T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 16-11-2011, n. 8921

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato necessario, ai fini del decidere, acquisire notizie da parte del Comune di San Cesareo il quale dovrà chiarire, anche attraverso il deposito di idonea documentazione, l’esatto numero di soggetti interessati dalla procedura espropriativa di che trattasi posto che il Consorzio controinteressato, con memoria depositata in vista della pubblica udienza, ha affermato essere numeroso e comunque superiore a cinquanta unità, tanto da giustificare l’utilizzo, con riferimento alla comunicazione di cui all’art. 16, comma 4, del D.P.R. n. 327/2001, della modalità di pubblicità non individuale prevista dall’art. 11, comma 2, del decreto citato;

– che l’amministrazione resistente avrà altresì cura di specificare se, prima della determinazione n. 71 del 9 novembre 2010, il Consorzio controinteressato sia stato investito dei poteri di autorità espropriante ed, in caso positivo, in base a quale titolo (anche di carattere normativo) e in quale arco temporale;

– che il Comune di San Cesareo dovrà depositare quanto sopra richiesto entro 45 gg. dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza ovvero dalla notifica, se antecedente;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), ordina al Comune di San Cesareo di depositare quanto richiesto in parte motiva entro 45 gg. dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza ovvero dalla notifica, se antecedente.

Fissa, per la prosecuzione, la pubblica udienza del 31 gennaio 2012.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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