Cass. civ. Sez. III, Sent., 29-03-2012, n. 5049 Opposizione all’esecuzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Nel dicembre del 2002 M.E. convenne in giudizio, dinanzi al tribunale di Civitavecchia, il concordato preventivo della Finder spa e il marito V.R., proponendo opposizione, ex art. 615 c.p.c., all’esecuzione immobiliare instaurata dalla procedura concorsuale con pignoramento immobiliare del 16 marzo 1991 in forza di 10 cambiali ipotecarie rilasciate dal V. in favore del proprio padre L. e da questi girate alla Finder.

1.1. Espose, in particolare, la M. che l’ipoteca trascritta sui titoli di credito nel dicembre del 1985 aveva ad oggetto un compendio immobiliare in origine appartenente al marito, ma successivamente a lei trasferiti, con rogito del marzo 1987, nel quadro di un più generale accordo raggiunto all’esito dell’intervenuta separazione consensuale.

1.2 Essendo trascorso un tempo superiore al triennio termine entro il quale l’obbligazione cartolare avrebbe potuto esser fatta valere come titolo cambiario -, e dovendo, a suo dire, la garanzia reale seguire ipso facto le sorti della obbligazione garantita, l’ipoteca doveva ritenersi a sua volta estinta quantomeno nel dicembre del 1990, senza che eventuali atti interruttivi della prescrizione cambiaria intervenuti nei confronti del V. potessero estendere il loro effetto al rapporto di garanzia.

2. Il giudice di primo grado respinse l’opposizione.

3. La corte di appello di Roma, investita del gravame proposto dall’opponente, lo rigettò osservando:

Che l’alienazione a terzi del bene gravato da garanzia ne comportava l’estinzione, indipendentemente dalle sorti del credito, allo spirare dei venti anni dalla trascrizione del titolo di acquisto, ovvero, indipendentemente dall’operare della prescrizione, con il venir meno dell’obbligazione garantita;

Che, nella specie, la difesa del concordato aveva eccepito l’interruzione della prescrizione nei confronti del debitore cartolare senza che il giudice di prime cure si fosse pronunciato esplicitamente sulla relativa questione, ma, nei fatti, accogliendola, per avere quegli statuito che "il creditore aveva correttamente e tempestivamente esercitato nei confronti del debitore l’azione cambiaria".

Che la mancata impugnazione, da parte dell’appellante, di tale statuizione (e della connessa questione dell’efficacia interruttiva della prescrizione) comportava che, al momento della notifica del pignoramento immobiliare, il diritto garantito non poteva dirsi prescritto – nè poteva legittimamente predicarsi il perfezionamento della fattispecie estintiva della garanzia ipotecaria ex art. 2878 c.c., n. 3;

Che l’estinzione dell’ipoteca era (esclusiva) conseguenza dell’estinzione del debito garantito, senza che l’affermazione di tale principio potesse comportare, nel caso di garanzia accedente ad un credito ipotecario, tanto all’una quanto all’altro l’applicazione indifferenziata della prescrizione triennale;

Che all’atto del pignoramento immobiliare il termine ventennale non era trascorso e il credito garantito non era prescritto.

4. La sentenza è stata impugnata da M.E. con ricorso per cassazione articolato in 2 motivi ed illustrato da memoria.

Resiste con controricorso il concordato Finder.

Motivi della decisione

5. Il ricorso è infondato.

5.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge per mancata applicazione alla fattispecie in esame dell’art. 2831 c.c.; errata violazione dell’art. 2880 c.c. e art. 2878 c.c., n. 3 (codice civile erroneamente indicato, per mero lapsus calami, come c.p.c.); omessa motivazione su un punto essenziale della controversia, il tutto in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. 5.2. Il motivo si conclude con la formulazione del quesito di diritto che segue:

Dica la suprema corte se, nel caso di rilascio di pagherò ipotecari, con iscrizione del vincolo ipotecario sugli stessi, la successiva alienazione a terzi, da parte del debitore cambiario originario proprietario anche del bene sottoposto ad ipoteca, del bene sottoposto a garanzia comporti che l’azione di garanzia ipotecaria deve essere proposta nei confronti del successivo proprietario dell’immobile da colui che è possessore della cambiale ipotecaria per una serie continua di girate, e se tale azione è del tutto autonoma rispetto all’azione cambiaria ed ha un termine di prescrizione triennale con decorrenza dalla data di scadenza del titolo, e che tale termine di prescrizione è del tutto indipendente rispetto all’estinzione per prescrizione o per altro motivo dell’azione cambiaria.

5.3. Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2831 e 2880 c.c., art. 2878 c.c., n. 3 in relazione al R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669, artt. 94 e 95; omessa ed erronea motivazione su un punto essenziale della controversia; il tutto in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. 5.4. Il motivo è corredato dal quesito di diritto che segue:

Dica la corte se, con riferimento ad una cambiale garantita da iscrizione ipotecaria, il termine triennale di prescrizione dell’azione di garanzia possa essere interrotto dalla interruzione del termine di prescrizione dell’azione cambiaria nei confronti del solo debitore, ovvero se il termine triennale di prescrizione dell’azione di garanzia debba essere interrotto specificamente nei confronti di colui che è soggetto all’azione di garanzia per essere proprietario del bene gravato da ipoteca iscritta sulla cambiale.

6. I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati attesane la intrinseca connessione, sono entrambi infondati.

6.1. Essi si infrangono irredimibilmente sul corretto impianto motivazionale adottato dal giudice d’appello (impianto che va, peraltro, corretto ex art. 384 c.p.c., nella parte in cui erroneamente discorre di omessa censura, da parte dell’odierna ricorrente, della ritenuta efficacia interruttiva della missiva inviata nel novembre del 1988 al V., affermazione smentita dal contenuto dell’atto di appello ritualmente riportato, in ossequio al principio dell’autosufficienza, al folio 18 dell’odierno ricorso), il quale, con argomentazioni scevre da vizi logico-giuridici, offre condivisibile e articolata risposta alla questione oggi (ri)proposta dalla ricorrente, se, cioè, al momento in cui la difesa del concordato Finder ebbe ad instaurare il procedimento esecutivo contro M.E. (terza acquirente del bene in data 30 marzo 1987), la garanzia reale costituita dall’ipoteca trascritta sui titoli cambiari il 13 dicembre 1985 si fosse o meno estinta, e se estinta potesse dirsi, specularmente, la relativa azione di garanzia.

6.2. Immune da censure risulta, in proposito, il dictum del giudice territoriale nella parte in cui risolve la questione ai sensi (non dell’art. 2831 c.c. ma) del combinato disposto dell’art. 2880 c.c. – a mente del quale "riguardo ai beni acquistati da terzi, lfipoteca si estingue per prescrizione, indipendentemente dal credito, con decorrere di 20 anni dalla data della trascrizione del titolo di acquisto, salve le cause di sospensione o di interruzione" – e art. 2878 c.c., n. 3 – ove si legge che "l’ipoteca si estingue con l’estinguersi dell’obbligazione". 6.3. La (corretta) conclusione cui perviene la corte di merito nell’interpretare il contenuto e la ratio delle due norme è quella per cui, all’estinzione dell’obbligazione principale, consegue ipso facto l’estinzione di quella di garanzia, mentre il perdurare dell’efficacia di tale obbligazione comporta il permanere in vita della seconda sino alla scadenza del termine ventennale di prescrizione, senza che assuma rilievo la circostanza per cui il terzo acquirente del bene ipotecato non sia co-obbligato insieme con l’emittente del titolo cambiario assistito da garanzia reale.

Tale principio di diritto merita integrale conferma da parte di questa Corte di legittimità.

Il ricorso è pertanto rigettato.

La disciplina delle spese segue – giusta il principio della soccombenza – come da dispositivo.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in complessivi Euro 6200, di cui Euro 200 per spese generali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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