Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 13-07-2011) 17-10-2011, n. 37479

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale monocratico di Roma, con sentenza del 28.10.2009, applicava a T.S. – su concorde richiesta delle parti, ex art 444 c.p.p. – la pena principale, condizionalmente sospesa, di mesi 4 di reclusione ed Euro 1.200,00 di multa per il reato di cui:

– all’art. 600-quater cod. pen. (poichè consapevolmente si procurava o comunque disponeva di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento di minori di 18 anni – acc. in Roma, il 17.10.2007).

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il T., il quale lamenta violazione di legge, per essergli stata applicata la pena anche in relazione alla imputazione riferita, nel capo di imputazione, alla detenzione del materiale contenuto nell’hard-disk "Hitachi Travelstar HTS 4240M9AT0O", che non era di sua proprietà e non era indicato nel verbale di sequestro.

Motivi della decisione

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, poichè manifestamente infondato.

Risulta dagli atti, infatti, che la richiesta di patteggiamento, sulla quale, nella specie, si è formato l’accordo in seguito al quale è stata applicata la pena concordata, escludeva espressamente il riferimento della contestazione al contenuto nell’hard-disk "Hitachi Travelstar HTS 4240M9AT00", perchè non di proprietà del T., ed in sede di ricorso avverso una sentenza che ha applicato una pena su richiesta delle parti, non è consentito dedurre motivi diretti a porre in discussione la richiesta stessa ed il consenso prestato, nè la misura della pena concordata e ritenuta congrua dal giudice.

A norma dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità – non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) – segue l’onere delle spese del procedimento, nonchè quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 1.500,00.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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