T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 16-11-2011, n. 2758 Graduatoria

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso ritualmente notificato e depositato il ricorrente ha impugnato l’atto indicato in epigrafe, chiedendone l’annullamento per violazione di legge ed eccesso di potere. Successivamente, ulteriori censure sono state sviluppate per mezzo di motivi aggiunti.

Il ricorrente espone di avere partecipato al concorso per l’ammissione al 9° ciclo della scuola di specializzazione insegnanti della scuola secondaria bandito dall’Università degli studi di Milano per l’anno accademico 20072008. All’esito delle prove, egli si è classificato al 52° posto su 30 disponibili.

Premesso che questo Tribunale ha ritenuto in sede cautelare il ricorso sprovvisto di fumus boni iuris, debbono essere esaminate le cesure una per una.

Con un unico motivo di ricorso principale, viene lamentato che la Commissione d’esame non abbia affisso l’esito delle prove orali appena esse si sono concluse e non abbia estratto a sorte i quesiti da porre ai candidati: tuttavia, tali censure si fondano espressamente sulla violazione del d.P.R. n. 487 del 1994, che è invece inapplicabile all’accesso alle scuole di specializzazione, concernendo invece l’accesso al pubblico impiego. Le censure sono perciò infondate.

Infondato è altresì il motivo relativo all’omessa indicazione dei criteri di valutazione delle prove, atteso che essi sono specificamente indicati dal bando.

Quanto ai motivi aggiunti, è inammissibile il primo motivo, concernente il fatto che la prova scritta abbia avuto per oggetto una disciplina non indicata dal bando, posto che si tratta di profilo di cui il candidato ha avuto immediata contezza, sicché esso avrebbe dovuto essere proposto entro il termine decadenziale di 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria.

Il secondo motivo riprende le censure oggetto del primo motivo del ricorso principale ed è in tale parte infondato per le medesime ragioni sopra esposte; inoltre, lamenta (unitamente al quinto motivo) che la Commissione abbia assegnato rilievo alla pregressa esperienza lavorativa dei candidati in ambito scolastico: tale censura è infondata, poiché ciò è avvenuto in esecuzione del bando, che consentiva di valutare "particolari esperienze" del candidato, e si sottrae in tale parte a censura, recando una previsione non manifestamente irragionevole.

Il terzo motivo aggiunto è inammissibile per genericità, posto che con esso il ricorrente si limita a contestare alla Commissione di essersi arrogata "un potere di esclusiva valutazione psichica del candidato", senza aggiungere alcunché, che consenta di chiarire ed inquadrare la censura.

Con il quarto motivo, si lamenta l’insufficienza del solo criterio numerico per l’attribuzione del punteggio: lo stesso è infondato, anche alla luce del fatto per cui la prova orale si è accompagnata ad una scheda valutativa dei candidati, ove sono state indicati analiticamente gli esiti della discussione, con riferimento ai particolari e distinti profili valutativi che essa implicava.

Il sesto motivo contesta che una candidata posizionatasi al 29° posto della graduatoria avesse i titoli per partecipare al concorso e richiede ordinanza istruttoria, per valutare se altri vincitori del concorso dovessero a loro volta essere esclusi.

L’istanza istruttoria è chiaramente ad explorandum e perciò inammissibile: sarebbe stato onere del ricorrente individuare i candidati a suo parere da escludere.

Quanto al solo vincitore indicato in ricorso, è fallita la prova di resistenza, poiché, quand’anche quest’ultimo fosse escluso, non è comprovato che il ricorrente potrebbe scalare la graduatoria (che, come si è visto, lo vede 52° su 30 posti) in modo utile.

Il ricorso va perciò respinto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in Euro 2.000,00, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione I)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:

respinge il ricorso principale ed il ricorso per motivi aggiunti.

Condanna il ricorrente a rifondere le spese, che liquida in Euro 2.000,00, oltre accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *