T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 16-11-2011, n. 917 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Con ricorso notificato il 28 settembre 2004 e depositato il successivo 5 ottobre, il sig. E.M. premesso:

– di avere presentato al Comune di Supino DIA n. 85 del 20.11.2003 per la realizzazione di un muretto di recinzione in c.a., in sostituzione della vecchia recinzione in paletti di legno, ferro e rete ubicata in via Privito;

– di avere ricevuto verbali di contestazione di irregolarità n. 22/03, 23/03 e 86/03;

– di avere presentato memorie difensive in ordine a tali contestazioni, a seguito delle quali l’Amministrazione, con nota 7.1.2004, "annullava i verbali nn. 86/03 e 23/03 mentre per il verbale 22/03 disponeva l’applicazione della sanzione pecuniaria di Euro 516,00";

tanto premesso, ha impugnato il provvedimento descritto in epigrafe, col quale il Comune di Supino, a seguito del rilievo tacheometrico della strada via Privito da cui risulta che la parte esterna del muro si trova ubicata sulla sede della strada comunale, ha ordinato la demolizione dei lavori realizzati in difformità della DIA n. 85 del 20.11.2003.

2) A sostegno del gravame, il ricorrente deduce:

I) Violazione dell’art. 7 L. 241/90.

L’ordinanza impugnata è stata emessa senza il previo avviso dell’avvio del procedimento.

II) Eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione.

Il muro è stato realizzato dopo che il Comune aveva impartito le prescrizioni circa il posizionamento dello stesso, nel posto dove da tempo immemorabile esisteva già una recinzione costituita da paletti di legno.

III) Eccesso di potere per difetto dei presupposti.

L’ordinanza impugnata ordina la demolizione dei lavori realizzati in difformità della DIA, senza tuttavia spiegare quali siano tali difformità, considerato che il muro è stato realizzato conformemente alla DIA e alle prescrizioni impartite.

IV) Eccesso di potere per sviamento di potere.

L’ordinanza di demolizione è stata emessa solo nei confronti del manufatto del ricorrente nonostante la presenza di altre recinzioni sui terreni confinanti con la strada nel tratto vicino al muro in argomento.

3) Con ordinanza n. 760 del 25.10.2004, la Sezione ha accolto la domanda di tutela cautelare.

4) Alla pubblica udienza del 20 ottobre 2011, la causa è stata riservata per la decisione.

5) Il ricorso è fondato.

6) Osserva il Collegio che, l’Amministrazione, dopo avere contestato al ricorrente alcune irregolarità nella realizzazione del muretto in argomento e dopo avere ricevuto dal ricorrente alcune memorie difensive, con nota del 7.1.2004 ha formulato "l’esito istruttorio" sulle richieste da questi inoltrate, stabilendo l’accoglimento delle osservazioni in merito alla distanza dall’asse stradale e alla limitazione del campo visivo e il rigetto di quella sull’inizio dei lavori, con conseguente applicazione della sanzione di Euro 516,00.

7) A seguito di tale nota, quindi, si era creato in capo al ricorrente il legittimo affidamento che il contenzioso aperto sulla legittimità dei lavori effettuati con la DIA n. 85 del 20.11.2003 fosse concluso.

L’Amministrazione, invece, ha commissionato l’effettuazione di un rilievo tacheometrico della strada teso a verificare l’esatto confine della strada comunale.

8) Ciò premesso, ritiene il Collegio che con riferimento a questa nuova fase procedimentale e tenuto conto dell’affidamento del ricorrente generato dalla nota del 7.1.2004, l’Amministrazione avrebbe dovuto comunicare all’interessato l’avvio del procedimento di accertamento del confine del tratto stradale ove è stato elevato il muretto in argomento.

Accertamento, il cui esito negativo rappresenta il presupposto unico del provvedimento impugnato.

9) Detta omissione si riflette sulla legittimità del provvedimento impugnato che deve, quindi, essere annullato.

10) Sussistono giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. 1010/04, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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