Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 30-06-2011) 17-10-2011, n. 37389 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Procuratore della Repubblica di Palermo ricorre avverso l’ordinanza del 21 gennaio 2011, con cui quel Tribunale della Libertà aveva annullato il provvedimento cautelare carcerario emesso da quel GIP a carico di V.M. in relazione all’ipotizzata sua partecipazione, con funzione apicale, ad associazione per delinquere D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74, operante in Palermo, non ritenendo sussistenti gravi indizi di colpevolezza a carico del predetto.

Deduce il ricorrente la grave sottovalutazione di elementi indiziari di cui pure il Tribunale da conto, svilendo in particolare il valore indiziante del reperimento in casa degli anziani genitori, che convivono con un fratello disabile, di ben 13 panetti di sostanza stupefacente e della somma di contante di Euro 7.000,00=, e quello della sicura consegna all’indagato da parte di C.F. (in ipotesi associato) di somme di denaro ricavate dall’attività di spaccio.

Il ricorso è fondato e l’ordinanza impugnata va annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale della Libertà di Palermo, atteso che è evidente il vizio di contraddittorietà ed illogicità della motivazione in cui il Tribunale è incorso, per un verso dando conto di elementi che sembrerebbero confortare l’ipotesi provvisoria di accusa, per l’altro svilendone senza adeguata motivazione la valenza dimostrativa, senza tener conto che nel caso di specie di indizi si parla e non di prove, e di essi era necessaria più compiuta disamina.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Palermo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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