Cass. civ. Sez. III, Sent., 29-03-2012, n. 5068

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

R.A. propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova che ha rigettato il suo gravame contro la sentenza di primo grado del Tribunale di Sanremo, che aveva accolto solo parzialmente la domanda risarcitoria svolta dall’attore nei confronti del Condominio (OMISSIS) per infiltrazioni di acqua a seguito della rottura di una tubatura condominiale verificatesi nel gennaio 1999.

Resistono con separati controricorsi sia il Condominio di (OMISSIS), sia la Generali Business Solutions S.C.P.A., mandataria delle Assicurazioni Generali S.p.A., incorporante per fusione la Toro Assicurazioni S.p.A., assicuratrice del Condominio e da questo chiamata in causa in primo grado.

Motivi della decisione

1.- I controricorsi del Condominio e della Generali Business Solution S.C.P.A. sono inammissibili per la mancata esposizione sommaria dei fatti di causa ( art. 366 cod. proc. civ., n. 3, richiamato dall’art. 370 cod. proc. civ., comma 2). La Generali Business Solutions esordisce infatti con la confutazione dei motivi di ricorso mentre il Condominio di (OMISSIS), sub 1), si richiama in fatto "a quanto già esposto nel ricorso". 2.- Con il primo motivo il ricorrente, sotto il profilo della violazione dell’art. 1223 cod. civ., si duole della mancata liquidazione dell’IVA e della mancata liquidazione della rivalutazione monetaria e degli interessi, richiamando la copiosa giurisprudenza di questa Corte in materia.

2.1.- Il mezzo è inammissibile, non dandosi conto delle (vere) ragioni per le quali il giudice del merito ha rigettato le istanze dell’appellante sia in tema di liquidazione dell’IVA (ritenendo non provata la spettanza del tributo e non perchè l’esborso non era ancora stato affrontato), sia in tema di rivalutazione ed interessi (in quanto la Corte assume che l’odierno ricorrente avesse rifiutato, prima dell’inizio del giudizio, una somma grosso modo pari all’entità dei danni riconosciuti in sentenza). Le effettive rationes deciderteli non sono state d’alto canto censurate.

3.- Con il secondo motivo il ricorrente si duole, sotto il profilo della violazione dell’art. 1226 cod. civ., che la Corte di Appello abbia escluso la liquidazione equitativa del danno derivante dal disagio.

3.1.- Il secondo motivo è infondato, posto che – come lo stesso ricorrente ricorda – la liquidazione equitativa presuppone che il danno sia provato nell’an, il che è escluso dal giudice di merito, pur tenuto conto delle diverse conclusioni del CTU, nè questo giudice di legittimità può esaminare il materiale probatorio a lui sottoposto a riguardo per giungere a conclusioni eventualmente difformi.

4.- Con il terzo motivo il ricorrente, sotto il profilo della violazione dell’art. 91 cod. proc. civ., si duole della condanna alle spese sia nei confronti del condominio sia nei confronti della Toro Assicurazioni, assumendo di essere parzialmente vittorioso, di non aver mai ricevuto offerte di risarcimento ante causam e di non aver chiamata in causa la Toro.

4.1.- Il terzo motivo è inammissibile, quanto alla condanna in primo grado, non risultando la proposizione di appello sul punto. E’ infondato, quanto alla condanna in secondo grado, in quanto il ricorrente, essendo totalmente soccombente, legittimamente è stato condannato alle spese anche nei confronti del terzo chiamato dal convenuto (Cass. 21 marzo 2008 n. 7674; Cass. 28 agosto 2007 n. 18205); risulta d’altro canto dalla sentenza, in base al verbale d’udienza del 25/2/02, che prima dell’inizio della causa l’Amministratore del condominio gli aveva offerto L. 4.000.000 e tale accertamento non risulta validamente censurato, fermo restando che se si prospetta un errore percettivo da parte del giudice doveva allora ricorrersi alla revocazione.

5.- Con il quarto motivo il ricorrente denunzia vizi di motivazione quanto alla liquidazione del danno.

5.1.- Il quarto motivo è inammissibile, in quanto – premessa la congruità della motivazione della Corte territoriale – il ricorrente, oltre a reiterare censure già formulate (e disattese) nei precedenti motivi, si duole in realtà dell’esito del giudizio quanto alla valutazione del materiale probatorio sottoposto ai giudici di merito e vorrebbe che questo giudice di legittimità si sostituisse ad essi nel valutarle.

6.- Il ricorso va quindi rigettato.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese, stante la inammissibilità dei controricorsi.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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