Cass. civ. Sez. III, Sent., 29-03-2012, n. 5061

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Svolgimento del processo

La Corte di appello dell’Aquila il 15 settembre 2009 confermava la sentenza del Tribunale di Lanciano dell’11 agosto 2001 che aveva respinto la domanda di S.R.M. nei confronti di S.D., V.M., sanitari presso l’Ospedale civile di Lanciano e dell’ASL di Lanciano – Vasto per sentirli condannare in solido al risarcimento, nella misura di L. 654 milioni, del danno prodotto per il trattamento medico-chirurgico, ritenuto imprudente ed imperito, prestato nei suoi confronti, peraltro senza il consenso informato, dai predetti sanitari a seguito del suo ricovero ospedaliero per infortunio domestico.

A seguito di caduta accidentale da una scala interna alla sua abitazione la S. il 16 luglio 1997 aveva riportato lussazione postero-laterale del gomito sinistro con frattura del capitello radiale, per la quale, ricoveratasi nell’Ospedale ebbe a subire due interventi chirurgici, che, a suo dire, le produssero una impotenza funzionale assoluta del gomito e del polso sinistro conseguenti all’escissione chirurgica del capitello radiale.

Avverso siffatta decisione propone ricorso per cassazione la S., affidandosi a tre motivi, anche se a p. 20 la ricorrente tende ad illustrare l’ammissibilità del suo ricorso ex art. 360 bis c.p.c..

Resistono con controricorsi la Azienda Sanitaria locale n. 2 di Lanciano – Vasto e S.D..

Il Collegio ha raccomandato una motivazione semplificata.

Motivi della decisione

In via preliminare il Collegio ritiene di dovere esaminare la eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività, dedotta dalla Azienda Sanitaria.

Assume la resistente che la sentenza impugnata è stata notificata in forma esecutiva a mezzo posta il 28 ottobre 2009 e ricevuta dalla parte personalmente il 30 ottobre 2009.

La stessa decisione fu notificata anche il 30 ottobre 2009 a mani dell’avv. Augusto Di Sano, domiciliatario in Aquila del procuratore costituito avv. Danilo Ranieri di Lanciano.

In data 11 gennaio 2010 il difensore della S., avv. Salvati, passava per la notifica il ricorso, che veniva notificato all’avv. Ranieri, difensore in appello, presso il suo domiciliatario avv. Di Sano.

Nella stessa data il difensore dell’attuale ricorrente procedeva alla notifica per il V. e lo S..

Questa cadenza temporale della notifica della impugnazione, che la Corte ha potuto verificare essere esatta, accedendo agli atti, come è necessario nel caso in esame, fa sì che la eccezione della resistente Azienda Sanitaria sia fondata.

Infatti, se non vale per il decorso del termine breve la notifica in forma esecutiva, come nella specie, fatta alla parte personalmente (ossia alla S.), deve riconoscersi validità ai fini del decorrere del termine stesso quella fatta al procuratore costituito in quella fase di giudizio nel suo domicilio eletto o dichiarato (giurisprudenza costante).

Pertanto, dovendosi ritenere tardiva la proposta impugnazione, il Collegio ritiene assorbita l’altra eccezione di carenza di legittimazione passiva della Azienda e non può procedere all’esame del merito dello stesso ricorso.

Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna alle spese, che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, in favore di ciascuna delle parti costituite, che liquida in Euro 1.400,00 di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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