Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 13-07-2011) 17-10-2011, n. 37493 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

C.R. e P.A. sono stati condannati – con sentenza del 18.5.2006 del Tribunale monocratico di Napoli, divenuta irrevocabile – per reati edilizi.

Con la stessa sentenza è stata ordinata, ai sensi del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 31, u.c., la demolizione delle opere abusive, realizzate nel comune di (OMISSIS).

Nella fase esecutiva il P.M. competente ha ingiunto ai condannati la demolizione delle opere abusive, ma gli stessi non vi hanno ottemperato ed hanno rivolto al giudice dell’esecuzione istanza di sospensione del provvedimento ingiuntivo, prospettando la intervenuta presentazione sia di una domanda di condono edilizio sia di una istanza di accertamento di conformità in sanatoria.

Il Tribunale monocratico di Napoli, quale giudice dell’esecuzione, all’esito del procedimento in camera di consiglio di cui all’art. 666 c.p.p., commi 3 e 4 – con ordinanza del 21.10.2010 – ha rigettato l’istanza sui rilievi che: a) in sede esecutiva, in attesa della definizione della procedura relativa al rilascio di un provvedimento in sanatoria, la sospensione può essere disposta solo allorchè sia ragionevolmente e concretamente prevedibile che in un breve lasso di tempo l’autorità amministrativa, o quella giurisdizionale, adottino un provvedimento che si ponga in insanabile contrasto con l’ordine di esecuzione (non deve trattarsi, pertanto, di una incompatibilità futura meramente eventuale); b) nella specie non risulta presentata alcuna domanda di condono edilizio a nome della C. e/o del P., mentre risulta rigettata una richiesta di accertamento di conformità in sanatoria ai sensi del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 36.

Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore degli interessati, il quale ha eccepito violazione di legge per avere il giudice dell’esecuzione erroneamente affermato che all’udienza camerale "la difesa risultava assente", laddove invece il difensore era stato presente ed aveva rappresentato ed illustrato le ragioni della proposta opposizione.

Lo stesso difensore, poi, con memoria del 6.6.2011, ha ulteriormente evidenziato che la decisione di rigetto si fonderebbe essenzialmente sull’assenza del difensore in udienza, sicchè l’errore del giudice sul punto costituirebbe elemento principale inficiarne la decisione stessa.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perchè manifestamente infondato.

Il giudice dell’esecuzione, infatti, ha rigettato l’istanza di sospensione dell’ordine di demolizione con ampie e legittime argomentazioni riferite a tutte le prospettazioni difensive, sicchè l’erronea indicazione dell’assenza del difensore non ha pregiudicato i diritti della difesa, che – come si riconosce nel ricorso – ha avuto modo di svolgere ritualmente e compiutamente le proprie ragioni.

Tenuto conto della sentenza 13.6.2000, n. 186 della Corte Costituzionale, deve rilevarsi che non sussistono elementi per ritenere che "le parti abbiano proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", sicchè, a norma dell’art. 616 c.p.p., a detta declaratoria segue, per ciascun ricorrente, l’onere del pagamento delle spese processuali e del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata nella misura di Euro 1.000,00 in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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