Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 13-07-2011) 17-10-2011, n. 37481 Lettura di atti, documenti, deposizioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

La Corte di appello di Bari, con sentenza del 23.11.2010, in parziale riforma della sentenza 17.11.2009 del Tribunale di Foggia – Sezione distaccata di Manfredonia:

a) ribadiva l’affermazione della responsabilità penale di C. C. in ordine ai reati di cui:

– all’art. 349 cpv. cod. pen. (per avere, nella qualità di custode, più volte violato i sigilli apposti dall’autorità giudiziaria ad un immobile in corso di edificazione abusiva, sequestrato il 14.10.2003, proseguendo i lavori illeciti – acc. in Vieste, località Palude Mezzana: il 22.10.2003, il 27.11.2003 ed il 22.5.2004) b) e, riconosciute circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, determinava la pena in mesi sei di reclusione ed Euro 300,00 di multa.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il difensore del C., il quale – sotto il profilo della violazione di legge – ha eccepito:

– la inutilizzabilità di tutta l’attività istruttoria compiuta al dibattimento di primo grado dopo l’udienza del 6 maggio 2009, udienza nella quale i due difensori di fiducia avevano rinunciato al mandato difensivo senza darne comunicazione all’imputato;

– la prescrizione dei reati, tenuto conto che il decreto di citazione a giudizio è stato emesso il 23.3.2004 e la sentenza di primo grado è stata pronunciata il 17.11.2009 (cioè dopo la scadenza dei cinque anni previsti quale termine prescrizionale di fase).

Motivi della decisione

Il ricorso deve essere rigettato, perchè infondato.

1. L’imputato, con il primo motivo di gravame, lamenta la nullità della sentenza del Tribunale per violazione dei diritti della difesa.

Egli prospetta che, all’udienza del 6 maggio 2009, in sua assenza e senza che egli ne fosse a conoscenza, i due difensori di fiducia avevano rinunziato al mandato difensivo, sicchè era stato nominato un difensore di ufficio. Dopo un rinvio accordato per concessione di termine a difesa, il difensore di ufficio (all’udienza del 29 ottobre 2009), essendo mutata la persona fisica del giudice, aveva acconsentito al recupero mediante lettura dell’attività istruttoria svolta da precedente diverso magistrato.

All’udienza del 5 novembre 2009 esso imputato aveva nominato un nuovo difensore di fiducia, il quale, alla successiva udienza del 17 novembre, aveva eccepito la impossibilità di utilizzare il consenso al recupero degli atti in precedenza espresso dal difensore di ufficio. Il Tribunale aveva rigettato tale eccezione suir affermazione (considerata erronea dalla difesa) secondo la quale non esiste norma del codice di rito che preveda la mancata operatività della rinuncia del difensore al mandato sino a quando non sia portata a conoscenza della parte: da ciò incongruamente il primo giudice aveva fatto derivare la validità del consenso alla lettura degli atti prestato dal difensore di ufficio.

La doglianza del ricorrente correttamente è stata ritenuta infondata dalla Corte territoriale, in quanto (dovendosi comunque preliminarmente rilevare che è del tutto indimostrata, nella vicenda in esame, la prospettazione che i precedenti difensori di fiducia non abbiano portato a conoscenza dell’imputato la loro decisione di rinunciare al mandato difensivo) – secondo la giurisprudenza di questa Corte, che il Collegio condivide – in caso di rinuncia del mandato da parte del difensore di fiducia, non è previsto (dall’art. 107 c.p.p. nè da altra disposizione del codice di rito) l’obbligo di previa comunicazione alla parte (Cass.: sez. 5, 27.4.2004, a 31399;

sez. L 4.2.2010, n. 8099).

Deve altresì rilevarsi che il consenso alla rinnovazione del dibattimento mediante semplice lettura (ex art. 511 c.p.p.) degli atti di istruzione probatoria in precedenza ammessi e raccolti da altro giudice – legittimamente espresso dal difensore di ufficio ritualmente nominato – non può essere poi revocato in quanto, una volta prestato, esso deve restare irretrattabile per la certezza dei rapporti giuridici e per l’ordinaria irrevocabilità degli atti di consenso in materia procedurale.

Detto consenso costituisce un negozio unilaterale recettizio insuscettibile di revoca, in quanto non può farsi discendere dalla volontà del soggetto processuale che, per libera scelta, lo ha legittimamente prestato, il prodursi di effetti giuridici diversi da quelli già realizzatisi a seguito di tale manifestazione di volontà. 2. I delitti non erano prescritti alla data della pronuncia della sentenza di primo grado (17.11.2009), perchè il decreto di citazione a giudizio venne emesso il 23.3.2004 e la prescrizione intermedia di fase (considerato un periodo di sospensione di mesi 10 e giorni 18 (dal 19.9.2006 al 13.2.2007 e dal 6.5.2009 al 29.10.2009), secondo quanto stabilito dalle Sezioni Unite con la sentenza 11.1.2002, n. 1021, ric. Cremonese) sarebbe scaduta il 10.2.2010. 3. Al rigetto del ricorso segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., l’onere delle spese del procedimento.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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