Cass. civ. Sez. III, Sent., 30-03-2012, n. 5191 Responsabilità civile

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il 19 giugno 2007 il Tribunale di Ragusa rigettava la domanda di risarcimento danni proposta da O.C. e T. M., rispettivamente figlia e moglie di Oc.Ca., le quali avevano convenuto in giudizio Ci.Gr. e la SAI Fondiaria s.p.a. a seguito di un sinistro stradale verificatosi verso le 12, 15 del 7 ottobre 2002, per investimento dell’ Oc., che procedeva alla guida della propria autovettura da parte dell’autocarro guidato dal Ci. e di proprietà della Es.Tram, che ne aveva invaso la corsia opposta.

Nell’occasione il Tribunale accoglieva parzialmente la riconvenzionale proposta dalla ES Tram contro le attrici e la Norditalia Assicurazioni s.p.a. (ora CARIGE Assicurazioni). Su gravame principale delle originarie attrici, di cui la T. nelle more decedette, e incidentale della ES Tram, in contumacia del Ci. e della CARIGE la Corte di appello di Catania confermava integralmente la sentenza di primo grado il 12 ottobre 2009.

Avverso siffatta decisione propone ricorso per cassazione O. C., nella qualità di erede della T. ed in proprio, affidandosi ad un unico articolato motivo. Resistono con controricorso Ci.Gr., la ES Tram s.r.l., la Fondiaria SAI. Non risulta aver svolto attività difensiva la intimata CARIGE Assicurazioni.

I resistenti Ci. ed ES TRAM hanno depositato memoria.

Il Collegio ha raccomandato una motivazione semplificata.

Motivi della decisione

Nell’unico ed articolato motivo (violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione agli artt. 2054 e 2697 c.c., artt. 115 e 115 c.p.c. ed in relazione agli artt. 140 e 141 C.d.S., in estrema sintesi, la ricorrente si duole che il giudice dell’appello abbia attribuito la responsabilità esclusiva dell’incidente al defunto congiunto e non abbia, invece, ritenuto la responsabilità concorrente del Ci., violando, in tal modo, sia l’art. 2054 che l’art. 2697 c.c..

In realtà, come appare evidente dallo stesso contenuto della censura, la stessa sembra più incentrata su di un vizio di motivazione nel senso che il giudice dell’appello avrebbe, erroneamente, ritenuto sufficiente la ricostruzione della vicenda operata dal CTU del P.M., in sede penale e le dichiarazioni rese dallo stesso conducente, che con la sua condotta avrebbe violato le norme di cui agli artt. 140 e 141 C.d.S..

A fronte del contenuto della censura va posto in rilievo che il giudice dell’appello ha respinto il gravame della O. in base a questi elementi acquisiti: a) il decreto di archiviazione non è stato ritenuto connotato di giudicato, ma è stato utilizzato solo per la ricostruzione del sinistro; b) la ricostruzione è stata fondata sulla base delle risultanze di fatto tratte dal rapporto della polizia stradale e la CTU effettuata nella sede penale è stata valorizzata con riferimento alla velocità dei veicoli, tenuto conto che anche se la velocità fosse stata contenuta nei 65 KMh, la velocità dell’ Oc. non era da ritenersi congrua, perchè si affrontava una curva con asfalto reso viscido a causa di leggera pioggia.

E ciò in considerazione del valore di fede privilegiata attribuita al rapporto della Polstrada, che non è stata inficiata per quanto da essa accertato e pur tradottasi nella irrogazione di sanzioni elevate a carico del Ci.. Ma se questa è la prima ratio decidendi, il giudice dell’appello ne ha aggiunta un’ altra, ossia che non erano specifici i motivi del gravame ex art. 342 c.p.c.. Infatti, le argomentazioni svolte non erano idonee ad incrinare la fondatezza del convincimento del giudice di primo grado, in quanto l’ O. sbandò all’uscita della curva da cui il Ci. era ancora lontano e, quindi, non era visibile e le tracce di frenata del mezzo condotta dal Ci. furono rinvenute nella carreggiata di sua pertinenza. Queste circostanze di fatto, la scarsa specificità dei motivi di appello sono gli unici e concreti nonchè dirimenti elementi che hanno condotto il giudice del gravame ad attribuire, in modo logico e congruo, in via esclusiva la responsabilità dell’ O., per cui la sentenza va confermata in ogni sua parte e il pedissequo ricorso non merita accoglimento.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio a favore di ciascuna delle parti costituite per Ci. ed ES TRAM che liquida in Euro 2.100,00, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori come per legge; in Euro 1.700,00 per Fondiaria, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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