T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 16-11-2011, n. 908 Aiuti e benefici

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1 Con atto notificato l’11 – 12 settembre 2001, depositato il successivo 14, la Soc. Coop. P.S. s.r.l. espone: (a) di aver ottenuto, con d.m. del 15 giugno 1986, il riconoscimento in presenza delle condizioni legali nel quadro del regime comunitario dell’aiuto alla produzione dell’olio di oliva; (b) che il frantoio è stato sottoposto – dal 3 al 18 febbraio 2000 – nel corso della campagna olivicola a verifica da parte di A. s.p.a.; (c) che la regione ha avviato il procedimento per l’irrogazione della sanzione di cui all’articolo 13 del regolamento comunitario n. 2261/84; (d) di aver apportato chiarimenti. Impugna la determina di ritiro del riconoscimento per la campagna olivicola 2001 – 2002, deducendo: violazione dell’art. 10, lettera b) della legge 7 agosto1990, n. 241 – eccesso di potere per difetto di motivazione – violazione dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 – eccesso di potere per difetto di motivazione – sviamento – illogicità – violazione e/o errata applicazione dell’art. 13 del regolamento (CEE) n. 2261/84 – eccesso di potere per errore, difetto di presupposto.

2 Con atto depositato il 26 settembre 2001 si è costituita la regione che ha opposto l’infondatezza del ricorso.

3 Con ordinanza n. 680 del 27 settembre 2001 la Sezione ha respinto l’istanza cautelare. Con successive ordinanze rese dal giudice di appello: (a) in riforma della predetta ordinanza è stata accordata la tutela cautelare (Consiglio di stato, VI, 5897/2001); (b) è stata quindi respinta l’istanza di revoca presentata dalla regione (Consiglio di stato, VI, 6750/2001).

4 Con atti depositati – rispettivamente – il 30 novembre 2009 e l’11 marzo 2011, la ricorrente ha partecipato il persistente interesse alla definizione della domanda.

5 Alla pubblica udienza del 20 ottobre 2011 il ricorso è stato chiamato ed introdotto per la decisione.

Motivi della decisione

1 La domanda interessa la determina n. 560 del 27 giugno 2001 con la quale la regione su proposta del dirigente e di A. s.p.a., previa acquisizione del parere espresso – il 14 febbraio 2001 – dalla competente commissione consultiva ha ritirato, per la campagna olivicola 2001 – 2002, il riconoscimento di cui al d.m. 5 giugno 1986 relativo al frantoio gestito dalla ricorrente.

2 La domanda è fondata: (a) sulla lamentata violazione dell’articolo 10, lettera b), della legge 7 agosto1990, n. 241, riferibile non solo al mancato esame ma anche all’assenza di ogni valutazione degli apporti partecipativi rispetto ai quali, si dovrebbe "logicamente trovare nel provvedimento idonea enunciazione di ordine motivazionale"; (b) per quanto dedotto con i motivi nn. 2 e 3, sul difetto di motivazione, stante l’insufficiente richiamo agli elementi contenuti nella nota prot. n. R/150 del 25 maggio 2000 di A. s.p.a. peraltro contrastati in sede procedimenale; (c) infine sulla argomentata violazione dell’articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2261/84 perché la regione avrebbe revocato il riconoscimento, per la campagna olivicola 2001 -2002 e fino al termine della stessa, "… senza svolgere valutazione alcuna né sulla gravità della infrazione, né sulla determinazione, in proporzione a quella, quantitativa della sanzione.".

3 In punto di fatto va evidenziato che la determina impugnata presuppone l’ispezione eseguita dal 3 al 18 febbraio 2000 formalizzata nel relativo verbale, quindi i rilievi sintetizzati nella nota prot. n. R/150 del 25 maggio 2000 di A. s.p.a., dalla quali emerge la:

(a) "errata indicazione della capacità di magazzinaggio olii sul registro di base in quanto superiore a quella rilevata in frantoio, in violazione dell’art. 7, lettera a) primo trattino, del Reg. CE 2366/98;";

(b) "mancata istallazione del contatore elettrico distinto per l’impianto di molitura in violazione dell’art. 7, lettera b), del Reg. 2266/98;";

(c)"tenuta non giornaliera della contabilità standardizzata di magazzino ed omessa istituzione del registro olii, in violazione dell’art. 9 del Reg. 2266/98;";

(d) "inattendibilità della contabilità standardizzata di magazzino, in violazione del combinato disposto dell’art. 13, comma 1, lettera d) e comma 4, del Reg. CEE 2262/84, per la quale è prevista la revoca del riconoscimento.".

4 Per ragioni di carattere logico vanno innanzitutto esaminati i motivi 2 e 3.

5 In relazione alla dedotta violazione dell’articolo 3 della legge 241 del 1990, salvo quanto sarà specificato ad esito dello scrutinio delle altre doglianze, ne va per un primo profilo indicata l’infondatezza perché: (a) ai fini della conoscenza dei presupposti, va rilevato che copia del verbale di ispezione è stata consegnata anche alla parte (pagina 47 del verbale n. FR/0772/9900); (b) in sede di comunicazione di avvio del procedimento è stata partecipata la possibilità di accesso a tutti gli atti, non ultimo alla nota di A. su menzionata, peraltro espressamente impugnata.

6 La ricorrente oppone, in primo luogo, di aver "… comunicato le informazioni richieste, fra le quali quelle comprendenti "… la capacità di magazzinaggio degli olii", all’A.I.M.A. giusta modello consegnato al Settore decentrato dell’Agricoltura di Frosinone sin dal 3 novembre 1999,….". Il profilo va disatteso. Ed, infatti, dal verbale di ispezione e dalla nota di sintesi, si desume che il rilievo non interessa la mancata comunicazione della capacità, bensì l’incongruenza dei dati accertati. Il che è certificato dalle seguenti, testuali indicazioni: – "nel registro di base è stata indicata una capacità di magazzinaggio pari a 20.000 kg, mentre all’interno dell’opificio è stata rilevata la presenza di due cisterne di acciaio inox, della capacità complessiva di 15.500 kg circa."; – che non si è potuto verificare quanto addotto a sostegno di detta discordanza (capacità "dei fusti utilizzati per riconsegnare l’olio ai produttori"). In definitiva la deficienza accertata, non riguarda la assenza della comunicazione, bensì la capacità del magazzinaggio inclusa, ex articolo 7, lettera a) primo alinea, del regolamento CEE 2366/98, tra le condizioni per il riconoscimento e rilevante nella determinazione della "quantità ammissibile all’aiuto". Con il che non può dirsi superato il primo rilievo rapportato alla "errata indicazione della capacità di magazzinaggio olii sul registro di base in quanto superiore a quella rilevata in frantoio, in violazione dell’art. 7, lettera a) primo trattino, del Reg. CE 2366/98;".

6.1 La ricorrente ha poi contestato la "supposta mancanza del sistema di pesatura", opponendo che: (a) "… il frantoio era dotato sin dalla campagna 1999/2000 del sistema automatico di pesatura e di registrazione del peso", sì come certificato anche dalle fatture allegate; (b) rispetto al "contatore elettrico distinto per gli impianti di triturazione", "aveva precisato, correggendo quanto erroneamente dichiarato in sede di verifica, prima, che "per quanto riguarda il contatore è possibile rilevare sia il consumo della forza motrice perché c’è un misuratore separato…." e aveva trasmesso, poi, le relative foto… (ed) indicato i numeri distintive dei due contatori.". In relazione a tale aspetto occorre rilevare che: (a) il verbale ispettivo evidenzia, in corrispondenza all’obbligo comunitario di "dotarsi di un contatore elettrico distinto per l’impianto di triturazione", che "L’opificio in esame è dotato di un unico contatore elettrico ed in merito all’obbligo di dotarsi di un misuratore apposito, per l’impianto di molitura la parte dichiara: "Non ero a conoscenza di tale obbligo, preciso che la fornitura elettrica viene distinta in due periodi uno di alta ed uno di bassa fornitura, perché la cooperativa opera tutto l’anno"; (b) dalla menzionata nota di A. emerge che, "l’opificio… rientra nella fattispecie prevista dall’Art. 7 lettera a) secondo trattino e lettera b) del Reg. CE 2366/98 che sancisce l’obbligo di munirsi di un sistema di pesatura automatico delle olive e di misurazione del peso, nonché di un contatore elettrico distinto per gli impianti di triturazione. Nel corso della verifica però, si è rilevato che il frantoio in oggetto non era dotato di un contatore elettrico dedicato all’impianto di triturazione." (c) dalla stessa nota si ricava quindi, quanto alle dotazioni del sistema di pesatura e degli adempimenti imposti (registrazioni automatiche delle pesature e numerazione progressiva che consenta il riconoscimento, nella contabilità standardizzata delle partite di olive cui il peso si riferisce), una conservazione "alla rinfusa" degli scontrini… (privi) di numerazione progressiva, nonché la mancata adozione di "… modalità specifiche che assicurino una correlazione univoca tra pesatura ed operazioni di molitura…". Alla stregua delle predette indicazioni, anche detta censura deve esser respinta. Ed, infatti: (ì) non può revocarsi in dubbio che all’atto dell’ispezione l’impianto non era dotato di un contatore elettrico distinto per l’impianto di triturazione, deponendo in tal senso la dichiarazione resa a verbale dal legale rappresentante della ricorrente; il che pertanto prova che la rappresentata dotazione del duplice mezzo di misurazione non può che esser collocata in data successiva all’ispezione anche perché, in disparte la forza ed il valore del verbale di ispezione, non può esser spesa la certificazione rilasciata dalla ditta "La Cometa", di data sicuramente successiva all’ispezione; (ìì) sempre in relazione a detta strumentazione, deve poi rilevarsi che la stessa costituisce oggetto di uno specifico obbligo sanzionato dal combinato disposto delle norme comunitarie (articolo 7, lettera b) regolamento CEE 2366/98 e 13 del regolamento CEE n. 2261/84) e che quindi all’assenza della prescritta dotazione "dedicata", non è opponibile l’esistenza di una diversa e/o alternativa possibilità di misurazione; (ììì) che infine la rappresentata esistenza del sistema automatico di pesatura e di registrazione del peso, non esaurisce l’ambito di incidenza del presupposto nella vicenda rilevante perché, in sede ispettiva è stata accertata una serie di inadempienze interessanti non la pesatura in sé, ma la registrazione della stessa nonché altre deficienze correlate all’obbligo di conservazione della documentazione, il tutto con significativo riferimento alla rilevanza delle stesse per l’attività di controllo.

6.2 In ultimo ai rilievi correlati alla tenuta della contabilità, la ricorrente oppone che era stata predisposta tutta la documentazione prevista dalle norme comunitarie e dalla circolare n. 2 del 23 dicembre 1998. Anche detta censura va rigettata in quanto dagli accertamenti ispettivi, fondati sulla verifica della contabilità eseguita presso lo studio del professionista di fiducia della cooperativa, sono state riscontrate inadempienze diverse ed ulteriori rispetto a quelle cui è dedicata la censura in esame, inadempienze la rilevanza delle quali è stata poi riferita a singolari disposizioni comunitarie per come riportato nella nota di sintesi prot. n. R/150 del 25 maggio 2000 di A. s.p.a.

7 Siffatto esito pregiudica anche la fondatezza dell’ulteriore profilo di cui al motivo n. 2. Ed, infatti, l’esistenza dei rilievi ispettivi, non superata dalle indicazioni fornite in sede partecipativa, supporta la determina impugnata da apprezzare soprattutto con riguardo alla giustificazione, quale rappresentazione idonea e sufficiente, nella vicenda, dei presupposti legittimanti l’applicazione dell’articolo 13 del regolamento CEE n. 2261/84, quindi la revoca del riconoscimento.

8 La ricorrente infine argomenta la violazione e/o l’errata applicazione dell’articolo 13 del regolamento citato perché la regione avrebbe revocato il riconoscimento "per la campagna olivicola 2001 – 2002 e fino al termine della stessa, senza svolgere valutazione alcuna né sulla gravità della infrazione, né sulla determinazione, in proporzione a quella, quantitativa della sanzione.". Anche detta doglianza ve disattesa.

8.1 La norma richiamata è stata integrata dal successivo regolamento e tanto implica la rilevanza sul versante sanzionatorio: (a) dell’articolo13, comma 4, del regolamento CEE n. 2261/84 per il quale "Il riconoscimento è revocato per un periodo proporzionale alla gravità dell’infrazione, se una delle condizioni di cui al paragrafo 1 non è più soddisfatta."; (b) dell’articolo 7, ultimo comma del regolamento n. 2366/98 per il quale "Fatte salve le sanzioni nazionali eventualmente applicabili, l’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2261/84 si applica, tenuto conto dei rischi inerenti alle quantità ammissibili all’aiuto, al rispetto delle condizioni previste dal presente articolo e agli articoli 8 e 9.". Dalle citate norme deriva quindi che le innovazioni a valere in termini di condizioni necessarie per il riconoscimento, al pari degli adempimenti di cui agli articoli 8 e 9 del regolamento n. 2366/98 costituiscono vicende suscettive di sanzione. Ciò posto va innanzitutto evidenziato che la revoca del riconoscimento è riferita alla "campagna olivicola 2001 – 2002 e fino al termine della stessa", il che ne limita gli effetti non interessando la campagna in atto e non precludendo l’ammissibilità agli aiuti comunitari per le campagne successive, sempre che siano rispettate tutte le condizioni. Quanto poi alla dedotta violazione del principio di proporzionalità rispetto alla gravità delle infrazioni, va rappresentato che la vicenda si caratterizza non tanto per l’insussistenza di una sola delle condizioni richieste (cfr originaria formulazione del citato articolo 13, comma 4), bensì per il riscontro, in sede ispettiva, di inadempienze riconducibili anche agli articoli 7 e 8 del regolamento n. 2366/98, interessanti quindi altre condizioni richieste e/o comunque presupposte per il riconoscimento. In conclusione anche detto motivo va respinta perché nella fattispecie è stata riscontrata non una sola ma plurime infrazioni, riferibili non ad una, bensì a più condizioni poste in sede comunitaria.

9 Il ricorso va in conclusione respinto. Le spese seguono, come per legge, la soccombenza per l’ammontare in dispositivo liquidato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi Euro 2.500,00 (duemilacinquecento,00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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