Cass. civ. Sez. III, Sent., 29-03-2012, n. 5047 Opposizione agli atti esecutivi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Nel gennaio del 2008 I.A. e S.P. convennero in giudizio gli odierni resistenti dinanzi al tribunale di Firenze affinchè l’adito giudice, designato in sede di rinvio da questa corte di legittimità a seguito della cassazione della sentenza del medesimo tribunale n. 30/02, accogliesse l’opposizione agli atti esecutivi, nel procedimento di espropriazione immobiliare da essi proposto nel dicembre del 2000.

I convenuti dedussero, in limine, l’inammissibilità/improcedibilità del giudizio in quanto introdotto con citazione e non con ricorso, e comunque oltre il termine annuale di cui all’art. 392 c.p.c., comma 1.

Il tribunale fiorentino, accogliendo l’eccezione preliminare, dichiarò inammissibile l’atto di riassunzione per tardività (ultra annuale) del deposito della citazione in riassunzione (riassunzione che avrebbe dovuto, oltre tutto, seguire la forma del ricorso ai sensi dell’art. 394 c.p.c.).

La sentenza è stata impugnata da I.A. e S. P. con ricorso per cassazione articolato in un unico, complesso motivo.

Resistono con controricorso la Cassa di risparmio di Firenze, la Sagrantino srl (ultima cessionaria dei crediti della CFT Finanziaria) e la Sirah spa.

La Cassa di Risparmio di Firenze ha depositato memoria illustrativa.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Con il primo ed unico motivo, si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 392, 394 e 618 c.p.c., della L. n. 142 del 1969, art. 1.

Il motivo si conclude con i seguenti quesiti di diritto:

1) Dica la Corte di cassazione se la riassunzione del procedimento di opposizione agli atti esecutivi innanzi al giudice del rinvio ai sensi dell’art. 392 c.p.c. debba farsi con ricorso, come nella fattispecie ha ritenuto il tribunale di Firenze, oppure, come sostengono i ricorrenti, debba farsi con citazione, nelle dorme processuali del rito ordinario applicabile nella fattispecie ai sensi degli artt. 392, 394 e 618 c.p.c.;

2) Dica ancora la Corte se la sospensione dei termini processuali disposta dalla L. 11 ottobre 1969, n. 142, art. 1 debba essere esclusa nel giudizio di rinvio in materia di opposizione agli atti esecutivi, come nella fattispecie ha ritenuto il tribunale di Firenze, o se, come sostengono i ricorrenti, detta sospensione debba, invece, essere applicata, operando 1’eccezione al principio generale della sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, stabilita dalla stessa L. n. 742 del 1969, art. 3 in relazione all’art. 92 dell’ordinamento giudiziario con riguardo alla fase sommaria e cautelare dell’opposizione esecutiva innanzi al giudice dell’esecuzione intrinsecamente caratterizzata dal requisito dell’urgenza, e non anche al successivo giudizio di merito (che debba eventualmente proseguire innanzi al tribunale in sede di rinvio.

Il motivo – al di là dei problematici profili di ammissibilità che il doppio (e non del tutto omogeneo) quesito presenta – è privo di pregio.

Da un canto, difatti, il giudice territoriale ha, nella specie, del tutto correttamente individuato nel ricorso e non nella citazione l’atto introduttivo del giudizio di rinvio, atteso il consolidato principio espresso più volte da questa corte di legittimità a mente del quale la forma dell’atto di riassunzione di un procedimento in cui la corte di cassazione abbia pronunciato sentenza di annullamento con rinvio è necessariamente quella dell’atto che introduce il giudizio riassunto: al di là ed a prescindere dalla questione (improponibile nel caso di specie) della distinzione tra la fase sommaria e cautelare e quella di merito ( art. 618 c.p.c., comma 2 nuovo testo, inapplicabile nella specie, ratione temporis) e delle relative forme introduttive del giudizio.

Dall’altro, il tribunale fiorentino, applicando correttamente un principio di diritto già predicato, di recente, da questa corte regolatrice (Cass. 2140/2006; 12250/07; 5059/09) ha escluso l’applicabilità della sospensione dei termini nel caso de quo, trattandosi di opposizione agli atti esecutivi come tale esclusa dal novero dei procedimenti indicati dalla L. n. 742 del 1969.

Il ricorso è pertanto rigettato.

La disciplina delle spese segue – giusta il principio della soccombenza – come da dispositivo.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in complessivi Euro 4200, di cui Euro 200 per spese generali, per ciascuno dei controricorrenti.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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