T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 16-11-2011, n. 2760 Provvedimenti contingibili ed urgenti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso ritualmente notificato e depositato (R.G. 725/10) il Comune di Lacchiarella ha impugnato l’ordinanza contingibile e urgente del Sindaco di Basiglio n. 1/10, con cui veniva disposta la chiusura della strada comunale 113 per "cedimento di una tombinatura". Cessati gli effetti di tale ordinanza, il Comune di Basiglio, con delibera di Giunta n. 124 del 2009, ha istituito una zona a traffico limitato nelle vie Longobardi, Vivaldi e Manzoni dalle ore 7 alle ore 9,30 e dalle ore 18,00 alle ore 19,30, con ripercussioni, secondo il ricorrente, anche sull’accesso alla strada comunale n. 113: tale delibera è stata censurata con un primo atto recante motivi aggiunti, con domanda risarcitoria. Infine, con secondi motivi aggiunti è stata impugnata l’ordinanza n. 5 del 2011 e l’ordinanza n. 9 del 2011, applicativa della delibera di Giunta recante l’istituzione della ZTL.

A propria volta, in altro ricorso (R.G. 1146/11) i Comuni di Pieve Emanuele, Rozzano e Siziano hanno impugnato sia la delibera di Giunta n. 124 del 2009, sia l’ordinanza n. 5 del 2011.

I ricorsi sono stati riuniti, in quanto connessi.

La fattispecie a giudizio si origina dai plurimi interventi che il Comune di Basiglio ha disposto, sia direttamente in ordine all’agibilità della S.C. 113 (la cui proprietà è condivisa con il Comune di Lacchiarella), sia con riferimento a proprie vie interne, secondo modalità che i ricorrenti ritengono riverberarsi sull’accesso alla 113, e più in generale, sul traffico comune.

In precedenza, infatti, il Comune con ordinanza n. 7 del 2005, annullata da questo Tribunale con sentenza confermata in appello, aveva istituito il divieto di transito sulla strada comunanale n. 113, eccezion fatta per i propri residenti.

L’ordinanza contingibile ed urgente n. 1 del 2010 ha sortito con efficacia erga omnes il medesimo effetto: tuttavia, posto che essa ha cessato di produrre efficacia, le censure indirizzatele contro sono divenute improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, non essendo neppure in astratto prospettabile un danno patrimoniale risarcibile per il Comune di Lacchiarella, derivante da tale provvedimento.

Con i successivi atti istitutivi e applicativi della ZTL, a parere dei ricorrenti, Basiglio avrebbe ugualmente perseguito lo scopo di ostacolare la circolazione sulla 113: infatti, la chiusura di via Longobardi, per quanto del solo Comune resistente, ostacolerebbe l’utilizzo della 113 per raggiungere l’ospedale Humanitas e impedirebbe di percorrere le vie meno trafficate ai residenti dei Comuni limitrofi, tra cui i ricorrenti.

In fatto, questo Tribunale non ha necessità di accertare puntualmente gli effetti pregiudizievoli per il traffico e l’inquinamento connessi agli atti impugnati e aventi dimensione sovracomunale, in presenza di elementi che comprovano come, perlomeno in via potenziale, tali effetti debbano ritenersi verosimilmente implicati dalla ZTL.

Sul punto, la Provincia di Milano ha comprovato che a seguito della istituzione della ZTL si è verificato un significativo deflusso del traffico verso la SP 122 e la SP ex SS 35, che non può che coinvolgere i residenti dei Comuni ricorrenti e limitrofi, sia sotto il profilo di un potenziale incremento dell’inquinamento da circolazione, sia con riguardo alla necessità di percorrere strade più lunghe e trafficate per raggiungere l’Humanitas. Invece, dopo la sospensione in sede cautelare degli atti impugnati disposta da questo Tribunale, si è registrato un decremento del traffico, che ha toccato una punta del 26,4% sulla S.P. 122. Peraltro, effetti negativi sulla circolazione sono stati registrati da tutti i Comuni ricorrenti.

È da ritenere che quando l’istituzione di una ZTL si presti ad incidere sulle modalità con cui il traffico viene per effetto di essa ad incalanarsi in percorsi alternativi, anche in danno di soggetti residenti in zone limitrofe al Comune, quest’ultimo non si possa sottrarre da un’approfondita istruttoria che valuti un simile effetto, insieme agli altri enti locali interessati, al fine di contemperare gli interessi pubblici in gioco e potenzialmente confliggenti.

Infatti, ai sensi dell’art. 7 del codice della strada "i comuni, con deliberazione della Giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali urbane e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull’ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio"

È evidente che gli interessi recepiti dalla legge a fondamento dell’istituzione di una ZTL non sono suscettibili di un frazionamento territoriale che li ponga in gioco solo se legati all’area comunale, ma debbono riferirsi alla generalità dei consociati in linea potenziale incisi dall’atto, ovviamente nei soli casi in cui emergano elementi concreti che inducano a ritenere anche questi ultimi coinvolti: nel caso di specie, gli elementi indicati dalla Provincia comprovano che la ZTL ha spiegato un effetto significativo sul traffico lungo la S.P. 122; l’ingolfamento di quest’ultima rende più difficoltoso l’accesso alla strada comunale n. 113, che si raggiunge per mezzo della 122 stessa, e a cui è interessato il Comune di Lacchiarella; la S.P. 122 collega inoltre i Comuni di Rozzano e Pieve Emanuele; quanto a Siziano, lo stesso Comune resistente, nell’individuare percorsi alternativi per raggiungere da tale luogo l’Humanitas, ne indica sei, di cui tre comportanti l’accesso alla S.P. 122, ed uno alla S.P. 35, per la quale la Provincia ha attestato il medesimo fenomeno di congestione.

Tali conseguenze, legate ad un intervento sulla viabilità comunale, ma avente ad oggetto strade la cui percorrenza incide sul traffico in una dimensione sovracomunale, avrebbero potuto essere agevolmente previste dal Comune di Basiglio, ed avrebbero dovuto comportare un’adeguata istruttoria sul punto nel contraddittorio con gli altri Comuni, che è invece completamente mancata.

È dunque fondata la censura di violazione di legge ed eccesso di potere svolta sotto tale profilo con il terzo motivo di ricorso dei Comuni di Pieve Emanule, Rozzano e Siziano, e con il secondo motivo del primo atto recante motivi aggiunti reiterato nel quarto motivo del secondo analogo atto del Comune di Lacchiarella.

È invece infondato il primo motivo di ricorso proposto dal Comune di Lacchiarella con il primo atto di motivi aggiunti, con cui si sostiene che l’istituzione della ZTL costituirebbe mezzo per eludere le pronunce, sopra ricordate, con cui il giudice amministrativo aveva annullato il divieto di circolazione sulla 113, atteso che la fattispecie oggi a giudizio ha tutt’altro oggetto: essa non concerne direttamente la 113, che resta percorribile, ma piuttosto l’aggravio del traffico, anche con effetti sulla 113, connessi alla ZTL.

Anche alla luce di ciò, la domanda risarcitoria va ugualmente respinta, posto che parte ricorrente non ha neppure allegato gli estremi del danno risarcibile.

Gli ulteriori motivi di ricorso sono assorbiti.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano a carico del Comune di Basiglio in euro 3.000,00, oltre accessori di legge, a favore, separatamente, di ciascuna delle parti ricorrenti nei giudizi riuniti.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione I),

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:

dichiara improcedibile il ricorso del Comune di Lacchiarella, nella parte relativa all’ordinanza n. 1/2010.

Accoglie i ricorsi riuniti e per l’effetto annulla gli altri atti impugnati.

Respinge la domanda di risarcimento danni.

Condanna il Comune di Basiglio a rifondere le spese, che liquida in Euro 3.000,00, oltre accessori di legge, a favore di ciascuna delle parti ricorrenti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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