Cass. civ. Sez. III, Sent., 29-03-2012, n. 5066

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

L’ACEA propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi ed illustrato da successiva memoria, avverso fa sentenza della Corte di Appello di Roma, che ha deciso il suo appello avverso la sentenza di primo grado che, in parziale accoglimento della domanda di A. e E.V., previo rigetto della domanda di manleva proposta dall’ACEA nei confronti della terza chiamata SIGLA Coop. a r.l., la aveva condannata al pagamento della somma di Euro 152.867.081 (recte Euro 78.949,26), con rivalutazione ed interessi, a titolo di risarcimento dei danni verificatisi in un locale autorimessa, a seguito della rottura di una conduttura idrica, da essa gestita.

A. e E.V. resistono con controricorso illustrato da successiva memoria, proponendo ricorso incidentale quanto al rigetto del loro appello incidentale.

L’ACEA resiste con controricorso al ricorso incidentale.

Motivi della decisione

1.- Preliminarmente si rileva che il ricorso incidentale proposto in seno a quello principale iscritto al n. 17370 del 2010 va trattato unitamente a quest’ultimo.

2.- Il ricorso principale è inammissibile per mancata esposizione del fatto quanto alla sentenza di appello ( art. 366 cod. proc. civ., n. 3). La ricorrente principale riporta infatti, come esposizione del fatto, quella contenuta nella sentenza impugnata, facendo ad essa immediatamente seguire i motivi di ricorso, senza nulla dire riguardo all’esito del giudizio di appello ed alle ragioni della decisione.

3.- E’ conseguentemente inefficace l’incidentale tardivo, ai sensi dell’art. 334 cod. proc. civ., comma 2.

Gli stessi ricorrenti incidentali, la cui notifica è del 29/7/2010, assumono infatti in controricorso che la sentenza impugnata è stata anche ad essi notificata il 19/4/10. 4.- Atteso l’esito del giudizio, si reputa equo compensare integralmente le spese.

P.Q.M.

la Corte, decidendo sui ricorsi riuniti, dichiara inammissibile il ricorso principale ed inefficace l’incidentale tardivo. Spese compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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