T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 16-11-2011, n. 8910

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – Con il ricorso introduttivo del presente giudizio d’accesso il maggiore F.P. ha impugnato il silenzio formatosi sulla istanza – pervenuta all’Amministrazione il 24 giugno 2010 – di prendere visione e di estrarre copia di tutti gli atti ed i verbali del procedimento selettivo – al quale il ricorrente ha partecipato risultando idoneo ma non vincitore – di ammissione alla frequenza del 13° Corso ISSMI.

2.1 – Con nota prot. n. 14519 Cod. Id. 095 Ind. Cl. 5.3.10/C.U. del 27 luglio 2010, il Capo del Dipartimento impiego del Personale – Ufficio impiego Ufficiali – dello Stato maggiore dell’Esercito ha negato al ricorrente l’accesso alla documentazione richiesta.

Il diniego è stato motivato allegando la circostanza che la documentazione richiesta " rientra tra le categorie di atti afferenti l’addestramento e formazione di personale militare, e pertanto risulta sottratta all’accesso, al sensi del combinato disposto dell’art. 24 della L. 241/90 e dell’All. 1, punto 5, del D.M. n. 519 del 14.06.1995".

Con motivi aggiunti in atti dal 29/09/2010 in ricorrente ha impugnato sia la suddetta nota di diniego prot. n. 14519 del 27 luglio 2010 sia – nella parte in cui sottrae all’accesso la categoria di documenti amministrativi richiesti dal ricorrente – il decreto del Ministero della Difesa 14 giugno 1995, n. 519 da essa richiamato.

I motivi aggiunti affermano la legittimità della richiesta di accesso avanzata dal ricorrente e, per converso, la illegittimità -in parte qua – del menzionato All. 1, punto 5, del D.M. n. 519 del 1995.

2.2 – In esito a provvedimenti cautelari e istruttori resi in diverso ma connesso giudizio (ordinanze n. 3969/2010, n. 1715/2010, n. 79/2011 e n. 1157/2011, rese nel ricorso n. 6769/2010, di impugnazione della mancata ammissione del ricorrente al suddetto 13° Corso ISSMI) l’Amministrazione, con nota n. 6206 del 6 aprile 2011, ha comunicato al ricorrente che egli avrebbe potuto prendere visione della documentazione relativa al 13° Corso ISSMI.

Durante le relative operazioni I’Amministrazione ha negato al ricorrente l’estrazione di copia del documento contenente i criteri di selezione per l’ammissione al Corso, allegando l’imminente discussione dell’appello interposto dall’Amministrazione avverso le citate ordinanze n. 3969/2010, n. 1715/2010, n. 79/2011 e n. 1157/2011 rese nel ricorso n. 6769/2010).

Il diniego (quale risultante dai verbali di accesso dell’11 aprile e del 2 maggio 2011) è stato impugnato dal ricorrente con nuovi motivi aggiunti, in atti dal 25 maggio 2001, i quali ribadiscono i rilievi, già espressi nei primi motivi aggiunti, circa la legittimità della richiesta di accesso e la illegittimità, anche in relazione al citato e pendente giudizio n. 6769/2010 avverso la non ammissione del ricorrente al 13° Corso ISSMI.

1.3 – Con ulteriori motivi aggiunti, in atti dal 13 luglio 2011, il ricorrente ha impugnato la nota prot. n. 9249 del 31 maggio 2011 con la quale il Capo del Dipartimento impiego del personale – Ufficio impiego Ufficiali – dello Stato maggiore dell’Esercito ha negato al ricorrente l’acquisizione di ulteriore documentazione inerente all’iter selettivo relativo al 13° Corso ISSMI.

L’impugnato diniego è così motivato:

" Ad integrazione… (omissis: n.d.r.)… di quanto precisato durante gli incontri dell’11 aprile e del 2 maggio u.s. presso lo Stato maggiore dell’Esercito, si rende noto che il Consiglio di Stato, con ordinanza… (omissis: n.d.r.)… ha accolto gli appelli proposti dall’Amministrazione, annullando le ordinanze n. 709/2011 e n. 1157/2001 adottate dal Tar per il Lazio… (omissis: n.d.r.)… nell’ambito del ricorso in oggetto.

Per quanto precede, si rende noto che non sussistono i presupposti per l’accoglimento di ulteriori istanze volte l’esercizio del diritto di accesso relativo alla documentazione in questione, ivi comprese le richieste avanzate nell’ambito dell’incontro del 2 maggio ultimo scorso tese ad acquisire le copie dei verbali relativi alle valutazioni dei potenziali (assessment) dell’11° e 12°Corso ISSMI e gli allegati al verbale relativo alla graduatoria di ammissione al 13° Corso ISSMI.

In tale contesto, si evidenzia, altresì, che la copiosa documentazione già acquisita e/o visionata da parte di codesto Studio legale e del vostro assistito consenta la verifica della piena legittimità del provvedimento della regolarità dell’azione amministrativa posta in essere dallo Stato maggiore dell’Esercito.

Alla luce di quanto precede, tenuto conto:

– dei contenuti della pronuncia del giudice di II grado con le quali sono state annullate le ordinanze di I grado;

– della copiosa documentazione già acquisita/visionata/trascritta;

– dei numerosi chiarimenti forniti nell’ambito dei due incontri dell’11 aprile e del 2 maggio 2011, date nelle quali è stato esercitato il diritto di accesso, in merito alle perplessità del maggiore P. inerenti al seguenti punti:

= mancata valutazione della scheda valutativa relativa al grado di sottotenente;

= mancata valutazione della lingua straniera;

= mancata votazione di taluni corsi;

– della piena disponibilità manifestata dall’Amministrazione durante l’incontro dell’11 aprile 2011 a rideterminare, dettagliatamente in contraddittorio, il calcolo del punteggio attribuito al ricorrente e/o a qualunque altro ufficiale che lo precede in graduatoria, verificando in tal modo la posizione del maggiore P. e chiarendo, seduta stante, eventuali dubbi;

si ritiene di aver messo l’ufficiale nelle migliori condizioni per valutare la propria posizione e, pertanto, di non poter consentire l’acquisizione di ulteriore documentazione.

Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento ritenuto utile al riguardo".

Questi ultimi motivi aggiunti formulano le seguenti censure:

– il diniego di precludere al ricorrente, senza alcuna distinzione e precisazione, "l’acquisizione di ulteriore documentazione" risulta illegittimo e in contrasto persino con la ordinanza cautelare del Consiglio di Stato n. 2013/2011 richiamata nel provvedimento;

– diversamente da quanto asserito nell’impugnato provvedimento la pronuncia del giudice di secondo grado non ha annullato tutte le ordinanze di primo grado ma soltanto le ordinanze n. 79/2011 e n. 1157/2011, mentre le restanti ordinanze n. 3969/2010 e n. 1715/2010, con le quali questo Tribunale ha imposto l’Amministrazione di depositare tutta la documentazione relativa all’iter di selezione per l’ammissione al 13° Corso ISSMI, senza limitazione alcuna, non sono state minimamente incise dalla pronuncia di secondo grado e sono addirittura passate in giudicato;

– illogicamente ed erroneamente il provvedimento impugnato ha giustificato il proprio diniego ad ulteriori acquisizioni di atti richiamando "la copiosa documentazione già acquisita/visionata/trascritta" e "i numerosi chiarimenti forniti nell’ambito dei due incontri dell’11 aprile e del 2 maggio 2011": nel diritto di accesso gli atti non è possibile stabilire, a priori, una misurazione quantitativa massima, superata la soglia della quale all’interessato non sarebbe più possibile visionare e estrarre copia dei documenti richiesti; ed in ogni caso, anche a prescindere da tale aspetto, l’atto impugnato resta illegittimo nella parte in cui nega al ricorrente la possibilità di estrarre copia dei criteri di valutazione degli assessment;

– a prescindere da quanto sopra la richiesta di accesso agli atti è legittima avendo ad oggetto un documento amministrativo esistente e nella piena immediata disponibilità dell’Amministrazione militare; avente relazione al citato giudizio di cui al ricorso n. 6769/2010 tuttora pendente; conforme alla previsione dell’articolo 24 della legge n. 241/1990; al di fuori di ipotesi di segreto di Stato, o di divieto di divulgazione altrimenti previsto dall’ordinamento;

– la citata ordinanza del Consiglio di Stato n. 2013/2011 è erronea in diritto e contrasta con il precedente giudicato formatosi sul punto;

– le considerazioni svolte restano valide anche relativamente alla legittimità del D.M. 14 giugno 1995, n. 519 citato dall’Amministrazione, nella misura in cui quel decreto ministeriale dovesse introdurre e aggiungere ipotesi di sottrazione e/o differimento dell’accesso ulteriori rispetto a quelle previste dall’articolo 24 della legge n. 241/1990;

– in ogni caso l’Amministrazione risulta obbligata a depositare in giudizio tutti i documenti inerenti al procedimento di selezione per l’ammissione al 13° Corso ISSMI (compreso, quindi, anche il documento contenente i criteri di valutazione degli assessment), poiché sia in base all’ordinamento previgente sia in base al vigente articolo 46, comma 2, del codice del processo amministrativo l’Amministrazione resistente deve produrre l’eventuale provvedimento impugnato, nonché gli atti e i documenti in base al quali l’atto è stato emanato, quelli in esso citati e quelli che l’amministrazione ritiene utili al giudizio.

3. – Ciascuna delle due parti ha depositato documenti e una memoria.

La causa è definitivamente passata in decisione nella camera di consiglio del 19 ottobre 2011.

Motivi della decisione

Il gravame è fondato nel senso che di seguito si precisa.

1.0 – Il maggiore F.P. è risultato idoneo ma non vincitore nel procedimento selettivo per l’ammissione alla frequenza del 13° Corso ISSMI.

Con il ricorso n. 6769/2010, depositato il 24/07/10 e tuttora pendente, egli ha impugnato questa mancata ammissione.

Con il presente ricorso n. 7355/2010 – depositato il 07/08/10 e oggi in decisione – il maggiore P. ha impugnato il silenzio formatosi sulla istanza di accesso al documenti della procedura di selezione, ed ha chiesto l’accertamento del proprio diritto ad accedere a quei documenti.

La vicenda, per la parte che qui interessa, ha avuto gli ulteriori sviluppi di seguito indicati.

A) Primi motivi aggiunti.

Con nota prot. n. 14519 Cod. Id. 095 Ind. Cl. 5.3.10/C.U. del 27 luglio 2010 l’Amministrazione ha espressamente negato al ricorrente l’accesso alla documentazione reclamata, allegando la circostanza che la documentazione richiesta " rientra tra le categorie di atti afferenti l’addestramento e formazione di personale militare, e pertanto risulta sottratta all’accesso, al sensi del combinato disposto dell’art. 24 della L. 241/90 e dell’All. 1, punto 5, del D.M. n. 519 del 14.06.1995".

Con i primi motivi aggiunti al presente ricorso – ed ivi in atti il 29/09/10 – il maggiore P. ha impugnato sia la suddetta nota di diniego prot. n. 14519 del 27 luglio 2010 sia – nella parte in cui sottrae all’accesso la categoria di documenti amministrativi richiesti dal ricorrente – il decreto del Ministero della Difesa 14 giugno 1995, n. 519 da essa richiamato;

B) Provvedimenti istruttori/cautelari nel connesso ricorso n. 6769/2010.

Nel frattempo il citato ricorso n. 6769/2010 avverso la mancata ammissione al 13° Corso ISSMI aveva visto l’emanazione della ordinanza istruttoria n. 3969 del 06/09/2010 (recante l’ordine di deposito di tutti gli atti del procedimento per cui è causa, oltre a documentati chiarimenti dell’Amministrazione; ordinanza eseguita limitatamente al richiesti chiarimenti); e, successivamente al citati primi motivi aggiunti al presente ricorso n. 7355/2010: l’ordinanza n. 1715 del 29/11/2010 (reiterativa, quanto alla richiesta degli atti del procedimento, della citata precedente ordinanza istruttoria n. 3969/2010 parzialmente eseguita); l’ordinanza n. 79 del 13/01/2011 (avente contenuto, per la parte che qui interessa: di ammissione con riserva del ricorrente al 13° Corso ISSMI; di ulteriore reiterazione dell’ordine istruttorio di cui alle precedenti ordinanze); l’ordinanza n. 1157 del 31/03/2011 (sostanzialmente reiterativa delle precedenti ordinanze perché ha respinto due istanze dell’Amministrazione di revoca della testé citata ordinanza cautelare/reiterativa di istruttoria numero 79/2011).

C) Secondi motivi aggiunti.

In esito al citati provvedimenti cautelari e istruttori resi nel connesso giudizio e indicati nel precedente punto B) l’Amministrazione, con nota n. 6206 del 6 aprile 2011, ha comunicato al ricorrente che egli avrebbe potuto prendere visione della documentazione relativa al 13° Corso ISSMI.

Ma nel corso delle relative operazioni I’Amministrazione ha negato al ricorrente l’estrazione di copia del documento contenente i criteri di selezione per l’ammissione al Corso, data l’imminente discussione dell’appello proposto dalla stessa Amministrazione avverso le citate ordinanze sub B) (segnatamente avverso l’ordinanza n. 79/2011 e avverso l’ordinanza n. 1157/2011).

Il diniego (quale risultante dai verbali di accesso dell’11 aprile e del 2 maggio 2011) è stato impugnato dal ricorrente con nuovi motivi aggiunti in atti il 25 maggio 2001, i quali hanno ribadito i rilievi, già espressi nei primi motivi aggiunti, circa la legittimità della richiesta di accesso e la illegittimità, anche in relazione al citato e pendente giudizio n. 6769/2010 avverso la non ammissione del ricorrente al 13° Corso ISSMI.

D) Ordinanza cautelare del Consiglio di Stato n. 2013/2011 e terzi motivi aggiunti.

L’appello cautelare avverso le citate ordinanze di questo T.a.r. n. 79/2011 e n. 1157/2011 è stato poi effettivamente deciso con la citata ordinanza del Consiglio di Stato n. 2013/2011.

Essa, in riforma delle ordinanze impugnate, ha respinto l’istanza cautelare proposta in primo grado in base alla seguente motivazione:

" Ritenuto, ad un primo sommario esame, che la questione della sottrazione all’accesso (in riferimento alle disposizioni di cui al D.M. 14 giugno 1995, n. 519, all. 1, punto 5, attuativo dell’art. 24 legge n. 241/90 ed all’art. 1048 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, in vigore dal 9.10.2010) di documentazione afferente alla "formazione e addestramento del personale militare" appare, prima facie, pertinente nella presente controversia – riguardante il procedimento di selezione dei soggetti da ammettere al Corso superiore di Stato maggiore Interforze, come rilevato dal T.A.R., che ne ritrae, peraltro, la conclusione che le limitazioni non si applichino per trattarsi di fase anteriore – considerato che tale selezione, non tanto per la parte relativa alla considerazione dei titoli curricolari, ma per la parte concernente la valutazione dei potenziali specifici (assessment), appare comunque avere afferenza alla materia in questione;

Ritenuto che, in tale contesto, non emergono elementi di fumus boni juris del ricorso di primo grado avverso la mancata ammissione alCorso ISSMI".

In esito a questa ordinanza del Consiglio di Stato il Ministero, con nota prot. n. 9249 del 31 maggio 2011, ha negato al ricorrente l’acquisizione di ulteriore documentazione inerente all’iter selettivo relativo al 13° Corso ISSMI.

Il diniego, per la parte che qui interessa, è così motivato:

"Ad integrazione… (omissis: n.d.r.)… di quanto precisato durante gli incontri dell’11 aprile e del 2 maggio u.s. presso lo Stato maggiore dell’Esercito, si rende noto che il Consiglio di Stato, con ordinanza… (omissis: n.d.r.)… ha accolto gli appelli proposti dall’Amministrazione, annullando le ordinanze n. 709/2011 e n. 1157/2001 adottate dal Tar per il Lazio… (omissis: n.d.r.)… nell’ambito del ricorso in oggetto.

Per quanto precede, si rende noto che non sussistono i presupposti per l’accoglimento di ulteriori istanze volte l’esercizio del diritto di accesso relativo alla documentazione in questione, ivi comprese le richieste avanzate nell’ambito dell’incontro del 2 maggio ultimo scorso tese ad acquisire le copie dei verbali relativi alle valutazioni dei potenziali (assessment) dell’11° e 12° Corso ISSMI e gli allegati al verbale relativo alla graduatoria di ammissione al 13° Corso ISSMI.

In tale contesto, si evidenzia, altresì, che la copiosa documentazione già acquisita e/o visionata da parte di codesto Studio legale e del vostro assistito consenta la verifica della piena legittimità del provvedimento della regolarità dell’azione amministrativa posta in essere dallo Stato maggiore dell’Esercito.

Alla luce di quanto precede, tenuto conto:

– dei contenuti della pronuncia del giudice di II grado la quale sono state annullate le ordinanze di I grado;

– della copiosa documentazione già acquisita/visionata/trascritta;

– dei numerosi chiarimenti forniti nell’ambito dei due incontri dell’11 aprile e del 2 maggio 2011, date nelle quali è stato esercitato il diritto di accesso, in merito alle perplessità del maggiore P. inerenti al seguenti punti:

= mancata valutazione della scheda valutativa relativa al grado di sottotenente;

= mancata valutazione della lingua straniera;

= mancata votazione di taluni corsi;

– della piena disponibilità manifestata dall’Amministrazione durante l’incontro dell’11 aprile 2011 a rideterminare, dettagliatamente in contraddittorio, il calcolo del punteggio attribuito al ricorrente e/o a qualunque altro ufficiale che lo precede in graduatoria, verificando in tal modo la posizione del maggiore P. e chiarendo, seduta stante, eventuali dubbi;

si ritiene di aver messo l’ufficiale nelle migliori condizioni per valutare la propria posizione e, pertanto, di non poter consentire l’acquisizione di ulteriore documentazione.

Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento ritenuto utile al riguardo"..

La nota testé esposta è stata impugnata dal maggiore P. con terzi motivi aggiunti, i quali formulano le seguenti censure:

– il diniego di precludere al ricorrente, senza alcuna distinzione e precisazione, "l’acquisizione di ulteriore documentazione" risulta illegittimo e in contrasto persino con la ordinanza cautelare del Consiglio di Stato n. 2013/2011 richiamata nel provvedimento;

– diversamente da quanto asserito nell’impugnato provvedimento la pronuncia del giudice di secondo grado non ha annullato tutte le ordinanze di primo grado ma soltanto le ordinanze n. 79/2011 e n. 1157/2011, mentre le restanti ordinanze n. 3969/2010 e n. 1715/2010, con le quali questo Tribunale ha imposto l’Amministrazione di depositare tutta la documentazione relativa all’iter di selezione per l’ammissione al 13° Corso ISSMI, senza limitazione alcuna, non sono state minimamente incise dalla pronuncia di secondo grado e sono addirittura passate in giudicato;

– illogicamente ed erroneamente il provvedimento impugnato ha giustificato il proprio diniego ad ulteriori acquisizioni di atti richiamando "la copiosa documentazione già acquisita/visionata/trascritta" e "i numerosi chiarimenti forniti nell’ambito dei due incontri dell’11 aprile e del 2 maggio 2011": nel diritto di accesso gli atti non è possibile stabilire, a priori, con misurazione quantitativa massima, superata la soglia della quale all’interessato non sarebbe più possibile visionare e estrarre copia dei documenti richiesti; ed in ogni caso, anche a prescindere da tale aspetto, l’atto impugnato resta illegittimo nella parte in cui nega ricorrente la possibilità di estrarre copia dei criteri di valutazione degli assessment;

– a prescindere da quanto sopra la richiesta di accesso gli atti è legittima avendo ad oggetto un documento amministrativo esistente e nella piena immediata disponibilità dell’Amministrazione militare; avente relazione al citato giudizio di cui al ricorso n. 6769/2010 tuttora pendente; conforme alla previsione dell’articolo 24 della legge n. 241/1990; al di fuori di ipotesi di segreto di Stato, o di divieto di divulgazione altrimenti previsto dall’ordinamento;

– la citata ordinanza del Consiglio di Stato n. 2013/2011 è erronea in diritto e contrasta con il precedente giudicato formatosi sul punto;

– le considerazioni svolte restano valide anche relativamente alla legittimità del D.M. 14 giugno 1995, n. 519 citato l’Amministrazione, nella misura in cui quel decreto ministeriale dovesse introdurre e aggiungere ipotesi di sottrazione e/o differimento dell’accesso ulteriori rispetto a quelle previste dall’articolo 24 della legge n. 241/1990;

– in ogni caso l’Amministrazione risulta obbligata a depositare in giudizio tutti i documenti inerenti al procedimento di selezione per l’ammissione al 13° Corso ISSMI (compreso, quindi, anche il documento contenente i criteri di valutazione degli assessment), poiché sia in base all’ordinamento previgente sia in base al vigente articolo 46, comma 2, del codice del processo amministrativo l’Amministrazione resistente deve produrre l’eventuale provvedimento impugnato, nonché gli atti e i documenti in base al quali l’atto è stato emanato, quelli in esso citati e quelli che l’amministrazione ritiene utili al giudizio.

1.1 – Così ripercorsa la vicenda, il thema decidendum dell’intero presente gravame d’accesso n. 7355/2010 può individuarsi nell’ultima impugnativa: quella, descritta sub D), proposta dal terzi ed ultimi motivi aggiunti avverso la nota prot. n. 9249 del 31 maggio 2011, che ha negato al ricorrente l’acquisizione di ulteriore documentazione inerente all’iter selettivo relativo al 13° Corso ISSMI.

Infatti a seguito degli accadimenti amministrativoprocessuali succedutisi, ed indicati sub A), B) e C), risulta che l’intera controversia d’accesso introdotta con il ricorso n. 7355/2010 è ormai espressa nella citata nota prot. n. 9249 del 31 maggio 2011 e nei relativi motivi aggiunti.

2.0 – Ciò premesso, e richiamato tutto quanto esposto sub D) nel precedente capo 1, si rileva preliminarmente quanto segue.

Circa la portata dell’ordinanza del Consiglio di Stato n. 2013/2011 si osserva che l’esame delle censure dei terzi motivi aggiunti può prescindere da quelle relative ad una specifica violazione di quella pronuncia del Consiglio di Stato, resa in sede cautelare e in un diverso – seppur connesso – giudizio; e dedicarsi a quelle sostanziali in materia di accesso.

L’ordinanza n. 2013/2011, infatti, è stata resa nella fase cautelare del diverso giudizio di cui al ricorso n. 6769/2010, e dunque è provvedimento che – pur nella dovuta considerazione dell’autorevolezza dell’organo emanante, considerazione di cui questo giudice di primo grado si farà carico – non vincola la presente decisione finale di merito.

Si osserva poi che, pure alla luce di quanto sopra esposto sub D), le questioni da esaminare possono essere così individuate:

– la legittimità del generale diniego di acquisire ulteriore documentazione;

– la legittimità del generale diniego di acquisire gli allegati al verbale relativo alla graduatoria di ammissione al 13° Corso ISSMI;

– la legittimità dello specifico diniego di acquisire le copie dei verbali relativi alle valutazioni dei potenziali (assessment) dell’11° e 12° Corso ISSMI;

– la legittimità dello specifico diniego di acquisire le copie dei verbali relativi alle valutazioni dei potenziali (assessment) del 13° Corso cui aspirava il ricorrente.

2.1 – Il contestato generale diniego di acquisire ulteriore documentazione è illegittimo.

In proposito correttamente rilevano i terzi motivi aggiunti che per il diritto di accesso gli atti non è possibile stabilire a priori una misurazione quantitativa massima, superata la soglia della quale per l’interessato non sarebbe più possibile visionare e estrarre copia dei documenti richiesti.

L’ambito del diritto di accesso – che si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi – non è quantitativamente limitato: la legge consente di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi per i soggetti privati che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso (art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241). E l’eventuale esclusione dal diritto di accesso non può fondarsi su limiti quantitativi ma soltanto su limiti derivanti – per la specifica natura degli atti richiesti – dalla legge o da assenza di un interesse qualificato all’accesso da parte del richiedente; fermo restando che deve comunque essere garantito al richiedenti l’accesso al documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici (v. art. 24, l. n. 241/1990).

Del resto, come pure rilevato da parte ricorrente, anche la ordinanza cautelare del Consiglio di Stato n. 2013/2011 richiamata nel contestato provvedimento appare espressamente escludere il buon diritto all’accesso del ricorrente non per limiti quantitativi ma soltanto limitatamente al profilo (sul quale v. i capi 2.3 e 2.4 che seguono) concernente la valutazione dei potenziali specifici (assessment).

La impugnata nota prot. n. 9249 del 31 maggio 2011 ha negato l’accesso richiamando (oltre alla citata ordinanza cautelare del Consiglio di Stato n. 2013/2011, che come si è detto al capo 2.0 non ha – pur nella dovuta considerazione dell’autorevolezza dell’organo emanante – portata vincolante sulla presente decisione finale di merito) i seguenti fattori preclusivi:

– la copiosa documentazione già acquisita/visionata/trascritta;

– i numerosi chiarimenti forniti nell’ambito dei due incontri dell’11 aprile e del 2 maggio 2011 in merito alle perplessità del maggiore P. inerenti al seguenti punti: mancata valutazione della scheda valutativa relativa al grado di sottotenente; mancata valutazione della lingua straniera; mancata votazione di taluni corsi;

– la piena disponibilità manifestata dall’Amministrazione durante l’incontro dell’11 aprile 2011 a rideterminare, dettagliatamente e in contraddittorio, il calcolo del punteggio attribuito al ricorrente e/o a qualunque altro ufficiale che lo precede in graduatoria, verificando in tal modo la posizione del maggiore P. e chiarendo, seduta stante, eventuali dubbi.

Ma nessuno di questi fattori può escludere il diritto di accesso giacché, alla luce della normativa sopra indicata:

– la copiosa documentazione già acquisita/visionata/trascritta non esclude di per sé la necessità, tutelata dall’ordinamento, di acquisire ulteriore documentazione, beninteso diversa da quella già acquisita/visionata/trascritta;

– i numerosi chiarimenti forniti nell’ambito dei due incontri dell’11 aprile e del 2 maggio 2011, nonché la disponibilità a rideterminare, dettagliatamente in contraddittorio, il calcolo del punteggio attribuito al ricorrente e/o a qualunque altro ufficiale che lo precede in graduatoria, e a chiarire seduta stante eventuali dubbi, denotano un lodevole spirito collaborativo e di trasparenza da parte dell’Amministrazione ma non equivalgono ad accesso al documenti, quale descritto nel citato articolo 25, comma 1, della legge n. 241/1990.

2.2 – Anche il generale diniego di acquisire gli allegati al verbale relativo alla graduatoria di ammissione al 13° Corso ISSMI è illegittimo.

In proposito valgono le considerazioni fatte nel capo precedente, alle quali si fa rinvio.

2.3 – Invece lo specifico diniego – pure contenuto nella nota prot. n. 9249 del 31 maggio 2011 – di acquisire le copie dei verbali relativi alle valutazioni dei potenziali (assessment) dell’11° e 12° Corso ISSMI non risulta cassabile da questo giudice, poiché:

– la relativa richiesta, pure formulata verbalmente dal ricorrente in data 2 maggio 2011 (vedi il verbale di accesso con pari data, allegato al terzi motivi aggiunti), non è invece contenuta in nessuna delle quattro iniziative giurisdizionali (ricorso introduttivo, primi, secondi e terzi motivi aggiunti) ora in decisione;

– in ogni caso non risulta dimostrato uno specifico interesse da parte del ricorrente, candidato per il 13° Corso ISSMI, ad acquisire i verbali relativi alle valutazioni dei potenziali (assessment) dell’11° e 12° Corso ISSMI.

2.4 – Quanto alla legittimità dello specifico diniego di acquisire le copie dei verbali relativi alle valutazioni dei potenziali (assessment) del 13° Corso ISSMI il Collegio ritiene di dover dissentire da quanto rilevato – sia pure al primo sommario esame cautelare – nella ordinanza del Consiglio di Stato n. 2013/2011.

Come rilevato nella citata ordinanza n. 2013/2011 la sottrazione all’accesso nella materia in esame – già disciplinata dal punto 5 dell’allegato 1 al D.M. 14 giugno 1995, n. 519, attuativo dell’art. 24 della legge n. 241/1990 – è attualmente (dal 9 ottobre 2010: v. artt. 2269, comma 1, n. 297, e 2272 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66) regolata dall’art. 1048 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90.

L’attualmente vigente art. 1048 del D.P.R. n. 90/2010 sottrae all’accesso, "in relazione all’interesse alla salvaguardia della sicurezza, della difesa nazionale e delle relazioni internazionali" e per i rispettivi periodi massimi specificati nel successivo comma 2, i documenti afferenti a:

a) pianificazione attinente alla militarizzazione, pianificazione e capacità logistica;

b) politica d’impiego delle Forze armate;

c) ricerca, sviluppo, pianificazione, programmazione, acquisizione, gestione e conservazione dei mezzi, delle armi, dei materiali e delle scorte;

d) pianificazione, programmazione, acquisizione, gestione e manutenzione, dismissione di infrastrutture e aree;

e) addestramento e formazione del personale militare;

f) difesa delle basi, sicurezza delle infrastrutture, protezione e custodia di armi, munizioni, esplosivi e materiali classificati;

g) relazioni tecniche sulle prove d’impiego dei materiali in sperimentazione: di cui all’elenco deliberato dal Consiglio dei Ministri della CEE in data 15 aprile 1958 per i quali si applica l’art. 346, par. 1B, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;

h) utilizzazione di risorse civili a fini militari, in situazioni di crisi o di emergenza;

i) organizzazione dei servizi e della vita di presidio, caserma, bordo, aeroporto;

l) rapporti informativi sugli aspiranti all’arruolamento nelle Forze armate e sul personale militare arruolato;

m) concessione d’autorizzazioni all’accesso a infrastrutture militari o d’interesse per la difesa nazionale;

n) dottrine d’impiego delle Forze;

o) esigenze e requisiti operativi;

p) direttive e piani operativi NATO e nazionali;

q) programmazione, pianificazione, condotta e analisi di attività operativeesercitazioni NATO e nazionali;

r) tabelle ordinative organiche;

s) utenze telefoniche del personale preposto a particolari incarichi.

Il Collegio non ravvisa in nessuno di questi settori, "in relazione all’interesse alla salvaguardia della sicurezza, della difesa nazionale e delle relazioni internazionali", coincidenza con le valutazioni dei potenziali dei candidati al Corso ISSMI.

Certamente nel settore indicato alla lettera e) della elencazione testé riportata ("addestramento e formazione del personale militare"), se inteso nella sua più ampia accezione, può farsi rientrare anche l’assessment di cui ora si discute, poiché quest’ultimo è finalizzato alla scelta degli ufficiali da ammettere a un Corso di formazione quale è il Corso ISSMI (dal sito internet del Ministero della Difesa: "Compito dell’ISSMI è sviluppare e migliorare l’addestramento professionale e la conoscenza culturale degli Ufficiali delle Forze Armate e della Guardia di Finanza destinati ad assumere incarichi di particolare rilievo negli Stati Maggiori, in ambiti Forza Armata, interforze ed internazionale").

Ma a questo giudice non sembra che la valutazione delle potenzialità dei candidati a quel Corso possa ritenersi da sottrarre all’accesso di un portatore di qualificato interesse (come è un candidato escluso dal novero degli ammessi al Corso) perché essa non appare essere una valutazione che sia "in relazione all’interesse alla salvaguardia della sicurezza, della difesa nazionale e delle relazioni internazionali".

Maggiori dubbi in proposito potrebbero sorgere se l’ISSMI e/o l’accesso al suoi corsi rivestissero carattere di particolare segretezza (v. art. 24, comma 1, della legge n. 241/1990). Ma ciò appare da escludere, così come risulta dall’accessibilità dei dati relativi, anche dalla rete Internet.

L’accesso ai verbali relativi alle valutazioni dei potenziali (assessment) del 13° Corso ISSMI doveva dunque essere consentito al candidato ricorrente.

Va precisato peraltro che l’accesso ora in esame, riguardando test selettivi, soggiace comunque al limiti concernenti il diritto di accesso al documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi, accesso escluso dalla legge in via generale e consentito soltanto quanto al documenti amministrativi la cui conoscenza sia – come nel caso in esame – necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici; salvo, nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, il limitare l’accesso allo stretto indispensabile e – in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale – nei termini previsti dall’articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (v. art. 24, commi 1, lettera d), e 7 della legge n. 241/1990).

3. – Il ricorso va dunque accolto nei termini precisati in motivazione.

Per l’effetto va ordinata l’esibizione della documentazione richiesta dal ricorrente, con esclusione delle copie dei verbali relativi alle valutazioni dei potenziali (assessment) dell’11° e 12° Corso ISSMI.

Appare congruo a tal fine – tenuto conto della natura e della quantità degli atti cui accedere e della circostanza che l’udienza pubblica per la trattazione del citato ricorso n. 6769/2010, di impugnazione della mancata ammissione del ricorrente al suddetto 13° corso ISSMI, è fissata per il 2 aprile 2012 – il termine di 45 giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.

Le modalità dell’accesso – considerata anche la disponibilità alla trasparenza dichiarata dall’Amministrazione nella impugnata nota prot. n. 9249 del 31 maggio 2011 – potranno essere concordate tra le parti, salvo intervento di questo giudice, a richiesta di parte, in caso di inottemperanza.

Vanno fatte salve le limitazioni precisate nella parte finale del precedente capo 2.4.

Le spese, che il Collegio liquida in Euro 2000,00, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale accoglie il ricorso in epigrafe, così come indicato in motivazione al capo 3.

Per l’effetto ordina al Ministero della Difesa l’esibizione – con modalità che le parti possono concordare tra loro – della documentazione richiesta dal ricorrente, con esclusione delle copie dei verbali relativi alle valutazioni dei potenziali (assessment) dell’11° e 12° Corso ISSMI e fatte salve le limitazioni pure indicate in motivazione al capo 3.

Fissa a tal fine un termine di 45 giorni ricorrente dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.

Condanna il Ministero della Difesa al rimborso delle spese di giudizio di parte ricorrente, e le liquida in Euro 2000,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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