T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 16-11-2011, n. 911 Sanzioni amministrative e pecuniarie

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il presente ricorso si impugna l’ordinanza n. 13001 dell’08.02.2000 con cui è stata ingiunta la sanzione edilizia di lire 158.839.380 ex L. 47/1985, ritenendo non ammissibile l’emissione di concessione in sanatoria ex articolo 13 legge 47/85. Il ricorrente in data 10 dicembre 2004 ha presentato istanza di condono edilizio ai sensi della legge 326/2003 e della legge regionale 12/2004, assunta gli atti con protocollo 124634, in esito alla quale l’amministrazione non si è ancora pronunciata. Nella pubblica udienza odierna la causa è trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse poiché la domanda di condono è stata presentata successivamente alla instaurazione del presente giudizio, ciò determinando l’inefficacia dei provvedimenti sanzionatori adottati, dovendo l’amministrazione dapprima pronunciarsi sulla domanda di condono. Spese compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Spese compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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