Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 30-06-2011) 17-10-2011, n. 37390 Associazione per delinquere

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

R.V. ricorre avverso l’ordinanza del Tribunale del Riesame di Reggio Calabria del 22 aprile 2010, che aveva confermato il provvedimento cautelare carcerario emesso nei suoi confronti da quel GIP, per taluni episodi di spaccio nonchè per il reato di partecipazione all’associazione per delinquere D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74, costituita fra D.R.G., C. R., T.V. ed esso stesso ricorrente, operante nella zona ricompresa tra i comuni di Paola e Sinopoli.

La cautela era stata disposta sulla base del risultato dell’intercettazione di conversazioni che il Tribunale assume intercorse anche tra l’odierno ricorrente ed il D.. Quanto alle esigenze cautelari, erano state ritenute sussistenti ai sensi dell’art. 275 codice di rito, comma 3. Deduce il ricorrente l’insussistenza di un quadro indiziario accettabile.

A suo avviso non c’era infatti prova di alcuna conversazione diretta con il D., che non conosceva il suo nome, tanto che nelle telefonate intercettate lo identifica come " Ce., il fratello di S.", nè il suo numero di telefono, tanto che aveva chiesto a Co.Pi. di contattarlo per suo conto.

Del resto, aggiunge il ricorrente, la verifica peritale di una conversazione in virtù della quale era stato formulato il capo di imputazione "Y" della rubrica, aveva consentito di accertare che la voce registrata non apparteneva a lui, tanto che l’ordinanza cautelare era stata revocata con riferimento al suddetto capo di imputazione, sostanzialmente indebolendo anche il quadro indiziario per il reato associativo, atteso che proprio da questa unica telefonata sarebbe risultato lo stretto rapporto che l’ordinanza impugnata aveva ritenuto sussistente tra lui ed il D..

Il ricorso è fondato.

Infatti dalla stessa motivazione dell’ordinanza impugnata emerge come l’appartenenza del R. all’associazione per delinquere, sia stata desunta dalla circostanza che il predetto era abituale cliente del D. per approvvigionarsi di stupefacenti, nè le intercettazioni pare attestino altro al di fuori di ciò. Orbene, la circostanza che l’attuale ricorrente fosse abituale acquirente di stupefacente dal D., non vale a dimostrare che fosse intraneo al sodalizio illecito di cui il predetto era capo incontrastato, tanto più che il D. non conosceva nè il suo nome nè il suo numero telefonico, come lo stesso Tribunale riconosce, e tale circostanza certamente contraddice sul piano logico l’esistenza di un rapporto di affiliazione del ricorrente a quel sodalizio. L’ordinanza impugnata va pertanto annullata, con rinvio al Tribunale di Reggio Calabria, che provvedere a nuovo esame della efficacia dimostrativa e coerenza del quadro indiziario.

P.Q.M.

La Corte annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Tribunale del riesame di Reggio Calabria.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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