T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 16-11-2011, n. 8922

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente, premesso di essere regolarmente soggiornante in Italia da un decennio e di aver presentato in data 2.8.2007 alla Prefettura di Bergamo istanza per la concessione della cittadinanza italiana e, dopo aver ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento del 8.9.2007, di non aver avuto nessun riscontro da parte dell’Amministrazione, nonostante l’intervenuta scadenza del termine di 730 giorni previsto dall’art. 3 del d.p.r. n. 362/1994, agisce in giudizio per far dichiarare l’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza in questione ed ottenere la condanna all’adozione di un provvedimento espresso conclusivo del relativo procedimento ai sensi dell’articolo 21 bis della legge n.1034/71.

Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata che resiste solo formalmente.

Alla Camera di Consiglio del 27.6.2011 la causa è passata in decisione.

In via preliminare va esaminata la questione della ricevibilità del ricorso in esame, notificato il 28.4.2011 e depositato l’11.5.2011, oltre un anno dalla scadenza del termine per provvedere prescritto dall’art. 2, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Risulta infatti incontestato che il ricorrente ha presentato l’istanza di concessione della cittadinanza italiana in data 2.8.2007 e che il termine di 730 giorni previsto dall’art. 3 del d.p.r. n. 362/1994 veniva a scadere il 2.8.2009.

L’art. 31 co.2 del Codice del Processo Amministrativo prevede che l’azione avverso il silenzio possa essere proposta fintanto che perdura l’inadempimento "e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento. È fatta salva la riproponibilità dell’istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti". Il ricorso avverso il silenzio inadempimento in esame avrebbe pertanto dovuto essere proposto entro oltre un anno dalla scadenza del termine per provvedere e cioè entro il 2.8.2010, ove si ritenga che detto termine abbia natura sostanziale, e quindi nel computo debba essere compresa la sospensione feriale dei termini, come indicato da una parte della giurisprudenza (TAR Puglia, Bari I, 7,6,2005 n. 2770; TAR Campania, Napoli, IV, 6.6.2006 n. 6747; TAR Sicilia, Palermo, II 25.9.2009 n. 1539), oppure, al massimo, entro il 15.11.2010 ove si aderisca all’opposta tesi della natura processuale del termine in parola cui la Sezione ha aderito (T.A.R. Lazio, sez. II, 21.12.2010 n. 39722).

Il ricorso in parola va pertanto dichiarato irricevibile.

Sussistono tuttavia motivi d’equità per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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