T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 16-11-2011, n. 915

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza n. 20214 del 4 ottobre 2006 il Tribunale ordinario di Roma sezione II civile ha condannato il comune di Terracina al rimborso delle spese di lite liquidate in euro 8.000 per diritti ed onorari, oltre spese generali ed accessori di legge in favore della ricorrente azienda. La sentenza è passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge. Con nota del 4 maggio del 2010 protocollo 17197 l’azienda USL di Latina notificava al comune di Terracina atto di diffida e costituzione in mora. In data 4 marzo 2011 la sentenza, munita della formula esecutiva, è stata regolarmente notificata al comune di Terracina, che a tutt’oggi non ha adempiuto.

Nella udienza camerale odierna la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

Sussistono tutti i presupposti di legge per accogliere il ricorso in ottemperanza e per condannare il comune di Terracina a dare piena esecuzione alla sentenza n. 20214 del 4 ottobre 2006 del Tribunale ordinario di Roma sezione II civile, nel termine perentorio di giorni 60 dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.

Si nomina sin da ora il Prefetto di Latina quale commissario ad acta, o un suo delegato, che si insedierà entro cinque giorni dalla scadenza del termine predetto e, verificato l’inadempimento dell’amministrazione, adotterà tutti gli atti necessari per l’ottemperanza entro il termine perentorio di 30 giorni. Il compenso viene sin da ora liquidato in Euro 300. Le spese della presente controversia si liquidano forfettariamente in Euro 500, oltre agli eventuali Euro 300, e si pongono a carico della parte soccombente. Visto lo stato di dissesto del comune di Terracina, il collegio ritiene manifestamente iniquo fissare una somma di danaro per ogni ulteriore giorno di ritardo nell’esecuzione dell’obbligo di pagamento.

La ricorrente chiede altresì il risarcimento dei danni subiti e subendi derivanti dalla mancata esecuzione del giudicato che quantifica forfettariamente in Euro 10.000. La domanda non può essere accolta in quanto la ricorrente non dimostra il nesso di consequenzialità tra il fatto illecito dell’inadempimento e il danno ingiusto.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) accoglie il ricorso nei limiti di cui motivazione. Respinge la domanda risarcitoria. Condanna l’amministrazione al pagamento delle spese che si liquidano in Euro 500, oltre ad eventuali Euro 300 quale compenso del commissario ad acta.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *