Cass. civ. Sez. III, Sent., 30-03-2012, n. 5196 Quota di partecipazione sociale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Tamoil Italia S.p.A. propone ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che, pronunciandosi in merito ad una complessa vicenda di patti parasociali del 6 marzo 1996, accedenti alla cessione, in favore di essa Tamoil Italia, dell’80% delle quote della CPD s.r.l., poi denominata Feltam s.r.l., ha dichiarato l’avvenuto trasferimento, a seguito dell’esercizo dell’opzione di vendita da parte dei titolari, del residuo 20%, condannando la Tamoil Italia S.p.A. a pagare a F.E., alla società semplice Villa Anziani I di Feliciani Enzo & C, a F.D., alla società semplice Villa Anziani III di Feliciani Dino & C, a R.G., a F.R. ed alla società semplice Villa Anziani II di Feliciani Rita & C. la somma di Euro 3.604.869,15, oltre interessi contrattuali dal 23/10/2002, a titolo di prezzo del trasferimento.

Resistono con controricorso, proponendo tre motivi di ricorso incidentale, F.E., F.D., R. G. e le società semplici Villa Anziani I e Villa Anziani III. Resistono pure con controricorso illustrato da successiva memoria, proponendo due motivi di ricorso incidentale, F.R. e la società semplice Villa Anziani II. I procuratori dei controricorrenti hanno presentato brevi osservazioni scritte alle conclusioni del pubblico ministero, ai sensi dell’art. 379 cod. proc. civ., u.c..

Motivi della decisione

1.- Preliminarmente si rileva che i ricorsi incidentali proposti in seno a quello principale iscritto al n.r.g. 18610 del 2010 vanno trattati unitamente a quest’ultimo.

2.- Con il primo motivo di ricorso principale la Tamoil Italia S.p.A., sotto il profilo dell’omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, si duole del fatto che la Corte di Appello non abbia tenuto conto nella sua motivazione che essa aveva chiesto la risoluzione degli accordi inter partes ex art. 1467 cod. civ., non solo sotto il profilo della presupposizione, "bensì anche sul presupposto della configurabilità dell’azzeramento del valore di Feltam quale avvenimento straordinario e imprevedibile rilevante ai sensi della norma stessa". 2.1.- Il primo motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.

La ricorrente assume di avere chiesto la risoluzione degli accordi inter partes ex art. 1467 cod. civ. non solo sotto il profilo della presupposizione, "bensì anche sul presupposto della configurabilità dell’azzeramento del valore di Feltam quale avvenimento straordinario e imprevedibile rilevante ai sensi della norma stessa". Essa, tuttavia, non riporta testualmente il contenuto della propria citazione in data 2/7/03 (nè della stessa opzione di vendita), così precludendo al collegio l’esame diretto delle proprie difese sul punto.

3.- Con il secondo motivo la ricorrente principale, sotto il profilo della violazione e falsa applicazione delle norme sulla risoluzione dei contratti ed in particolare dell’art. 1476 cod. civ., si duole dell’interpretazione dell’art. 1476 seguita dalla Corte di Appello, assumendo la rilevanza del venir meno della presupposizione, anche quando si tratti di "fatti imputabili ad una sola parte, che pure sono imprevedibili per la parte che a tali fatti è soggetta". 3.1.- Il secondo motivo è infondato. La Corte di Appello afferma che (pag. 6) "ove pure si ritenesse esperibile il rimedio della risoluzione per eccessiva onerosità a fronte del venir meno di una condizione inespressa o presupposta, peraltro desumibile dal contratto in via di interpretazione, è certo comunque che tale condizione potrebbe solo risultare esterna all’ambito della volontà e dell’attività delle parti e da esse indipendente (…)";

Tale affermazione è coerente con la giurisprudenza di questa Corte (si veda Cass. 18 settembre 2009 n. 20245, Cass. 24 marzo 2006, n. 6631) e non merita quindi censura, nè le considerazioni svolte dalla società ricorrente inducono il Collegio – che a tale giurisprudenza aderisce con convinzione – a modificare il proprio orientamento.

4.- Con il terzo motivo, sotto il profilo del vizio di motivazione, la ricorrente principale si duole che la Corte di Appello abbia ritenuto che l’azzeramento del valore della società sia riconducibile "all’ambito della volontà e dell’attività delle parti", da intendersi riferito, secondo buona fede, alla sola parte ricorrente.

4.1.- Il terzo motivo è infondato. La tesi da cui muove la ricorrente, secondo cui il 2venir meno della condizione presupposta (…) deve essere considerata come riferita alla sola parte, dalla quale la stessa sopravvenuta mancanza sia invocata (…)" non è conforme ai pensiero del giudice di merito nè alla già citata giurisprudenza di questa Corte.

5.- Con il quarto motivo, sotto il profilo dell’omessa motivazione, la ricorrente principale si duole della motivazione per relationem rinvenibile a pag. 7 ove, respingendo il primo motivo di appello incidentale di Tamoil, la Corte osserva che il tema della insussistenza di alcun diritto degli appellanti per effetto dell’avvenuta alienazione ad altra società, in data 30/6/98, delle partecipazioni detenute dagli stessi appellanti nella Feltam e della conseguente cessazione dei patti parasociali, siccome non contestualmente trasferiti, è già stato "espressamente esaminato dal Tribunale nella sentenza impugnata (pag. 7), con una soluzione (essere stata la cessione delle quote posta nel nulla, per quanto statuito dal Tribunale di Roma con sentenza n. 20296/2000) che non ha formato oggetto di alcuna specifica censura (…)". 5.1.- Il quarto motivo, anche a prescindere dalla sua inammissibilità per la mancata citazione testuale del motivo di appello incidentale disatteso, è comunque infondato, in quanto, a parte che la motivazione per relationem è ammissibile, ove risulti con sufficiente chiarezza e precisione il ragionamento del giudice (Cass. 17 febbraio 2011 n. 3920) la Corte di Appello si limita ad affermare il passaggio in giudicato della sentenza impugnata sul punto, senza rinviare alla motivazione della sentenza citata del Tribunale di Roma.

6.- Con il quinto motivo la ricorrente principale, sotto il profilo della motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria, si duole del rigetto del secondo motivo di appello incidentale, motivato con il passaggio in giudicato della sentenza della Corte di Appello di Roma n. 2042/2004, "che ha dichiarato illegittime, e quindi annullato (…) le Delib. assembleari di Feltam s.r.l. del 2 e 30 ottobre 1998 (…) con le quali, in violazione delle previsioni di cui all’art. 2 dei Patti parasociali, era stato (…) in definitiva realizzato un disegno di totale esclusione dei soci di minoranza dalla gestione della società". 6.1.- Il quinto motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, non essendo riportato il tenore del secondo motivo di appello incidentale ed essendo perciò impossibile valutare la congruità della motivazione della Corte di Appello.

7.- Con il primo motivo di ricorso incidentale, sotto il profilo della nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., E. e F.D., R.G. e le società Villa Anziani I e Villa Anziani III, si dolgono della mancata pronuncia sulla domanda di condanna della Tamoil Italia al pagamento della ulteriore somma di Euro 1.545.775,40, a titolo di interessi sulla somma liquidata dal 29 marzo 1996 al 31 ottobre 2002. 7.1.- Il mezzo è infondato, in quanto la Corte di appello, avendo deciso sul capitale e sugli interessi (che ritiene dovuti dal 23/10/02), ha implicitamente disatteso la domanda di condanna al pagamento di ulteriori interessi dal 1996 all’ottobre 2002. 8.- Con il secondo motivo i medesimi ricorrenti incidentali, in via subordinata, censurano la sentenza, in relazione all’art. 360 cod. proc. civ.,, nn. 4 e 5, difettando qualsiasi motivazione, in fatto ed in diritto, in ordine al rigetto della domanda.

8.1.- Il mezzo è infondato.

Va premesso che questa Corte ha affermato che la conformità della sentenza a modello di cui all’art. 132 cod. proc. civ., n. 4, e l’osservanza degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non richiedono che il giudice del merito dia conto di tutte le prove dedotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente e necessario che egli esponga in maniera concisa gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della sua decisione (Cass. 28 ottobre 2009 n. 22801). Ne consegue che, allorquando egli ritenga di concedere gli interessi legali con una determinata decorrenza, non deve anche motivare, in diritto, sul perchè non ritenga di concederli con decorrenza diversa.

9.- Con il terzo motivo di ricorso incidentale si deduce, quanto al rigetto della medesima domanda, la violazione o falsa applicazione degli artt. 1362 e 1367 cod. civ..

9.1.- Il mezzo è fondato. I ricorrenti incidentali assumono che "la chiara ed inequivoca formulazione letterale dell’art. 3 dei Patti Parasociali (…) può condurre solo e soltanto alla conclusione interpretativa per cui le parti avevano espressamente e chiaramente convenuto che ii prezzo fosse maggiorato da un’ulteriore somma di denaro determinata e calcolata, per il periodo decorrente dalla Data di Esecuzione e sino alla data di esercizio del diritto di opzione, con riferimento al tasso prime rate ABI diminuito di un punto e mezzo e con capitalizzazione annuale, da applicare all’importo di L. 6.980.000.000". In effetti il citato art. 3 prevede che gli interessi contrattuali decorrano dalla Data di Esecuzione (per tale dovendosi intendere, per esplicita previsione contrattuale, la data di sottoscrizione da parte di Tamoil dell’aumento di capitale) sino alla data di pagamento e d’altro canto risulta dalla produzione dell’estratto del libro soci della Feltam s.r.l. che tale aumento di capitale è avvenuto il 29/3/96. 10.- Con il primo motivo del proprio ricorso incidentale F. R. e la Società Villa Anziani II deducono il vizio di omessa motivazione quanto al rigetto della loro domanda di pagamento degli interessi convenzionali dalla Data di Esecuzione.

10.1.- Il mezzo è infondato per le medesime ragioni esposte sub 8.1. in relazione ai secondo motivo dell’altro ricorso incidentale.

11.- Con il secondo motivo i medesimi ricorrenti incidentali, deducendo violazione dell’art. 1362 cod. civ., si dolgono del rigetto implicito di quella domanda.

11.1.- Il secondo motivo è fondato per le stesse ragioni esposte sub 9.1. in relazione al terzo motivo dell’altro ricorso incidentale.

12.- Il ricorso principale, i primi due motivi del ricorso incidentale di F.E. + 4 e il primo motivo del ricorso incidentale di F.R. + 1 vanno rigettati, mentre vanno accolti per quanto di ragione il terzo motivo del ricorso incidentale di F.E. + 4 e il secondo del ricorso incidentale di F.R. + 1, con conseguente cassazione in relazione della sentenza impugnata.

La causa va perciò rinviata alla Corte di Appello di Milano, perchè il giudice di rinvio provveda alla liquidazione dei suddetti interessi, valutando anche la compatibilita dell’art. 3 dei Patti Parasociali con il disposto dell’art. 1283 cod. civ., in tema di capitalizzazione degli interessi.

Il giudice di rinvio provvedere anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

la Corte, decidendo sui ricorsi riuniti, rigetta il principale, i primi due motivi dell’incidentale di F.E. + 4 ed il primo motivo dell’incidentale di F.R. + 1, accoglie per quanto di ragione il terzo motivo del ricorso incidentale di F.E. + 4 ed il secondo dell’incidentale di F. R. + 1, cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Milano in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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