T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 16-11-2011, n. 1572

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

che la Società ricorrente, con nota prodotta in data odierna, ha chiesto che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere, poiché il Ministero ha adottato il provvedimento di discarico totale della cartella impugnata;

che pertanto deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio;

che le spese possono essere compensate, come da esplicita richiesta di parte ricorrente;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando dichiara l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.

Spese compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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