T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 16-11-2011, n. 1569 Esercizi pubblici

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato:

– che l’obbligo di licenza previsto dall’articolo 88 del testo unico di cui al R.D. 18/6/1931 n. 773, e successive modificazioni è stato esteso ai titolari/gestori delle sale ove si installano gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera b) del predetto testo unico (art. 2 comma 2quater del D.L. 25/3/2010 n. 40 conv. in L. 22/5/2010 n. 73);

– che l’atto impugnato si fonda sul divieto di ubicazione delle sale per l’esercizio del gioco attraverso apparecchi videoterminali, in aree individuate dal Comune di Brescia quali oggetto di riqualificazione (compresa la zona della stazione ferroviaria ex art. 7 comma 2 del regolamento richiamato dall’amministrazione);

– che il regolamento comunale vigente (approvato con D.C.C. 13/9/2010 n. 153), non impugnato né specificamente contestato sul punto, definisce all’art. 2 la sala pubblica da gioco, quale "un esercizio composto da uno o più locali, in cui siano messi a disposizione della clientela una gamma di giochi leciti (biliardo, apparecchi automatici o semiautomatici da gioco di vario tipo, bowling ecc.) e/o altre apparecchiature per intrattenimento, ad esclusione di quelle che possano configurarsi quale forma di spettacolo";

– che la licenza di polizia può essere certamente rilasciata al soggetto incaricato dal concessionario che sia in possesso dei requisiti di moralità ed affidabilità, e tuttavia l’individuazione del locale idoneo costituisce ulteriore presupposto inderogabile (sia pur implicito) per l’emissione del titolo;

– che la norma regolamentare non distingue le sale pubbliche da gioco (soggette a licenza ex art. 86 del TULPS) dagli esercizi dedicati al gioco con apparecchi videoterminali (che esigono la licenza ex art. 88), in quanto comprende ogni tipologia di strumento dedicato all’intrattenimento (salvi gli spettacoli), come si desume dall’uso della locuzione e/o;

– che pertanto la disposizione non circoscrive il divieto alle attività del primo tipo, ma lo estende ad ogni iniziativa che contempli l’apertura di un locale destinato ad ospitare apparecchi da gioco;

– che l’atto impugnato non rivela nella sostanza alcuna contraddittorietà ed è irrilevante sul punto l’erroneo richiamo dei riferimenti normativi;

– che in definitiva il ricorso è infondato e deve essere respinto;

– che le spese di giudizio possono essere compensate, in ragione della natura interpretativa della questione principale;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) il T.A.R. per la Lombardia – Sezione staccata di Brescia – definitivamente pronunciando respinge il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

La presente sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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