Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 22-06-2011) 17-10-2011, n. 37388 Falsità ideologica in atti pubblici commessa da privato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 21-6-2010 il GIP presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere dichiarava non doversi procedere – a seguito di richiesta di decreto di condanna, ex art. 129 c.p.p. – nei confronti di C.A., per il reato ascrittogli ai sensi dell’art. 483 c.p. perchè il fatto non sussiste. Nella specie il Giudice, dopo aver dato atto che emergeva – in fatto – che l’imputato, in una domanda indirizzata ad essere ammesso tra i militari dell’esercito Italiano, aveva dichiarato, allo scopo evidente di ottenere un punteggio maggiore, di aver conseguito il diploma di licenza media con un giudizio indicato come "buono", superiore a quello effettivamente conseguito, ossia quello di "sufficiente" – aveva escluso la rilevanza penale ai fini dell’ipotesi di reato ex art. 483 c.p. della mendace indicazione della valutazione ottenuta nell’esame.

– Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il PG. presso la Corte di Appello di Napoli, deducendo la inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), richiamando gli artt. 483 e 495 c.p. e D.P.R. n. 445 del 2000, artt. 46/76.

– Il ricorso deve ritenersi fondato.

Invero, come già deciso da questa Corte (sentenza Sez. 5 – del 21.6.2010, inerente ad analoga fattispecie) si ravvisa erronea interpretazione della norma contenuta nell’art. 483 c.p. laddove il giudice – dopo aver rilevato che l’art. 483 c.p. contiene una norma penale in bianco, come tale essendo necessario il riferimento ad altra disposizione – ed avendo fatto riferimento al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 46 quale norma integratrice del precetto penale (che attribuisce efficacia probatoria ai fini amministrativi alla dichiarazione del privato riguardante il titolo di studio e gli esami sostenuti) – ritiene di interpretare restrittivamente le predette disposizioni, sostenendo che l’attestazione resa dal privato nella dichiarazione sostitutiva varrebbe a provare soltanto il superamento degli esami, mentre non avrebbe rilevanza l’indicazione del giudizio riportato in quanto non richiesta dalla norma.

Tale interpretazione appare infatti contrastante con la tutela del bene giuridico tutelato dall’art. 483 c.p. e art. 46 citato, essendo collegati effetti giuridici alla indicazione di un determinato esito di un esame, quale il punteggio riportato dal candidato.

Va in tal senso evidenziato che alla stregua della giurisprudenza innanzi annoverata, nel caso specifico, il ricorso alla interpretazione estensiva del dettato normativo di cui all’art. 46 "è reso necessario dalla formula eccessivamente contratta utilizzata dal legislatore nell’indicare l’oggetto della dichiarazione sostitutiva:qualora, infatti, si ritenesse bastante la mera indicazione degli esami "sostenuti", come dovrebbe trarsi dal tenore letterale della norma se piattamente applicatoci dichiarante sarebbe legittimato ad elencare, senza alcuna specificazione (o perfino con indicazione di esito favorevole, secondo la logica della sentenza impugnata) anche gli eventuali esami sostenuti, bensì, ma con esito negativo." Pertanto appare conforme alla ratio legis ritenere che sia obbligo del dichiarante di attestare in senso veritiero anche l’esito degli esami, produttivo di effetti giuridici. Resta dunque dimostrata l’esistenza del dedotto vizio di inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, per cui la Corte deve pronunziare l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al competente Tribunale, che si atterrà ai canoni giurisprudenziali innanzi richiamati.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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