T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 16-11-2011, n. 2761 Università

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso ritualmente notificato e depositato l’associazione studentesca coordinamento per il diritto allo studio e 21 studenti iscritti all’Università di Pavia hanno impugnato gli atti indicati in epigrafe, con cui l’ateneo ha approvato il bilancio preventivo per l’anno 2010. Nelle more del giudizio, sono sopraggiunti gli atti di approvazione del bilancio consuntivo, che sono stati impugnati con motivi aggiunti riproduttivi delle censure svolte con il ricorso principale.

Le doglianze investono i criteri con cui l’Università ha disciplinato gli oneri contributivi a carico dei propri studenti.

Questo Tribunale, con sentenza non definitiva n. 7130 del 2010, ha già definito il terzo e sesto motivo di ricorso, accogliendoli, e il secondo, quarto e quinto motivo, respingendoli. Tali profili sono perciò pregiudicati, e le motivazioni che hanno sorretto le relative decisioni sono immediatamente traslabili ai corrispondenti motivi aggiunti.

Resta da definire il primo motivo (comune al ricorso principale ed a quello per motivi aggiunti), con cui i ricorrenti denunciano la violazione dell’art. 5 del d.P.R. n. 306 del 1997, secondo il quale "la contribuzione studentesca non può eccedere il 20% dell’importo del finanziamento ordinario dello Stato, a valere sul fondo di cui all’art. 5, comma 1, lett. a) e comma 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537".

I ricorrenti sostengono che tale limite sia stato superato, con riferimento all’anno 2010.

Il Tribunale ha disposto una duplice verificazione, che, con accertamento esente da vizi logici e congruamente motivato, ha acclarato che l’eccedenza è pari all’1,331%.

È perciò pacifico che con gli atti impugnati l’Università abbia violato, per tale misura, l’art. 5 del d.P.R. 306/97.

La difesa dell’ateneo eccepisce, tuttavia, l’illegittimità costituzionale di tale disposizione, poiché essa lederebbe l’autonomia finanziaria e contabile dell’Università, in modo manifestamente irragionevole. Difatti, a causa del progressivo taglio ai finanziamenti statali destinati a costituire il parametro di riferimento per il computo della contribuzione studentesca, quest’ultima verrebbe a ridursi progressivamente, in danno dell’efficienza stessa del servizio.

Va premesso che l’art. 5 in questione è norma di regolamento di delegificazione: posto che le censure mosse attengono non già alla scelta di delegificare operata dalla legge, ma al contenuto concreto che la norma secondaria ha assunto a seguito di ciò, la questione di costituzionalità è inammissibile, in quanto non investe un atto avente forza di legge.

Essa, peraltro, può venire convertita in doglianza di cui questo Tribunale può direttamente conoscere, ai fini dell’eventuale disapplicazione di una disposizione regolamentare applicabile in giudizio.

I rilievi formulati dalla resistente non sono tuttavia condivisibili.

È vero che la Costituzione garantisce l’autonomia finanziaria e contabile degli atenei, ma con ciò non si può pretermettere la normativa statale dalla disciplina, che è certamente di spettanza, attinente al diritto allo studio, la quale ultima include l’onere economico che viene a gravare sullo studente. È perciò di competenza dello Stato la fissazione di un tetto massimo alla contribuzione, nel rispetto del quale continua ad esercitarsi l’autonomia universitaria, tenuta a collocare il livello contributivo all’interno della forcella così indicata. Proprio la circostanza per cui l’art. 5 si limita a determinare la soglia non valicabile coniuga, in altre parole, l’autonomia finanziaria dell’Università con la prerogativa statale di assicurare l’esercizio effettivo del diritto allo studio.

Quanto alla progressiva riduzione di tale soglia, conseguente al decremento dei fondi statali, essa costituisce una circostanza di fatto, inidonea ad incidere sulla legittimità della previsione normativa contestata. Inoltre, a fronte di essa, l’Università ha comunque modo di elevare la contribuzione fino al tetto del 20%, rispetto a livelli che ben potevano essere più bassi, in presenza di un maggiore afflusso di finanziamenti erariali.

Il primo motivo di ricorso è perciò fondato, e gli atti impugnati vanno annullati, nella parte in cui hanno determinato la contribuzione studentesca oltre il limite del 20%.

Sono di conseguenza fondate le domande di condanna alla restituzione dell’indebito, ove effettivamente versato, con riferimento alla quota della contribuzione studentesca eccedente la soglia del 20%, e dunque per l’1,331%; al contributo fisso di Euro 400,00 posto a carico dei dottorandi di ricerca; al contributo di Euro 300,00 a carico degli studenti extracomunitari. Tali statuizioni, peraltro, debbono pronunciarsi a favore dei soli studenti oggi ricorrenti, fermo restano l’obbligo dell’Università di attivarsi d’ufficio anche a favore degli altri studenti che abbiano versato quanto divenuto indebito, a seguito dell’annullamento degli atti impugnati.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano a carico della parte resistente in Euro 3. 000,00, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione I), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:

accoglie il primo motivo del ricorso principale e del ricorso recante motivi aggiunti, e per l’effetto annulla gli atti impugnati, per la parte in cui hanno determinato la contribuzione studentesca oltre la soglia del 20%, e quindi in eccedenza dell’1,331%;

accoglie il terzo e sesto motivo aggiunto, annullando gli atti impugnati nella parte ad essi relativi;

respinge il secondo, quarto e quinto motivo aggiunto;

condanna l’Università a restituire l’indebito conseguente alla presente pronuncia, come in motivazione.

condanna l’Università a rifondere le spese, che liquida in Euro 3.000,00, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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