Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 21-09-2011) 17-10-2011, n. 37392

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Propone ricorso per cassazione M.M.F., quale persona offesa, avverso il decreto di archiviazione emesso dal Giudice di Pace di Pavia in data 18 settembre 2010 nel procedimento penale iscritto a carico di C.C. in ordine al reato di minacce.

Deduce la assenza totale di motivazione da parte del Giudice in ordine alla motivata opposizione formulata da essa persona offesa avverso la richiesta di archiviazione del PM. Il Procuratore Generale presso la Cassazione ha chiesto accogliersi il ricorso.

Il ricorso è fondato.

Come ricordato anche dal Procuratore Generale costituisce principio consolidato della giurisprudenza di legittimità quello secondo cui nel procedimento penale dinanzi al giudice di pace, l’opposizione presentata dalla persona offesa avverso la richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero comporta l’instaurazione di un contraddicono meramente cartolare che però non esime il giudice dal dichiarare, nell’eventuale provvedimento di archiviazione, l’inammissibilità dell’opposizione, a testimonianza del fatto che la stessa sia stata effettivamente presa in considerazione (Rv. 240226;

massime precedenti conformi: N. 32130 del 2004 Rv. 228934, N. 23218 del 2005 Rv. 231895, N. 40276 del 2005 Rv. 232796, N. 12623 del 2006 Rv. 234548).

E la omessa valutazione, da parte del decreto di archiviazione del giudice di pace, dell’atto di opposizione della persona offesa, in quanto costituente una violazione del principio del contraddittorio, da luogo a nullità del decreto stesso deducibile con ricorso per cassazione (Rv. 241803).

Nel caso di specie il Giudice di pace, pur avendo dato atto che alla data della sua decisione era pervenuta la opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione del PM ha omesso totalmente di motivare su di essa anche al solo fine di rilevarne la inammissibilità. Si impone l’annullamento con rinvio affinchè il giudice rinnovi la propria determinazione attenendosi al principio di diritto enunciato.

P.Q.M.

Annulla il decreto impugnato con rinvio al giudice di pace di Pavia per nuovo esame.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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