Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 13-07-2011) 17-10-2011, n. 37478

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale monocratico di Trieste, con sentenza del 19.2.2010, applicava a J.E. – su concorde richiesta delle parti, ex art. 444 c.p.p. – la pena di mesi due di reclusione ed Euro 400,00 di multa, con conversione della pena detentiva nella pena pecuniaria corrispondente di Euro 2.280,00 di multa, per il reato di cui:

– al D.L. n. 463 del 1983, art. 2 e succ. modif., per avere omesso di versare all’INPS le ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni di due lavoratori dipendenti nel periodo dal novembre 2004 all’aprile 2006.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Trieste, il quale lamenta l’applicazione di pena illegale, non avendo la pena irrogata tenuto conto dell’aumento derivante dalla continuazione.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e deve essere accolto, in quanto le relative deduzioni del P.G. ricorrente sono assolutamente corrette.

Nella fattispecie in esame, infatti, non è stato computato alcun aumento di pena, ex art. 81 cpv. cod. pen., in relazione alla continuazione delle condotte omissive.

Questa Corte non può modificare raccordo intervenuto tra le parti, sicchè si impone l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Trieste, per nuovo giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Trieste.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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