T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 16-11-2011, n. 8914

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Con istanza del 2.4.2009 di cui al prot. n. QH/264794, la società ricorrente ha chiesto la protrazione dell’orario di vendita al dettaglio di prodotti alimentari di propria produzione oltre le ore 02.00 a.m. e fino alle ore 04.30 a.m. ai sensi dell’articolo 5, comma 1, dell’ordinanza del Sindaco del Comune di Roma n. 1 del 13.3.2009.

In data 3.11.2010 è stata notificata alla ricorrente la determinazione dirigenziale del Comune di Roma n. 411 del 9.2.2010, con la quale è stato disposto l’annullamento del provvedimento di assenso tacito formatosi sulla predetta istanza sulla base delle risultanze dei lavori della Commissione, istituita con la d.d. n. 1013 del 14.4.2009, che ha recepito sostanzialmente il parere negativo del Comando della Polizia Municipale. Detto parere ha richiamato la direttiva del Presidente del Municipio Roma Centro storico di cui al prot. n. CA/37635, del 13.5.2009, con la quale si è proceduto all’individuazione di strade e vie in cui gli uffici comunali non possono assentire alcuna deroga all’orario delle attività artigiane.

Con il ricorso in trattazione la società ricorrente ha impugnato la predetta determinazione deducendone l’illegittimità per i seguenti motivi di censura:

a. – Violazione e falsa applicazione degli articoli 1 e 3 della legge n. 241 del 1990.

L’amministrazione non avrebbe adempiuto adeguatamente all’onere di indicare le motivazioni su cui si fonda l’atto di ritiro,, con particolare riferimento all’interesse pubblico sottostante.

Né potrebbe ritenersi integrata la motivazione per relationem nella parte in cui è richiamata la direttiva del Presidente del Municipio Roma Centro storico di cui al prot. n. CA/37635 del 13.5.2009 in quanto non allegata, seppur non facente parte del procedimento in questione; ed il medesimo discorso varrebbe, altresì, per i verbali relativi ai lavori della commissione.

Sarebbe, inoltre, mancata ogni attività istruttoria da parte del competente dipartimento il quale si è, invece, basato sui pareri rilasciati da altri organi ed uffici comunali.

b. – Violazione e falsa applicazione dell’articolo 21 nonies della legge n. 241 del 1990.

Mancherebbero i presupposti di cui alla norma invocata ai fini del legittimo esercizio del potere di annullamento, con particolare riguardo all’interesse pubblico specifico sotteso, ulteriore rispetto al mero ripristino della legalità violata.

Il Comune di Roma si è costituito in giudizio con comparsa di mera forma in data 21.1.2011 ed ha depositato documentazione in data 1.3.2011.

Con l’ordinanza n. 987/2011 del 17.3.2011 è stata accolta l’istanza di sospensione dell’esecutività dell’impugnata determinazione.

Alla pubblica udienza del 2.11.2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione alla presenza degli avvocati delle parti come da separato verbale di causa.

2. – L’ordinanza del Sindaco del Comune di Roma n. 1 del 13.3.2009 ha ad oggetto la disciplina oraria dei laboratori artigiani che vendono al dettaglio nei locali di produzione, o in locali adiacenti, i prodotti alimentari (e non) di propria produzione (quali gelaterie, gastronomie, rosticcerie e pasticcerie) alle quali non si applicano, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del D. Lgs. n. 114 del 1998, le disposizioni orarie relative agli esercizi di vendita al dettaglio, qualora svolte in maniera esclusiva e prevalente.

Per quanto di interesse in questa sede, è stato stabilito, all’articolo 2, rubricato "Orario giornaliero", al comma 1, che, per le attività artigianali che vendono al dettaglio i prodotti alimentari "immediatamente consumabili", l’orario debba essere fissato tra le 06.00 e le 02.00 in analogia all’orario degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ed al fine di contemperare le contrapposte esigenze del riposo e della quiete; e, all’articolo 5, rubricato "Anticipazione protrazione dell’orario", al comma 1, che il titolare dell’impresa artigiana possa presentare l’istanza di protrazione dell’orario di chiusura oltre le ore 02.00, e, al successivo comma 3, che qualora entro 30 giorni non vengano comunicati i motivi ostativi, la protrazione si intende assentita.

Nel caso di specie l’istanza è stata presentata da parte della società ricorrente in data 2.4.2009 e la comunicazione dell’avvio del procedimento di revoca è stata effettuata soltanto in data 22.7.2009.

Non è, pertanto, controverso tra le parti che, sulla predetta istanza, si sia formato, ai sensi del richiamato articolo 5, comma 3, dell’O.S. n. 1 del 2009, in data 2.5.2009, il provvedimento di assenso alla protrazione dell’orario di chiusura come richiesta.

Tanto premesso in punto di fatto, in punto di diritto valgono le considerazioni che seguono.

L’articolo 20 della legge n. 241 del 1990 dispone, al comma 3, che "3. Nei casi in cui il silenzio dell’amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, l’amministrazione competente può assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21quinquies e 21nonies."; ed il richiamato articolo 21 nonies dispone che "1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell’ articolo 21octies può essere annullato d’ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall’organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge.

2. È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole.".

Con l’impugnato provvedimento si è proceduto alla revoca del provvedimento di assenso alla luce del parere negativo del Comando P.M. reso nell’ambito dei lavori della apposita Commissione, che ha richiamato la direttiva di cui in precedenza del 13.5.2009, con la quale si è proceduto all’individuazione di strade e vie in cui gli uffici comunali non possono assentire alcuna deroga all’orario delle attività artigiane.

Al riguardo si premette che la suddetta direttiva è stata adottata soltanto in data successiva al decorso del termine dei 30 giorni di cui all’articolo 5, comma 3, dell’O.S. n. 1 del 2009, decorrenti dalla presentazione della istanza di protrazione oraria, ai fini della formazione del provvedimento di assenso tacito; ne consegue che il mero richiamo alla suddetta direttiva non può costituire di per sé una idonea motivazione a sostegno della revoca.

Inoltre nella parte motiva del provvedimento impugnato non viene svolta alcuna considerazione in ordine alla sussistenza di uno specifico interesse pubblico diverso dall’esigenza del mero ripristino della legalità violata e neppure viene effettuata alcuna comparazione dei contrapposti interessi pubblici e privati coinvolti nella vicenda, nel rispetto del richiamato articolo 21 nonies, così come del consolidato orientamento giurisprudenziale nella materia.

Per le assorbenti considerazioni, pertanto, il ricorso deve essere accolto siccome fondato nel merito.

3. – Non si ritiene, invece, di potere accogliere la domanda di condanna al risarcimento dei danni conseguenti, atteso che il provvedimento impugnato ha esplicato i propri effetti in un arco temporale limitato (al massimo nel periodo 3.11.201017.3.2011, data di accoglimento dell’istanza di sospensiva) e soprattutto in mancanza di una prova adeguata da parte della società ricorrente con riguardo all’effettivo danno subito in conseguenza del provvedimento stesso.

4. – Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna il Comune di Roma al pagamento in favore della società ricorrente delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi euro 500,00 oltre IVA e CPA nonché alla refusione del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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