’appello di Catanzaro dichiarava inammissibile l’istanza di revisione per manifesta infondatezza della stessa.

Contro la predetta ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione sia A.S., sia il suo difensore, con due differenti memorie; in entrambe si lamenta che la corte d’appello di Catanzaro non si sia limitata ad una delibazione sommaria in ordine alla manifesta infondatezza della richiesta, ma sia scesa in una penetrante valutazione di merito, riservata al giudizio di revisione.

Sotto altri profili rilevavano comunque l’erroneità delle valutazioni di merito operate dalla corte d’appello.

Con un secondo motivo di ricorso, A.S. ha eccepito altresì la nullità dell’ordinanza in quanto non preceduta dalla comunicazione al ricorrente delle conclusioni assunte dal rappresentante dell’ufficio del pubblico ministero. Il ricorrente, nella sua memoria, ha eccepito altresì il difetto di motivazione dell’ordinanza, con travisamento delle risultanze processuali.

Il procuratore generale della cassazione ha concluso per l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio alla corte di appello di Salerno.

Con memoria del 14.09.2011, il ricorrente ha ribadito anche l’erroneità della motivazione della Corte d’appello, oltre che la violazione dell’art. 634 c.p.p..

Motivi della decisione

La diffusa ordinanza della corte d’appello di Catanzaro, qui impugnata, non è affatto viziata da carenza o mancanza di motivazione, nè dalla contraddittorietà della stessa; al contrario, la corte d’appello ha ecceduto nella motivazione e ciò manifesta sintomaticamente il vizio da cui il provvedimento è affetto. La delibazione che la corte d’appello deve eseguire, ai sensi dell’art. 634 c.p.p., non prevede affatto un approfondito esame nel merito, ma consente al giudice esclusivamente un sommario esame dei motivi al fine di verificare che essi non siano manifestamente infondati.

Analogamente a quanto avviene per le questioni di costituzionalità, il giudice della deliberazione non si deve sostituire al giudice del merito, compiendo valutazioni sulla fondatezza; il suo esame è limitato, al contrario a verificare che l’istanza non sia manifestamente e cioè a prima vista del tutto infondata. Compiuto questo esame preliminare di ammissibilità, la valutazione del merito spetta al giudice a ciò destinato. Quanto al parallelo con le questioni di costituzionalità, è noto che il giudice a quo anche se ritiene non fondata la questione, deve comunque rimetterla al giudice delle leggi, a meno che non vi siano elementi per ritenerla ictu oculi infondata; ciò perchè la valutazione dell’incostituzionalità della legge non spetta al giudice a quo, ma solamente alla Corte costituzionale. Il discorso in materia di revisione è del tutto analogo: il giudice della delibazione non può e non deve entrare nel merito della questione, valutando l’effettiva capacità delle allegazioni a travolgere il giudicato, perchè il suo compito è esclusivamente quello di una delibazione sommaria e preliminare sull’ammissibilità, nell’ambito della quale egli può arrestare il procedimento solo se riscontra una manifesta inammissibilità e cioè l’evidente inidoneità delle ragioni allegate ad incidere sul giudicato.

Sul punto esiste giurisprudenza copiosa e consolidata di questa corte, di cui si richiamano alcune tra le più recenti pronunce, di diverse sezioni: per Cass. Sez. 1, Sentenza n. 40815 del 14/10/2010 Cc. (dep. 18/11/2010) Rv. 248463, Ferorelli e altro, "Per manifesta infondatezza della richiesta di revisione che ne determina l’inammissibilità deve intendersi l’evidente inidoneità delle ragioni poste a suo fondamento a consentire una verifica circa l’esito del giudizio: requisito che è tutto intrinseco alla domanda in sè e per sè considerata, restando riservata alla fase del merito ogni valutazione sull’effettiva capacità delle allegazioni a travolgere, anche nella prospettiva del ragionevole dubbio, il giudicato"; per Sez. 6, Sentenza n. 2437 del 03/12/2009 Cc. (dep. 20/01/2010) Rv. 245770, Giunta "Ai fini dell’ammissibilità della richiesta di revisione basata sulla prospettazione di nuove prove, l’esame preliminare della Corte d’appello circa il presupposto della non manifesta infondatezza deve limitarsi ad una sommaria delibazione degli elementi di prova addotti, in modo da verificare l’eventuale sussistenza di un’infondatezza rilevabile ictu oculi e senza necessità di approfonditi esami, dovendosi ritenere preclusa in tale sede una penetrante anticipazione dell’apprezzamento di merito, riservato invece al vero e proprio giudizio di revisione, da svolgersi nel contraddittorio delle parti"; per Cass. Sez. 2, Sentenza n. 44724 del 11/11/2009 Ud. (dep. 20/11/2009) Rv. 245718, Pataro e altro, infine "La valutazione preliminare di non manifesta infondatezza della richiesta di revisione comporta la sommaria delibazione dei nuovi elementi di prova addotti e della loro astratta idoneità, sia pure attraverso una necessaria disamina del loro grado di affidabilità e di conferenza, a comportare la rimozione del giudicato in relazione alla loro potenziale efficacia di incidere in modo favorevole sulle prove già raccolte e sul connesso giudizio di colpevolezza, restando, invece, preclusa una approfondita valutazione che comporti un’anticipazione del giudizio di merito".

Dall’esame dell’ordinanza della corte d’appello di Catanzaro si evince in modo manifesto non la inammissibilità della revisione, bensì, al contrario, l’esistenza di molteplici elementi di dubbio, sopravvenuti alla sentenza, che impongono, per la loro serietà, un esame approfondito nel pieno contraddittorio delle parti (che solo il giudizio di revisione può garantire).

Quanto alla problematica, sollevata personalmente dall’imputato, in ordine alla nullità dell’ordinanza per omessa comunicazione al ricorrente del parere del Procuratore Generale, pur se facoltativo, questo collegio non può che rilevare un contrasto tra le varie sezioni della corte, che imporrebbe la rimessione della questione alle sezioni unite: sia sufficiente richiamare, a riprova del contrasto, due sentenze del 2010 che affermano principi esattamente opposti. Questa sezione (5A), con Sentenza n. 2378 del 25/11/2010 Cc. (dep. 25/01/2011) Rv. 249764, ric. Tantalo, ha affermato che "La decisione di inammissibilità della richiesta di revisione non deve essere preceduta dal contraddittorio tra le parti, e quindi il richiedente non può interloquire sul parere reso dal pubblico ministero", mentre la prima sezione, con sentenza n. 29389 del 24/06/2010 cc. (dep. 27/07/2010) rv. 248029, ric. Zito, ha ritenuto che "l’omessa comunicazione al condannato istante in revisione delle conclusioni, quantunque non dovute, rassegnate dal P.M. in vista della decisione sull’ammissibilità della domanda determina la nullità del provvedimento di inammissibilità dell’istanza, non essendo stato consentito al condannato medesimo di svolgere le proprie difese ed esercitare il contraddittorio in condizioni di parità".

La questione, peraltro, difetta di rilevanza nel presente giudizio in quanto l’accoglimento del primo motivo di ricorso comporta già di per sè l’annullamento dell’ordinanza ed assorbe le altre questioni sollevate dal ricorrente.

Per questi motivi l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Salerno.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Salerno.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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