T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 16-11-2011, n. 8919

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con la sentenza n. 8376/2011 del 2.11.2011 è stato accolto il ricorso di cui al rg. n. 11589/2010, con il quale l’associazione ricorrente aveva impugnato il provvedimento di decadenza dell’autorizzazione amministrativa per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di cui alla D.D. n. 2007/2010.

Con la predetta decisione, è stato ritenuto che il ricorso fosse fondato atteso che "… a fronte della motivazione contenuta nel provvedimento impugnato (ovvero la mancanza dei requisiti di sorvegliabilità del locale), non risulta smentito che esista una piccola stanza di 3 mq prima dell’accesso nel locale dove si effettua la somministrazione di alimenti e bevande, il che non esclude che ciò sia rispettoso dei requisiti di cui al D.M. n. 564/1992 e che la scarsa ampiezza della predetta stanza (di 3 mq) non può da sola costituire elemento probatorio tale da far ritenere che il locale di che trattasi non costituisca un circolo privato bensì un’attività di somministrazione aperta al pubblico" nonché " che, peraltro, alla luce della verifica disposta con l’ordinanza n. 2058/2011 (ovvero l’accertamento circa l’effettiva frequentazione del locale), la Polizia municipale, con nota del 28 settembre 2011, ha chiarito che, nel periodo primavera/estate, nel locale di che trattasi, è stata accertata la presenza di pochissime persone e, a volte, è risultato privo di frequentatori, dal che deriva che non può dirsi provato che il locale gestito dall’associazione culturale ricorrente sia aperto al pubblico".

Il provvedimento di decadenza dall’autorizzazione di cui trattasi costituiva l’atto presupposto dell’ordinanza di chiusura impugnata con il ricorso in trattazione, disposta appunto in quanto si è ritenuto che l’associazione fosse priva della relativa autorizzazione amministrativa proprio in quanto decaduta; ne consegue, pertanto, che dall’accoglimento del ricorso presupposto deriva necessariamente anche l’accoglimento del ricorso in trattazione.

Sussistono giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.

Spese compensate.

Contributo unificato refuso.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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