Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 30-06-2011) 17-10-2011, n. 37378

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La procura generale presso la corte di appello di Ancona ha presentato ricorso avverso la sentenza 14.4.2010 del giudice di pace di Urbino, con la quale è stato dichiarato non doversi procedere nei confronti di G.B., in ordine ai reati ex artt. 594 e 612 c.p., per difetto di condizione di procedibilità, in quanto i delitti non erano stati commessi in danno dei querelanti P. C.G. e A.D.E.M., ma in danno della società Terme di Raffaello spa, di cui il P. era socio di maggioranza e la A.D.E. era legale rappresentante.

Pertanto solo la società predetta, era legittimata a presentare istanza punitiva, la cui mancanza comportava la declaratoria di improcedibilità.

Il ricorso merita accoglimento, in virtù della piena fondatezza degli argomenti esposti dal ricorrente. Il bene giuridico dell’onore tutelato dall’art. 594 c.p. ben può riguardare una persona giuridica, con riconoscimento della qualità di persona offesa, senza che possa escludersi la legittimazione di presentare querela per le persone fisiche, su cui si riflettano le espressioni ingiuriose.

Correttamente, è stato ritenuto dal ricorrente che, nel caso in esame, le parole " P. è un ladro…si è comprato i miei avvocati" colpiscono direttamente la persona nominata, che è sicuramente legittimata a presentare istanza punitiva.

Quanto al reato di minaccia, l’affermazione " P….lo mando ai cipressi" è idonea a incidere sulla libertà psichica del predetto, a cui non può essere negato l’esercizio del diritto di querela.

Tenuto conto di queste incontestabili emergenze processuali, la sentenza si pone in un ingiustificato contrasto con esse, rendendosi meritevole di annullamento, con rinvio al giudice di pace di Urbino per nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al giudice di pace di Urbino per nuovo esame.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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