T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 16-11-2011, n. 909 Silenzio della Pubblica Amministrazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che con atto notificato il 9 giugno 2011 – depositato il successivo 14 -, il ricorrente agisce per la dichiarazione di illegittimità e per l’annullamento del silenzio formatosi sull’istanza di emersione da lavoro irregolare ex L. n. 102/09 numero RM3301414063, presentata anche nel suo interesse, il 30 settembre 2009;

Considerato che: (ì) il ricorrente ha provato la presentazione in via informatica dell’istanza di regolarizzazione; (ìì) con riguardo all’articolo 31, comma 1, del codice del processo amministrativo, ai fini della proponibilità della domanda rilevano i tempi e le modalità poste della legge 102 del 2009 e dalle disposizioni ministeriali attuative, evenienza questa dalla quale deriva che non può più esser avanzata altra e distinta istanza di regolarizzazione;

Considerato pertanto che il ricorso è stato ritualmente introdotto e che lo stesso deve comunque ritenersi proponibile;

Considerato peraltro che lo stesso va accolto nei limiti della richiesta declaratoria di illegittimità e del conseguente annullamento del silenzio e ciò perché, nel caso sono necessari adempimenti istruttori che devono esser compiuti dall’amministrazione sulla quale incombe ogni accertamento interessante in particolare l’inesistenza delle cause preclusive della possibile regolarizzazione espressamente fissate dalla legge 102 del 2009;

Considerato che in definitiva il ricorso va accolto nei limiti di cui sopra e che le spese di giudizio seguono, come per legge, la soccombenza per l’ammontare in dispositivo liquidato;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto lo accoglie, annulla l’impugnato silenzio e, per l’effetto, ordina all’amministrazione di provvedere sulla predetta domanda di regolarizzazione nel termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione, se anteriore, della presente sentenza.

Condanna l’amministrazione al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi Euro 1.000,00 (mille,00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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