T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 16-11-2011, n. 1571 Armi da fuoco e da sparo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato:

– che la licenza di porto d’armi è un provvedimento ampliativo che permette l’utilizzo di un mezzo in tutti gli altri casi vietato dall’ordinamento;

– che secondo il prevalente, condivisibile, orientamento giurisprudenziale (cfr. ex multis, Consiglio di Stato, sez. VI – 5/4/2007 n. 152; sez. IV – 8/5/2003 n. 2424; sez. IV – 30/7/2002 n. 4073; sez. IV – 29/11/2000 n. 6347), in materia di rilascio (o di revoca) del porto d’armi, l’autorità di pubblica sicurezza – nel perseguire la finalità di prevenire la commissione di reati e/o fatti lesivi dell’ordine pubblico – esercita un’ampia discrezionalità nel valutare l’affidabilità del soggetto di fare buon uso delle armi;

– che l’ampio raggio di apprezzamento si estende all’indagine sulle circostanze che consiglino l’adozione di provvedimenti di sospensione o di revoca di licenze di porto d’armi già rilasciate;

– che l’atto autorizzatorio può intervenire soltanto in presenza di condizioni di perfetta e completa sicurezza ed a prevenzione di ogni possibile "vulnus" all’incolumità di terzi, cui può contribuire ogni aumentata circolazione di armi d’offesa;

Atteso:

– che in definitiva il provvedimento di rilascio del porto d’armi e l’autorizzazione a goderne in prosieguo richiedono che l’istante sia una persona esente da mende e al disopra di ogni sospetto e/o indizio negativo e nei confronti della quale esista la completa sicurezza circa il corretto uso delle armi, in modo da scongiurare dubbi e perplessità sotto il profilo dell’ordine pubblico e della tranquilla convivenza della collettività (cfr. sentenze brevi Sezione 12/6/2009 n. 1222; 31/7/2009 n. 1725; 19/11/2009 n. 2245; 28/12/2009 n. 2636; 14/1/2011 n. 42);

– che non ostano al diniego dell’autorizzazione fatti che, pur non assumendo o non avendo più rilievo nell’ambito dell’ordinamento penale, siano tuttavia considerati tali da far ritenere il richiedente non affidabile, ai fini del rispetto da parte sua della sicurezza pubblica, nell’espletamento dell’attività da autorizzare;

Tenuto conto:

– che, venendo ora a fare concreta applicazione di siffatti criteri ermeneutici alla fattispecie all’esame, il Tribunale deve concludere che la vicenda controversa è stata oggetto di congrua valutazione da parte degli organi preposti alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica;

– che l’atto impugnato rappresenta l’assenza del pieno affidamento in capo al ricorrente, che scaturisce dalla condotta sfociata in molteplici segnalazioni all’autorità giudiziaria;

– che gli episodi riguardano una pluralità di reati (gioco d’azzardo, truffa e falso in scrittura privata, furto e truffa, omesso versamento delle trattenute sui compensi dei dipendenti);

– che le segnalazioni – seppur datate e non sfociate in ulteriori provvedimenti del giudice penale – si accompagnano (e si saldano) alla nota dei Carabinieri di Orzinuovi del 20/9/2010, nella quale si descrive parte ricorrente come persona di scarsa stima e reputazione, che è stata più volte notata accompagnarsi a pregiudicati della zona;

– che le riferite circostanze hanno prudentemente indotto a sottrarre al ricorrente la disponibilità di armi;

Evidenziato:

– che in linea generale questo Tribunale – valorizzando anche la semplice denuncia o segnalazione – fa applicazione del principio per cui ogni plausibile negligenza deve indurre a particolare cautela circa il cattivo uso armi durante eventuali future manifestazioni di irresponsabilità;

– che, in altri casi, il Collegio ha ravvisato che la titolarità della licenza da molti anni e così pure un’eventuale condotta di vita irreprensibile non sono idonee a controbilanciare un comportamento che assume valore ostativo, poiché quest’ultimo ben può rappresentare la spia di una trascuratezza diffusa che consiglia l’adozione di misure preventive efficaci;

– che le fattispecie di reato oggetto di segnalazione nel caso specifico e l’attuale condotta di vita insinuano dubbi sul requisito dell’affidabilità, che in una materia delicata come quella afferente all’uso delle armi deve sussistere in maniera piena e limpida;

– che in proposito il provvedimento è adeguatamente motivato e fa seguito ad un’attività istruttoria condotta in modo sufficientemente articolato;

Considerato:

– che in definitiva il ricorso è infondato e deve essere respinto;

– che le spese di giudizio seguono la soccombenza e possono essere liquidate come da dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando respinge il ricorso in epigrafe.

Condanna il ricorrente a corrispondere all’amministrazione resistente la somma di Euro 2.000, a titolo di compensi ed onorari di difesa, oltre alle spese generali.

La presente sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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