Cass. civ. Sez. III, Sent., 30-03-2012, n. 5195 Decreto ingiuntivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Comune di Guardia Lombardi propone ricorso per cassazione illustrato da successiva memoria, affidato a tre motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che, in riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Sant’Angelo dei Lombardi, ha rigettato l’opposizione a decreto ingiuntivo per il pagamento della somma di Euro 317.187,78 proposta dal Comune nei confronti del Condominio (OMISSIS).

Il decreto ingiuntivo si riferiva a interventi ex L. n. 219 del 1981 e successive modificazioni in favore delle popolazioni colpite dai sismi del novembre 1980 e del febbraio 1981.

Il Condominio resiste con controricorso illustrato da successiva memoria.

Motivi della decisione

1.- Con il primo motivo, sotto il profilo della violazione di legge, il Comune ricorrente, pur consapevole dell’esistenza di un contrario indirizzo giurisprudenziale, pone la questione dell’interpretazione della L. n. 32 del 1992, art. 3, nel caso in cui le risorse non siano sufficienti a soddisfare il bisogno di tutti gli aventi diritto.

1.1.- Il primo motivo è infondato. Premesso che alla sentenza 10 maggio 2007 n. 10693 – citata dal Comune ricorrente come espressiva di un contrario indirizzo giurisprudenziale – ha fatto seguito, negli stessi termini, la sentenza 2 luglio 2010 n. 15783, occorre ribadire il principio che, in tema di interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, la L. n. 32 del 1992, art. 3, stabilisce i requisiti occorrenti per l’inserimento dei proprietari danneggiati nella graduatoria degli aventi diritto con priorità al contributo di cui alla stessa legge, escludendo ogni possibilità di deroga. Solo in tale ambito l’art. 3, comma 5, della legge riconosce al Comune il potere di deliberare criteri attuativi. Pertanto, avuto riguardo alla subordinazione, nella gerarchia delle fonti, delle deliberazioni attuative della predetta legge poste in essere dagli organi comunali, e delle deliberazioni del CIPE – destinatario, ai sensi della L. n. 32 del 1992, art. 2, comma 4, di determinati compiti in tema di riparto dei fondi da erogare – , ai vincoli posti dalla legge stessa, è illegittima la deliberazione comunale che fissi, in ciò adeguandosi a delibere del CIPE, requisiti ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge (nella specie, quello di risiedere, all’epoca del sisma, nell’immobile danneggiato dall’evento calamitoso).

Il riferimento alle "abitazioni", contenuto nella L. n. 32 del 1992, art. 3, deve d’altro canto intendersi nel senso di "immobili adibiti ad uso abitativo" e non già – come vorrebbe il ricorrente – nel senso di "effettiva e duratura occupazione dell’immobile da parte del proprietario", così da legittimare la deliberazione comunale che fissi l’ulteriore requisito (non previsto dalla legge) della residenza nel territorio comunale.

2.- Con il secondo motivo, sotto il profilo della violazione di legge, si duole dell’accoglimento della domanda di condanna, pur non essendovi prova dell’esistenza di fondi.

Con il terzo motivo la medesima censura è mossa sotto il profilo del vizio di motivazione.

2.1.- Il secondo e terzo motivo sono inammissibili, non risultando che il Comune abbia mai dedotto nel giudizio di merito, e non lo fa del resto nemmeno in questa sede, la mancanza di fondi.

3.- Il ricorso va quindi rigettato, con la condanna del Comune ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 8.20,00, di cui Euro 8.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna il Comune ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 8.200,00, di cui Euro 8.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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