Cass. civ. Sez. III, Sent., 29-03-2012, n. 5054

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.- R.V. citò in giudizio, dinanzi al Tribunale di Torino, il Comune di Palau per sentirlo condannare al risarcimento dei danni sofferti per il furto della propria imbarcazione; questo era avvenuto nel porto turistico di Palau, dove la barca si trovava in forza di un contratto di affitto di posto di ormeggio stipulato con il Comune, del quale l’attore dedusse l’obbligo di custodia.

Si costituì in giudizio il Comune ed, eccepita in via preliminare l’incompetenza per territorio del Tribunale adito, contestò la domanda, deducendo che, a mente delle previsioni contrattuali, non era tenuto a rispondere dei danni causati da terzi agli utilizzatori dei posti di ormeggio; chiese, comunque, la chiamata in giudizio della R.A.S. S.p.A., con la quale aveva stipulato una polizza assicurativa contro il rischio di furti.

Autorizzata la chiamata in causa, si costituì la Compagnia assicuratrice e resistette alla domanda del Comune.

2.- Il Tribunale di Torino, con sentenza del 9-10 giugno 2008, accolse la domanda dell’attore e condannò il Comune al risarcimento dei danni, liquidati in Euro 45.987,40; rigettò la domanda del Comune nei confronti della R.A.S. e condannò il Comune al pagamento delle spese sia in favore di quest’ultima che del R..

3.- Proposto appello da parte del Comune e costituitisi entrambi gli appellati, la Corte d’Appello di Torino, con sentenza pubblicata il 31 luglio 2009, accolse l’appello proposto nei confronti di R. V. ed, in parziale riforma della sentenza impugnata, rigettò la domanda dell’attore appellato e condannò quest’ultimo al pagamento delle spese di entrambi i gradi di merito.

4.- Avverso la sentenza della Corte d’Appello propone ricorso per cassazione R.V., a mezzo di due motivi.

Si difende con controricorso il Comune di Palau, che propone ricorso incidentale condizionato affidato ad un motivo.

Motivi della decisione

Preliminarmente, i ricorsi vanno riuniti.

1.- Con il primo motivo del ricorso principale R.V. deduce la violazione dell’art. 1469 bis c.c., n. 2, artt. 1469 e 1469 quinquies cod. civ., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, assumendo che la Corte d’Appello, pur avendo riconosciuto che l’obbligo di custodia è, in generale, ricompreso nel contratto di ormeggio, l’avrebbe escluso nel caso di specie per effetto di clausole limitatrici della responsabilità, specificamente del punto 1 delle note del contratto, degli articoli del regolamento del Porto da queste richiamato, del punto 6 del contratto; secondo il ricorrente, la Corte d’Appello avrebbe dovuto considerare d’ufficio tali clausole come inefficaci, in quanto vessatorie, ai sensi dell’art. 1462 bis c.c., n. 2, applicabile ratione temporis.

Deduce altresì il ricorrente che la qualifica delle parti in causa, rispettivamente come consumatore e professionista, sarebbe stato già esaminata e decisa dal Tribunale di Torino con statuizione che, non avendo formato oggetto di appello, sarebbe stata coperta da giudicato interno.

1.1.- Il motivo è inammissibile.

Quanto alla dedotta vessatorietà delle clausole richiamate, e riportate in ricorso, non risulta che la questione dell’applicabilità al caso di specie dell’art. 1462 bis c.c., n. 2 abbia formato oggetto di giudizio, nei gradi di merito; in quanto proposta per la prima volta dinanzi a questa Corte, è inammissibile.

Merita aggiungere che lo stesso ricorrente assume che sulle qualifiche di consumatore e professionista delle parti in causa avrebbe deciso il Tribunale di Torino, "ancorchè sotto differente profilo", quindi risulta già dal ricorso che la decisione non è riferibile alla questione in esame; per di più, tale deduzione è, in sè, priva di autosufficienza, in quanto non riporta il tenore della decisione di primo grado, sicchè nemmeno è dato sapere sotto quale profilo avrebbe deciso il Tribunale.

2.- Col secondo motivo di ricorso è dedotto il vizio di insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.

Secondo il ricorrente, la decisione di secondo grado sarebbe viziata perchè avrebbe reputato chiare le previsioni contrattuali applicabili al caso di specie, senza tenere conto del criterio ermeneutico che impone di determinare la comune intenzione delle parti non solo sulla base del senso letterale delle parole adoperate, bensì pure sulla scorta del loro comportamento complessivo, anche posteriore alla conclusione del contratto. In particolare, viene censurata la motivazione nella parte in cui ha riformato la valutazione del primo giudice circa elementi di fatto, definiti come "circostanze di contorno" (rappresentate, secondo la Corte, da "l’esistenza di un servizio di guardia armata notturna;

l’assicurazione della polizza assicurativa contro il furto dei natanti; il fatto che il direttore del porto avesse sporto denuncia e si fosse comunque attivato nella ricerca del l’imbarcazione; infine, la circostanza per cui il valore dell’imbarcazione aveva un riflesso nella determinazione del costo dell’ormeggio"), sostenendo che queste non avrebbero avuto un significato tale da poter superare "il tenore della espressa esclusione di responsabilità". Il ricorrente sostiene che la motivazione sarebbe superficiale ed inadeguata perchè riposerebbe sulla petizione di principio della chiarezza delle clausole contrattuali, laddove invece queste non sarebbero state tali, così come ritenuto dal giudice di primo grado nel passo di motivazione della prima sentenza, che viene riportato in ricorso.

Ancora, la Corte d’Appello avrebbe sminuito, con motivazione insufficiente e/o illogica, la portata degli elementi di fatto sopra richiamati, come interpretati dal primo giudice.

2.1.- Il motivo così come proposto è inammissibile. Occorre premettere che l’interpretazione di un atto negoziale è tipico accertamento in fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se non nell’ipotesi di violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, di cui agli artt. 1362 e seguenti cod. civ. o di motivazione inadeguata.

Il vizio di motivazione sussiste quando questa non sia idonea a consentire la ricostruzione dell’iter logico seguito per giungere alla decisione, quindi quando l’esame di punti decisivi della controversia sia mancato ovvero sia insufficiente o illogico; non anche quando si concluda con un’interpretazione della clausola contrattuale in senso difforme da quello preteso dalla parte ricorrente, poichè non è consentito alla Corte di Cassazione compiere una nuova valutazione, essendo limitato il sindacato di legittimità alla verifica della correttezza logico-formale del ragionamento del giudice di merito (cfr., da ultimo, Cass. n. 27162/09, tra le altre).

Nel caso di specie, la motivazione svolta dalla Corte d’Appello appare congrua e logica, quanto alle questioni esaminate, specificamente quelle concernenti le cd. "circostanze di contorno", potendo la portata di queste ultime avere il carattere polivalente che risulta dalla differente interpretazione datane dal primo e dal secondo giudice. Pertanto, avendo il ricorrente insistito per la validità della prima interpretazione, ma essendo più che plausibile, ed anche logicamente argomentata, la seconda, non può questa Corte annullare quest’ultima, proprio in forza dei principi sopra richiamati (cfr. anche Cass. n. 24539/09, secondo cui per sottrarsi al sindacato di legittimità, l’interpretazione data dal giudice di merito ad un contratto non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; sicchè, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l’altra).

2.2.- Piuttosto, la doglianza del ricorrente, secondo cui la Corte si sarebbe fermata al criterio interpretativo letterale senza adeguatamente ricercare la comune intenzione dei contraenti, avrebbe potuto essere valutata sotto il diverso profilo del vizio di violazione di legge, per avere il giudice di merito violato le regole dell’interpretazione del contratto. Tale doglianza, però, non si è tradotta nella corretta deduzione del vizio relativo, poichè le censure relative alla violazione di legge devono essere specifiche, con l’indicazione dei singoli canoni ermeneutici violati e delle ragioni dell’asserita violazione (cfr. Cass. n. 10203/08 ed altre);

di tutto ciò il ricorso è mancante.

3.- Il rigetto del ricorso principale per l’inammissibilità di entrambi i suoi motivi, comporta l’assorbimento dell’incidentale.

Ritiene la Corte che il contrapposto apprezzamento delle clausole contrattuali risultante dalle statuizioni di merito renda equa la compensazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il principale, assorbito l’incidentale. Compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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