Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 01-07-2011) 17-10-2011, n. 37391

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- Con sentenza del 230 ottobre 2009 il GIP di Verbania applicava a B.E. la pena concordata ex art. 444 c.p.p. per due episodi di violenza privata, così qualificata la condotta dell’imputato che, in concorso con il figlio, in due diverse occasioni aveva chiuso in casa la nuora I.E., strappandole di mano il telefono cellulare ed impedendole di uscire di casa per chiedere soccorso; la donna pativa costanti maltrattamenti da parte del marito B.C., e la condotta delittuosa aveva lo scopo di non consentirle di denunciare il marito.

Avverso detta sentenza propone ricorso il Procuratore Generale, deducendo l’erronea applicazione della legge penale, atteso che la condotta contestata andava più correttamente qualificata come integrante i reati di sequestro di persona e concorso in maltrattamenti, di modo che l’accordo delle parti avrebbe dovuto essere disatteso.

Il 14 giugno 2011 è stata depositata memoria difensiva.

2.- Il ricorso è fondato, atteso che dalla stessa formulazione dei due capi di imputazione contestati risulta all’evidenza come fosse macroscopicamente sbagliata la qualificazione giuridica dei fatti, integranti chiaramente i reati di sequestro di persona e concorso in maltrattamenti, che il GIP avrebbe dovuto rilevare, rifiutando di ratificare l’accordo delle parti basato su un presupposto evidentemente errato.

La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio, e gli atti vanno trasmessi al GIP del Tribunale di Verbania per il prosieguo.

P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al GIP del Tribunale di Verbania per il prosieguo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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