Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 13-07-2011) 17-10-2011, n. 37482

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Palermo – Sezione distaccata di Carini, con sentenza del 28.10.2009, affermava la responsabilità penale di C. A. in ordine al reato di cui:

– all’art. 674 cod. pen. (per avere bruciato fili elettrici con emanazione pericolosa di fumi – in Torretta, il 3.8.2006);

e, riconosciute circostanze attenuanti generiche, lo condannava alla pena di Euro 200,00 di ammenda, concedendo il beneficio della sospensione condizionale.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il difensore del C., il quale ha eccepito:

– carenza assoluta di motivazione quanto alla mancata concessione del beneficio della non-menzione della condanna, che era stato espressamente richiesto;

– la incongrua concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, poichè esso costituirebbe "un grave pregiudizio per l’imputato, privato della possibilità di un’altra eventuale sospensione di una pena detentiva".

Motivi della decisione

1. E’ fondata la doglianza riferita alla mancata concessione del beneficio della non-menzione, che è rimesso all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito previa valutazione positiva o negativa delle circostanze di cui all’art. 133 cod. pen..

Nella specie il beneficio era stato richiesto ed il Tribunale ha completamente omesso di pronunziarsi in ordine alla concedibilità dello stesso, finalizzato a favorire il processo di ravvedimento del condannato mediante l’eliminazione del pregiudizio che il suo buon nome può subire dalla annotazione della condanna sul certificato del casellario giudiziale spedito a richiesta di privati.

La sentenza impugnata, conseguentemente, deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Palermo limitatamente alla valutazione della concedibilità del beneficio della non-menzione.

2. Infondata deve ritenersi, invece, la doglianza riferita al beneficio della sospensione condizionale della pena, che è stato concesso in seguito a specifica richiesta dell’imputato.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, per la concessione della sospensione condizionale non sono ipotizzabili nè la necessità di istanza dell’imputato nè il potere della parte di rinunciarvi, ma la concessione medesima "non può risolversi in un pregiudizio per la situazione dell’imputato in termini di compromissione del carattere personalistico e rieducativo della pena, a tutela della sua posizione individuale".

Il pregiudizio addotto per contestare la concessione della sospensione condizionale, però, in tanto rileva in quanto non attenga a valutazioni meramente soggettive di opportunità e di ordine pratico, ma concerna interessi giuridicamente apprezzabili correlati alla finalità stessa della sospensione condizionale, cioè comprometta quelle posizioni garantite all’imputato dal legislatore con la previsione del beneficio.

In tale prospettiva non può assumere rilevanza giuridica la mera opportunità di riservare il beneficio a future condanne eventualmente più gravi, trattandosi di una valutazione di opportunità, del tutto soggettiva e per giunta eventuale, che si pone in chiara contraddizione con quella prognosi di non reiterazione criminale, e quindi di ravvedimento, imposta dall’art. 164 c.p., comma 1, per la concessione del beneficio (così Cass.: Sez. 5, 11.5.2001, n. 19190, Turano ed altri; Sez. 3, 29.11.2000, n. 12279, Buzzi; Sez. 3, 21.4.2000, n. 4954, Moresco).

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Palermo limitatamente alla valutazione della concedibilità del beneficio della non-menzione. Rigetta il ricorso nel resto.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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