Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 21-09-2011) 17-10-2011, n. 37394

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Propone ricorso per cassazione D.G. avverso la sentenza di patteggiamento emessa nei suoi confronti il 22 dicembre 2010 (dep. 30 dicembre 2010) in ordine al reato di falso per induzione in atto pubblico (artt. 48 e 479 c.p.) per fatti commessi nel 2008.

Deduce la erronea qualificazione giuridica di uno dei fatti contestatigli (capo A) che, essendo attinente alla falsificazione di una carta di identità, avrebbe dovuto essere qualificato come falso concernente una certificazione amministrativa.

Il Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto accogliersi il ricorso.

Il ricorso è fondato.

Osserva la giurisprudenza di legittimità, a Sezioni unite, che con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento può essere denunciata l’erronea qualificazione giuridica del fatto, così come prospettata nell’accordo delle parti e recepita dal giudice, in quanto la qualificazione giuridica del fatto è materia sottratta alla disponibilità di parte e l’errore su di essa costituisce errore di diritto rilevante ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. b) (Sez. U, Sentenza n. 5 del 19/01/2000 Cc. (dep. 28/04/2000) Rv. 215825).

Conforme Rv. 245505).

Anche ad avere riguardo al criterio dell’"errore manifesto", elaborato da una parte della giurisprudenza di questa Corte (vedi Rv.

241666; Rv. 238286; Rv. 246394) deve pervenirsi alla conclusione che nel caso di specie di tal genere di errore si è trattato. Infatti la giurisprudenza è costante nel ritenere che il falso in carta di identità configura l’ipotesi delittuosa di cui all’art. 477 e non quella di cui all’art. 479 cod. pen., posto che la carta d’identità rientra tra i documenti tutelati da detta norma, trattandosi di un certificato – e non di un atto pubblico costitutivo di diritti a favore del privato ed obblighi a carico della P.A. – la cui specifica finalità è solo quella di consentire l’esatta identificazione delle persone (fattispecie in tema di falsificazione per induzione) (Sez. 5, Sentenza n. 508 del 28/09/2006 Ud. (dep. 12/01/2007) Rv. 235689;

massime precedenti conformi: N. 12280 del 1990 Rv. 185266).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Catania per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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